Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" disciplina gli enti non commerciali in genere, ed ha istituito una nuova figura che viene chiamata ONLUS: organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
In questa nuova strutturazione della disciplina fiscale delle associazioni numerosi sono gli aspetti oscuri sia vecchi che nuovi, che stanno generando un ampio dibattito di cui una parte è ricaduta su Internet (vedi ad esempio il newsgroup it.sociale.volontariato o il newsgroup it.economia.fisco). Sono pochissimi i dubbi già chiariti con risoluzioni o circolari, mentre in molti casi esistono più interpretazioni possibili di una norma, spesso con risultati tra loro diametralmente opposti.
Esasperati, Mario Leigheb e Loris Rinaldo hanno avviato una consultazione nazionale sugli aspetti incerti della legislazione fiscale delle associazioni, producendo alla fine una serie di quesiti che sono stati rivolti all'Ufficio per l'informazione del contribuente del Ministero delle Finanze.
Nel mese di agosto 1998 i quesiti sono stati trasmessi dall'Ufficio per l'informazione del contribuente alla competente Direzione Centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario.
Nel novembre 1998 i quesiti sono stati sottomessi anche al forum sulle onlus del Ministero delle Finanze, ma, nonostante la collaborazione della Direzione Centrale per gli Affari giuridici e il contenzioso e della Scuola Centrale Tributaria, i quesiti sono stati classificati nell'elenco delle risposte come materie ancora in via di definizione, e quindi non hanno ancora ricevuto risposta.
Nel febbraio 2005 la Direzione regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate ha almeno chiarito il quesito n. 3 (IVA per le attivitą istituzionali delle ONLUS) con la risposta all'istanza di interpello presentata dalla nostra associazione.
All'Ufficio per l'informazione del contribuente - Viale Europa, 242 - 00144 Roma
Il Presidente dell'associazione "Humus"_o.n.l.u.s., nato a ..., residente in ..., dopo un ampio esame (che ha coinvolto tramite Internet una serie di associazioni e organismi operanti in tutto il territorio nazionale) delle norme introdotte dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", anche a nome delle associazioni sottoindicate, chiede che l'Ufficio per l'informazione del contribuente trasmetta al Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze i sottoriportati quesiti inerenti ad aspetti della normativa relativa agli enti non commerciali che risultano di difficile interpretazione.
Tutte le domande si intendono relative alle associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 ss. c.c., a meno che non sia diversamente specificato.
Un'associazione svolge una tantum un servizio ad un terzo non socio dietro corrispettivo.
L'associazione ritiene che l'azione costituisca un'attività commerciale occasionale che non necessita, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/73, di partita Iva e quindi neanche di emettere scontrini o ricevute fiscali; tale attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 18 c. 2 e 3 II periodo D.P.R. 600/73 che recita "Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, l'annotazione del valore delle rimanenze". Il reddito è quindi denunciato nel modello 760bis come redditi diversi.
Si chiede se tale interpretazione è corretta, e quali sono le caratteristiche dell'"apposito registro", se va vidimato, ecc.
Un'associazione avente finalità culturali presta nel corso dell'anno ad alcune scuole dei servizi conformi ai fini istituzionali, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Alcuni costi (p. es. acquisto di materiale) sono stati sostenuti nel corso dell'esercizio precedente, alcuni sono sostenuti nel corso dell'esercizio in cui viene ricevuto il corrispettivo dalle scuole, e altri (p. es. pagamento di collaboratori) saranno sostenuti nel corso dell'esercizio successivo.
L'associazione ritiene che l'azione non costituisca alcuna attività commerciale in base all'art. 108 c. 1 II periodo TUIR, e quindi si ritiene esonerata dall'obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale, di tenuta di registri contabili, di conservazione della documentazione dei costi sostenuti, di possedere partita IVA e di compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.
E' corretta tale interpretazione? Oppure l'associazione è tenuta a conservare la documentazione dei costi sostenuti e/o tali costi devono riferirsi allo stesso esercizio in cui viene ricevuto il corrispettivo?
Un'associazione avente come fine istituzionale la tutela, promozione e valorizzazione di un monumento vincolato ai sensi della legge 1089/39 si configura come ONLUS ai sensi dell'art. 10 c. 1 lettera (a) punto (7) D.Lgs. 460/97. Tra le altre attività svolte, l'associazione cede abitualmente a terzi, dietro corrispettivo, delle magliette con riprodotta l'immagine del monumento, con l'obiettivo di far conoscere universalmente il bene oggetto dei fini istituzionali dell'associazione.
L'associazione ritiene che poiché la promozione dell'area rientra tra i propri fini istituzionali, la vendita delle magliette non è commerciale ai sensi dell'art. 111-ter c. 1 TUIR così come modificato dall'art. 12 c. 1 D.Lgs. 460/97, che recita "1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale."
L'associazione quindi si ritiene esonerata dall'obbligo di possedere partita IVA e di compilazione della dichiarazione annuale dei redditi (fatto salvo quanto previsto dall'art. 20-bis D.P.R. 600/73, così come modificato dall'art. 25 D.Lgs. 460/97). Si ritiene esonerata anche dall'obbligo emettere ricevuta o scontrino fiscale, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 460/97: 1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale."
Tale esonero sembra però contraddetto dalla circolare Dip. Entrate n. 168/98, che istituisce la nuova categoria, assente nel D.Lgs. 460/97, delle "attività istituzionali che hanno natura commerciale": "Permane, tuttavia, per tutte le attività di natura commerciale, sia istituzionali che connesse, l'obbligo di emissione della fattura" (Dipartimento Entrate, circ. 168 del 26/6/98 capitolo 6: ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A.).
Alla luce di tutto ciò, come deve comportarsi l'associazione?
Nel febbraio 2005 la Direzione regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta: anche le attività istituzionali sono soggette a IVA.
Un'associazione avente come fine istituzionale la tutela e valorizzazione di un'area verde si configura come ONLUS ai sensi dell'art. 10 c. 1 lettera (a) punto (8) D.Lgs. 460/97. Per sostenere economicamente le attività istituzionali, l'associazione svolge un'attività direttamente connessa, consistente nella cessione abituale a terzi, dietro corrispettivo, di magliette con riprodotta l'immagine dell'area oggetto dei fini istituzionali dell'associazione; tale attività non prevale sulle attività istituzionali e i relativi proventi non superano il 66% delle spese complessive dell'associazione.
L'associazione ritiene che le attività direttamente connesse, pur restando commerciali, non concorrono alla formazione del reddito (art. 12 c. 2 D.Lgs. 460/97), che tale agevolazione interessa specificamente il reddito di impresa (Relazione al D.Lgs. 460/97, paragrafo relativo all'art. 12, che recita: "A differenza delle attività istituzionali, del tutto escluse dall'area della commercialità, quelle connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali a ogni altro effetto, comportando, in particolare, l'obbligo di tenere le scritture contabili previste dalle norme fiscali per gli esercenti attività commerciali. E' il caso di chiarire che l'ambito di agevolazione in argomento interessa esclusivamente il reddito di impresa e non si estende alle ulteriori categorie reddituali concorrenti alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali previsti dall'art. 108 del Tuir, e, precisamente, non interessa le categorie dei redditi di fabbricato, di capitale e diversi, i quali dovranno continuare a essere assoggettati a tassazione."), e che quindi tali attività non rientrano nel campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 633/73 che recita "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese". Pertanto l'associazione si ritiene esonerata dall'obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale e di possedere partita IVA, ed assolve all'obbligo di tenere le scritture contabili stabilito dall'art. 20-bis c. 1 lettera (b) D.P.R. 600/73 (così come modificato dall'art. 25 D.Lgs. 460/97) compilando l'"apposito registro" previsto dall'art. 18 c. 2 e 3 II periodo D.P.R. 600/73.
E' corretta tale interpretazione? Oppure l'aver previsto l'esonero delle ONLUS dal rilasciare scontrini e ricevute fiscali "limitatamente" alle attività istituzionali (art. 15 D.Lgs. 460/97) conferma indirettamente l'assoggettabilità ad IVA delle stesse operazioni?
Un'associazione effettua una raccolta pubblica occasionale di fondi tramite cessione dietro corrispettivo di beni di modico valore.
L'associazione, ai sensi dell'art. 108 c. 2-bis TUIR, così come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 460/97, si ritiene esonerata dall'obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale, di possedere partita IVA, di tenuta dei libri contabili e di compilazione della dichiarazione annuale dei redditi fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 D.P.R. 600/73, così come modificato dall'art. 8 D.Lgs. 460/97.
E' corretta tale interpretazione? Oppure l'aver specificato all'art. 2 D.Lgs. 460/97 le parole "offerte di beni di modico valore" ha inteso agevolare le cosiddette "offerte libere" escludendo viceversa le cessioni dietro corrispettivo?
Un'associazione vuole rimborsare ad un socio alcune spese effettivamente sostenute, relative ad attività che rientrano nei fini istituzionali dell'associazione.
Le spese sono documentate dal socio tramite scontrini, schede carburante e ricevute fiscali, l'associazione trascrive l'uscita nei libri contabili relativi alle attività istituzionali e conserva la documentazione ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 600/73. Non viene applicata la ritenuta d'acconto.
E' corretta tale procedura?
Ad un'associazione un simpatizzante offre una donazione in denaro.
L'associazione riceve la somma se questa ha "modico valore", intendendo con questa locuzione una somma che contemporaneamente sia modica in base agli usi e costumi e alle condizioni del donante (art. 783 c.c), nonché sia inferiore al limite fissato dalla tariffa annessa al D.Lgs. 346/90 per una donazione non soggetta a tasse e imposte.
E' corretta tale interpretazione? Oppure, essendo le "donazioni di modico valore" definite in base agli usi e costumi e alle condizioni del donante, l'importo può raggiungere qualsiasi cifra?
Un'associazione avente finalità culturali ha partecipato nel 1996 al bando di una Amministrazione Comunale chiedendo il finanziamento di un progetto di attività culturali rientrante nei fini istituzionali dell'associazione. Vinto il bando, l'associazione ha acquistato varie attrezzature (diaproiettore, impianto stereo) e ha fatto svolgere ad alcuni operatori una serie di attività culturali anticipando le spese con il proprio fondo comune. Alla conclusione del progetto, ha rendicontato tutte le spese, consegnando al Comune, così come previsto nel bando e nel regolamento comunale per la concessione di contributi, gli originali di fatture, scontrini fiscali, ricevute e quietanze.
L'associazione ritiene che, in base alle modalità previste dal bando pubblico per lo svolgimento del progetto, dal regolamento comunale per la rendicontazione e per la documentazione dei costi sostenuti, il rimborso non costituisca reddito imponibile e sia escluso dal campo di applicazione IVA; pertanto si ritiene esonerata dall'obbligo di conservazione della documentazione dei costi sostenuti (che viene quindi trattenuta dall'Amministrazione Comunale), ad esclusione dei versamenti in qualità di sostituto d'imposta.
E' corretta tale interpretazione? Oppure l'associazione è tenuta a conservare la documentazione dei costi sostenuti (e in tal caso come deve comportarsi con l'Amministrazione che ha richiesto gli originali)?
Un'associazione avente come fine istituzionale la promozione della cultura e dell'arte si configura come ONLUS ai sensi dell'art. 10 c. 1 lettera (a) punto (9) D.Lgs. 460/97. Quest'anno l'associazione organizza per la prima volta un Festival, che si svolge in 6 serate ognuna con replica per un totale di 12 serate, intendendo promuovere e diffondere la cultura e la musica di Sardegna, Corsica e Irlanda. La serata è organizzata in un dibattito, proiezione multimediale internet e spettacolo musicale di musiche popolari. L'associazione ha quindi comunicato l'inizio delle attività alla Direzione Regionale delle Imposte e alla SIAE competenti, per lettera raccomandata A.R ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs. 460/97.
L'associazione, pur ripromettendosi di valutare la possibilità di ripetere in futuro l'iniziativa (in modo annuale o biennale), ritiene che il Festival attualmente organizzato sia da considerarsi occasionale per quanto riguarda l'organizzazione degli spettacoli musicali in quanto l'associazione mai ha precedentemente organizzato altri eventi di spettacolo o musicali, né dispone di mezzi e spazi tali per potere esercitare in modo non occasionale attività di spettacolo. Pertanto l'associazione ritiene applicabile l'esenzione dall'imposta sugli spettacoli ai sensi dell'art. 23 c. 1 D.Lgs. 460/97.
E' corretta tale interpretazione? L'ente accertatore individuato dall'art. 23 c. 2 D.Lgs. 460/97 è in questo caso la SIAE o la locale Direzione Regionale delle Imposte?
Un'associazione avente finalità culturali e che non svolge neanche occasionalmente, attività commerciali, organizza per i propri soci una serie di seminari svolti da esperti, i quali vengono retribuiti come prestazioni occasionali di lavoro autonomo.
L'associazione, benché soggetta all'IRAP (da calcolare con il metodo retributivo), ritiene che l'attività svolta dagli esperti sia connessa all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che non rientrano nella base imponibile dell'IRAP come specificato nella circolare del Dipartimento Entrate n.141 del 4 giugno 1998. Pertanto l'associazione non versa l'imposta né redige la dichiarazione annuale IRAP, non avendo nessun altro obbligo di tipo fiscale ad eccezione di quelli connessi al ruolo di sostituto d'imposta.
E' corretta tale interpretazione?
Firma:
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