Domande frequenti (FAQ) - su
costituzione e funzionamento delle associazioni non profit
Sono ormai innumerevoli le raccolte di domande - risposte sul funzionamento delle associazioni reperibili in rete. Può darsi tuttavia che questo documento creato nel 1998 possa ancora essere utile, o per lo meno lo è come promemoria per uno dei contributori. Per questo, a partire dal maggio 2005 il documento originale viene periodicamente aggiornato.
E' garantito il permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento seguendo i termini della Licenza per Documentazione Libera GNU, Versione 1.1 o ogni versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation; con le seguenti Sezioni Non Modificabili: - RESPONSABILITA' e RINGRAZIAMENTI. Una copia della licenza è acclusa nella sezione intitolata "Licenza per Documentazione Libera GNU".
Con questo testo Loris Rinaldo con la collaborazione di Mario Leigheb hanno voluto trascrivere l'esperienza acquisita nelle rispettive organizzazioni (Associazione "Con i Campesinos", e Comitato per il Parco della Caffarella) e quella maturata attraverso contatti diretti, discussioni in rete (e non) e ricerche personali.
Speriamo in questo modo di contribuire a rendere un po' di chiarezza nel caotico mondo della legislazione italiana sugli enti no profit.
Crediamo anche che la telematica e le nuove tecnologie di comunicazione debbano e possano avere un ruolo molto positivo se vengono comprese, utilizzate e messe a disposizione di tutti.
Aspettiamo suggerimenti, critiche, nuovi interrogativi e, possibilmente, anche nuove risposte. Per discutere di questi argomenti con la comunità dell'associazionismo e del volontariato italiana è opportuno utilizzare il gruppo di discussione it.sociale.volontriato. Scriveteci!
P.S.: però evitate gli allegati!!
Premessa per inquadrare l'oggetto di questo sito
Nell'ambito delle organizzazioni collettive il Codice Civile prevede diverse categorie:
- Le Associazioni
- Le Fondazioni
- I Comitati
- Gli Enti pubblici
- Le Società (di persone, di capitali, cooperative)
Le prime 3 categorie perseguono solo scopi di natura ideale, l'ultime 2 possono perseguire (in molti casi è l'unico scopo) finalità di natura economica.
Le Associazioni (senza scopo di lucro) perseguono scopi di carattere culturale, assistenziale, sportivo, filantropico, ricreativo ecc. diretti verso la collettività, verso una particolare categoria, verso i propri soci (come nel caso dei Club e circoli vari).
Le Fondazioni sono organizzazioni dotate di personalità giuridica che si occupano della gestione di un patrimonio, messo a disposizione da un soggetto privato, da destinare esclusivamente a fini di pubblica utilità (la destinazione del patrimonio e gli amministratori sono stabiliti dal fondatore e non possono essere facilmente modificati).
I Comitati non sono dotati di personalità giuridica e si differenziano dalle Fondazioni in quanto il patrimonio da destinare a pubblica utilità viene raccolto tramite una campagna di sottoscrizione pubblica.
Ora concentriamo la nostra attenzione solo sulla prima categoria: le associazioni senza scopo di lucro, teniamo però presente che esistono leggi che si applicano in generale alle associazioni, altre che si applicano ad associazioni in possesso di caratteristiche particolari, riconosciute tali mediante iscrizione in appositi albi.
E' il caso delle:
- ONG (= Organizzazioni Non Governative)
- OdV (= Organizzazioni di Volontariato)
- ONLUS (= Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)
- APS (= Associazioni di Promozione Sociale)
che possono tutte essere costituite in forma di associazione ma sono soggette a discipline specifiche non generalizzabili a tutte le associazioni.
E' opportuno sottolineare che le forme associative stabilite per contratto denominate associazioni in partecipazione non hanno nulla a che fare con le associazioni senza scopo di lucro trattate in questo testo.
- Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione?
- Un socio ha il diritto di prendere visione dell'elenco dei soci?
- Quali sono gli elementi necessari per costituire una OdV, ONLUS, APS?
- Come si costituisce in forma scritta?
- Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica?
- A cosa serve registrare statuto o atto costitutivo presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate?
- Come si ottiene l'autenticazione delle firme dello statuto?
- Cos'è l'attività istituzionale?
- L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?
- A cosa serve e come si ottiene la partita IVA?
- Un'associazione è una persona giuridica? Qual è la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta?
- "senza scopo di lucro" è sinonimo di "volontariato"?
- Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?
- Cosa significa "Organizzazione di Volontariato"?
- Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?
- OdV: cosa comporta iscriversi all'albo regionale?
- OdV: come assicurare i propri soci?
- OdV e APS: Come gestire la flessibilità dell'orario di lavoro prevista dalla legge 266/91 art.17 e dalla legge 383/2000 art. 19?
- Può accettare donazioni?
- Chi può partecipare alla distribuzione del 5 x mille?
- Può acquistare immobili (o beni mobili registrati)?
- Una onlus o una OdV che acquista un immobile da una società deve pagare l'IVA?
- Quali sono gli obblighi da espletare dopo il rinnovo delle cariche (Presidente ecc..)?
- Quali sono gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali?
- Cos'è un "Ente non Commerciale"?
- Quali sono i libri sociali obbligatori? Devono essere vidimati?
- Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?
- Quando e come deve rilasciare ricevute?
- Può pagare i propri soci o assumere personale?
- Cos'è considerato attività commerciale?
- A cosa conviene fare attenzione quando si riceve denaro da un'ente pubblico?
- Può svolgere attività commerciale? Deve iscriversi al REA?
- Può svolgere vendite in bancarelle ambulanti?
- Può organizzare spettacoli, giochi, balli, recite, concerti?
- Può somministrare alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico? E' necessario essere iscritti al REC?
- Può organizzare una lotteria, una tombola, una pesca di beneficienza?
- OdV:Come si identificano le attività commerciali marginali?
- Può gestire un negozio che non sia soltanto uno spaccio per soci?
- Deve pagare le tasse? Quali? E Come?
- Cos'è la contabilità separata?
- Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi?
- Come funziona l'opzione forfettaria per il pagamento delle tasse?
- Come funziona la contabilità semplificata?
- Come funziona la contabilità ordinaria?
- Quali sono le leggi di riferimento per le associazioni ONG, OdV, ONLUS, APS?
- Bibliografia.
E' sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per sé costituisce un'associazione. Non esiste un limite minimo di persone che possono formare un'associazione, possono essere anche due, tuttavia alcune regioni (Lazio) chiedono almeno 5 soci per accettare l'iscrizione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.
La costituzione di un'associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale (artt. 36 ss. Codice Civile). Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, agli albi degli Enti Locali, ecc.
Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.
Il presidente deve mettere a disposizione l'elenco dei soci a coloro che hanno diritto di conoscerli e, quindi, ai soci che lo chiedono. I soci sono contitolari del medesimo trattamento dei dati e tale contitolarità permette a ciascun socio la conoscenza dei dati personali trattati presso l'associazione.
Si possono tuttavia individuare due limiti: i dati personali devono essere raccolti ed utilizzati coerentemente con l'obiettivo di raggiungere gli scopi istituzionali dell'associazione (quindi l'associazione non può trattare dati personali inutili a raggiungere lo scopo istituzionale), e in più il presidente deve offrire ai soci le opportune garanzie di riservatezza nei confronti degli estranei.
Una associazione che rende sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i propri soci, rischia di sconfinare nella categoria delle associazioni segrete ai sensi della legge n. 17 del 1982.
Vedi anche il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
L'associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato e/o come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale. E' inoltre obbligatorio avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.
E' ammessa l'azione a beneficio dei propri soci per le associazioni di promozione sociale; per questo tipo di associazioni occorrono atto costitutivo e statuto in forma scritta, da iscrivere negli appositi registri nazionali o regionali. Naturalmente, per godere di molte agevolazioni fiscali è obbligatorio che l'atto costitutivo o lo statuto siano redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.
E' necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Affinché l'associazione sia riconosciuta e l'associazione sia persona giuridica (art. 14 del Codice Civile), il documento deve assumere la forma dell'atto pubblico; sono obbligatori: un capitale sufficiente (per un'associazione che opera a livello locale il capitale minimo è di circa 15.000 EURO), ricorrere a un notaio, la registrazione presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, la pubblicazione del decreto del riconoscimento sul Bollettino Ufficiale della propria Regione.
Il Contratto di Associazione spesso si compone di due documenti:
- un Atto Costitutivo
- uno Statuto
L'atto costitutivo è molto semplice e recita qualcosa del tipo:
E' costituita in ....... luogo ...... l'associazione denominata .........
Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.
Sono presenti i signori: Nome Cognome Residenza CF firma.
Il presidente eletto dall'assemblea costituente è .......
Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto.
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Lo Statuto è invece un po' più impegnativo perché deve tracciare le finalità e le norme di funzionamento dell'associazione. Esso è suddiviso in articoli:
Alcuni esempi: associazione "Con i Campesinos - ONLUS", associazione "Comitato per il Parco della Caffarella"
La scomposizione nei due documenti non è obbligatoria ma in ogni Contratto di Associazione è indispensabile prevedere almeno 2 organi (l'Assemblea dei soci e gli Amministratori), in via facoltativa un organo di controllo (di solito chiamato Collegio dei Probiviri) e definire:
- lo scopo
- le condizioni per l'ammissione dei soci
- il regolamento interno e l'amministrazione.
Molte associazioni redigono solo un generico atto costitutivo contenente i sopracitati elementi essenziali e rimandano a successivi accordi l'elaborazione di uno Statuto dettagliato.
ONLUS: Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale è indispensabile che lo statuto contenga le clausole previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, come p. es. la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o l'acronimo "ONLUS") accanto al nome dell'associazione.
Come abbiamo detto, se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata.
La scrittura privata, secondo il Codice Civile, vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari si ricorre all'atto pubblico, che prevede l'autentica delle firme dal notaio (il quale autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità dell'atto con la legge) e la registrazione.
La differenza materiale sta innanzitutto nei costi: il notaio costa intorno ai 300 EURO. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica.
In primo luogo, secondo l'art. 2704 del Codice Civile la scrittura privata (cioè non autenticata dal notaio) - che, come scritto negli artt. precedenti, può essere imposta a terzi, mentre ai firmatari solo finché essi ammettono la loro firma - non ha nessuna possibilità di essere imposta a terzi per quanto riguarda la data, a meno che la scrittura non sia stata registrata, e in quel caso vale come data la data di registrazione. Nel caso di una associazione la registrazione di una scrittura privata non autenticata serve non tanto per vincolare i soci (per quello servirebbe l'autentica della firma) ma piuttosto per evitare che un estraneo si appropri del nome e del simbolo dell'associazione.
In secondo luogo, le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata.
In terzo luogo, la forma dell'atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata è indispensabile per ottenere le agevolazioni previste per le ONLUS.
Per registrare ciascun atto servono almeno 2 copie, 2 marche da bollo da 11 EURO e 168 EURO di imposta di registro (cfr. il D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"). Una copia la tiene l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e l'altra, bollata e registrata, viene restituita all'associazione.
I fogli su cui scrivere l'atto DEVONO essere fogli formato protocollo (A3 piegato a metà) di 4 pagine, ogni pagina DEVE avere 25 righe, e in ogni riga DEVONO stare tot sillabe, i margini non devono essere superati ecc. Nell'era del computer e delle stampanti, gli ufficiali giudiziari si regolano facendo pagare una marca da bollo ogni 4 pagine A4 (cioè per 5 pagine servono 2 marche da bollo), e verificando a occhio che i margini siano più o meno giusti e che il carattere non sia troppo piccolo. Alcune persone si sono viste rifiutare il foglio perché andava riscritto con carattere più largo.
OdV: Per le Organizzazioni di Volontariato Esse, in virtù dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266, sono esenti sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (Circolare del Ministero delle Finanze 25 febbraio 1992 n. 3). Inoltre le ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in virtù del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, pagano sempre la quota fissa di 168,00 EURO per la registrazione di statuti, atti costitutivi e atti relativi a acquisti o affitti di immobili, e non sono soggette al bollo (N.B.: per evitare il bollo è però necessario che all'inizio o alla fine dell'atto sia esplicitamente scritto "atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642).
Per usufruire del regime agevolativo previsto dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione dovrà iscriversi all'anagrafe unica delle onlus, inviando (come piego raccomandato) alla propria Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione (scritta sull'apposito modulo) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo. In seguito, la onlus potrà ottenere dalla propria Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate un certificato di iscrizione che consente di ottenere varie agevolazioni (p.es. l'esenzione dalle imposte di bollo sul conto corrente bancario, ecc.).
In generale, gli atti tra privati non sono autenticati che dai notai, ad un costo di 200-300 EURO.
Alcuni però ritengono che se nello statuto l'associazione dimostra di perseguire interessi solidaristici, il segretario comunale (o un suo incaricato) potrebbe autenticare le firme dei soci: cfr. il documento approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato il 23 settembre 1997.
E' lo scopo ideale dell'associazione. Esso non deve essere in alcun modo un'attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale, quindi bisogna evitare assolutamente di inserire tra gli scopi dell'associazione attività "per definizione" commerciali tipo "erogazione di energia elettrica" ecc. (vedi FAQ Cos'è considerato attività commerciale?) eventualmente queste attività commerciali "per definizione" possono essere scritte nello statuto in un altro articolo specificando che si tratta di attività strumentali che l'associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.
Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno). E' necessario dare comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. L'Agenzia delle Entrate rilascerà un codice fiscale.
E' possibile ottenere il codice fiscale anche senza aver registrato lo statuto o l'atto costitutivo.
Avere il codice fiscale non significa essere una persona giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!!
A cosa serve
Il codice fiscale è indispensabile per:
- registrare statuto e/o atto costitutivo;
- acquistare beni con fattura;
- intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
- stipulare contratti di locazione;
- richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
- erogare compensi;
- versare ritenute d'acconto;
- compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. CUD ecc.);
- percepire dividendi;
- esercitare attività commerciali occasionali o abituali;
- sfruttare la clausola prevista dal secondo periodo del I comma dell'art. 143 del Testo Unico in materia di imposte sui redditi secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività commerciali, non fai l'UNICO, ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture devi avere il codice fiscale
Se non fai nulla di tutto ciò il codice fiscale puoi anche non chiederlo.
La partita IVA è necessaria se l'associazione intende svolgere un qualsiasi tipo di attività commerciale, sia essa occasionale o abituale, per il combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
Non è necessaria per alcune attività escluse dal campo di applicazione dell'imposta:
- tutti gli enti non commerciali: i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (che sono esclusi da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito: vedi anche alla FAQ Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi? e al c. 2 art.2 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460);
- associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe clausole descritte alla FAQ Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?): attività istituzionali effettuate a pagamento nei confronti degli associati (che non concorrono neanche al reddito);
- associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe clausole descritte alla FAQ Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?): cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (che non concorrono neanche al reddito);
- solo le onlus: le operazioni pubblicitarie svolte a beneficio dell'associazione.
Come si ottiene l'attribuzione del numero di partita IVA: presentare il modulo AA7/7 presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Per le organizzazioni di volontariato, la circolare n. 217/E del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2000 ha chiarito che:
- tutte le operazioni anche a pagamento effettuate dalle O.d.V. sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
- l'acquisto di beni mobili registrati quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso che lo stesso Ministero, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, aveva definito come escluso dal campo di applicazione IVA è invece sottoposto all'IVA come qualsiasi altro acquisto.
Per le onlus, le agevolazioni (comprese quelle che prevedono l'esenzione dell'IVA) spetteranno con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comunicazione prevista dall'art. 11 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (vedi FAQ Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione OdV, ONLUS, APS?).
Un'associazione può configurarsi sia come associazione riconosciuta (ai sensi degli artt. 12 - 35 del Codice Civile, e questa è anche una persona giuridica per il diritto privato) oppure come associazione non riconosciuta (ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile).
La principale differenza è che mentre delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, con esclusione di responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta il patrimonio dell'associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Pertanto i creditori di un'associazione non riconosciuta potranno pretendere l'intero credito indifferentemente dall'associazione o dal singolo socio che ha contratto l'obbligazione in nome e per conto dell'associazione.
Facendo domanda di riconoscimento (seguendo la procedura indicata nell'articolo 14 del Codice Civile), una associazione può acquisire Personalità Giuridica (e quindi scaricare il presidente delle responsabilità prima citate) ma è necessario che abbia un patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico.
Per le associazioni di promozione sociale la responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione va considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell'associazione (c. 2 art. 6 legge 7 dicembre 2000 n. 383) e pertanto i creditori dell'associazione dovranno dimostrare di aver inutilmente cercato rivalsa sul patrimonio dell'associazione prima di potersi rivolgere su quello degli amministratori.
Un elemento che rimane poco chiaro è la responsabilità per gli amministratori di una associazione che è sia riconosciuta sia di promozione sociale; vedi in proposito il documento del Centro Studi - Area non Profit - Ernst & Young.
Qui ci troviamo di fronte ad un grossissimo e sbagliatissimo luogo comune. La dicitura "senza scopo di lucro" non significa affatto che tutti i membri dell'associazione debbano essere volontari. Tale dicitura è impl icita nella definizione di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di società commerciale che prevede come finalità essenziale «l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».
(nel Codice Civile si possono trovare degli approfondimenti)
Un'associazione, come una normale società, avrà delle entrate (offerte, eventuali incassi commerciali...) e delle uscite monetarie (spese, paghe ecc.): quello che avanza è detto utile. La differenza fondamentale sta nel modo in cui viene gestito questo utile. In una società l'utile viene ridistribuito ai soci/azionissti, nelle associazioni questo non può essere fatto (art. 2247 Codice Civile); l'utile deve essere reinvestito nella attività dell'associazione (caso tipico è di versarlo nel Fondo comune e utilizzarlo negli anni successivi).
Non esiste una definizione di associazione culturale dal punto di vista giuridico, e questa tipologia non viene menzionata dal Codice Civile, anche se siamo sicuramente nel campo delle associazioni senza scopo di lucro.
Di associazioni culturali ne parlano invece le varie normative che disciplinano le associazioni dal punto di vista fiscale. Secondo il c. 3 art. 148 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e il c. 4 art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dietro corrispettivo effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non sono considerate commerciali né ai fini dell'IVA né ai fini dell'IRES.
Tranne per le associazioni religiose, per tutte le altre tipologie di associazione questo beneficio fiscale vale a patto che lo statuto:
- sia scritto nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata
autenticata e/o registrata;
- proibisca di distribuire utili anche in modo indiretto;
- preveda l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità
- preveda il diritto di voto singolo per tutti i soci maggiorenni;
- escluda espressamente la figura del socio temporaneo;
- preveda la redazione del bilancio;
- preveda l'eleggibilità di tutti i soci, la sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione e esclusione dei soci;
- preveda l'intrasmissibilità (tranne in caso di morte) e non rivalutabilità della quota associativa.
Un altro beneficio per questo tipo di associazioni è che non sono considerate commerciali né ai fini dell'IVA né ai fini dell'IRES le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Questa denominazione è stata introdotta dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.
Il nome viene attribuito a quelle organizzazioni (associazioni, club, comitati...) in cui tutti i soci «prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito». In questo caso non può essere pagato alcun compenso ai soci ad esclusione di un rimborso delle spese che deve però sottostare a determinati parametri (vedi alla FAQ relativa alle retribuzioni dei collaboratori).
Condizione necessaria e sufficiente per definirsi "Organizzazione di Volontariato" è che esistano i requisiti indicati in dettaglio all'art.3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (gratuità prestazioni degli aderenti bla bla..). Ma affinché questa organizzazione possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge è necessario che si iscriva nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato (vedi p. es. le istruzioni per l'iscrizione nel registro della Regione Lazio); una volta ottenuta l'iscrizione sarà possibile usufruire delle agevolazioni indicate dalla legge agli art. 7 e 8 (ad es. se si è iscritti da più di un anno, si può accedere ai fondi che le varie Amministrazioni destinano alle Organizzazioni di Volontariato).
Il TAR della Sicilia, con sentenza sez. III del 23 aprile 2002 n. 693, ha stabilito che le persone giuridiche non possono essere socie di una organizzazione di volontariato (vedi la massima trascritta nel sito del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo), perché la loro presenza contrasta con il funzionamento basato sulle prestazioni "personali" dei soci.
L'associazione, diventando una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) o una Organizzazione di Volontariato o una APS (Associazione di Promozione Sociale), può approfittare di numerose facilitazioni di tipo economico e fiscale, ottenere più facilmente contributi, partecipare ai bandi pubblicati periodicamente dallo Stato e dagli Enti Locali. Tuttavia le ONLUS e le Organizzazioni di Volontariato devono caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale, oltre a rispettare vari requisiti:
ONLUS
- Le caratteristiche sono indicate nel D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e altre informazioni sono sul sito dell'Agenzia per le onlus.
- L'attività istituzionale dell'associazione deve svolgersi esclusivamente in uno o più dei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
- beneficenza;
- istruzione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
- formazione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
- sport dilettantistico (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolte e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- promozione della cultura e dell'arte (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
- tutela dei diritti civili nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svoolgono direttamente, in ambito e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
- L'associazione non può svolgere altre attività se non quelle "direttamente connesse" con le precedenti, il che significa che le attività nei settori diretti verso le persone disagiate possono essere a beneficio di chiunque, mentre le attività nei settori della tutela dell'ambiente oppure delle cose d'interesse artistico e storico devono essere accessorie per natura a quelle istituzionali (ad esempio, la vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore); le attività direttamente connesse non devono però prevalere su quelle istituzionali, e i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.
- Lo statuto o l'atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
- Entro 30 giorni dall'inizio delle attività occorre iscriversi all'anagrafe unica delle ONLUS inviando alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, allegando copia dello statuto o dell'atto costitutivo oppure una dichiarazione sostitutiva delle attività svolte e il possesso dei requisiti previsti per le onlus. Altre informazioni sono nella guida redatta dall'Agenzia delle Entrate.
Organizzazione di volontariato
- Le modalità sono indicate nella legge regionale che ha recepito le "direttive" della legge 11 agosto 1991 n. 266, o nelle successive delibere. E' comunque necessario essere costituiti in forma scritta; alcune Regioni chiedono che l'associazione sia costituita da almeno un anno.
- L'attività istituzionale dell'associazione deve svolgersi per fini di solidarietà sociale, che p. es. la Regione Lazio riconosce esclusivamente nei seguenti settori:
- tutela della salute;
- eliminazione delle afflizioni fisiche e psicologiche;
- affrancazione dalla solitudine dell'emarginazione e dell'abbandono;
- riequilibrio di situazioni di svantaggio sociale e culturale;
- affermazione della consapevolezza e del rispetto della dignità umana nonché dei diritti dell'uomo e degli esseri viventi;
- protezione e valorizzazione dell'ambiente, considerato sia come habitat naturale che come sede istituzionale del consorzio civile, e dei beni culturali.
- L'associazione deve essere composta da soci le cui attività devono essere obbligatoriamente personali, volontarie e gratuite. I soci che svolgono attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta.
- Nella Regione Lazio (numerose informazioni sono nel sito del Centro Servizi Volontariato del Lazio) occorre che il Presidente si rechi in Regione portando sia lo statuto scritto (in forma privata o pubblica e coerente con la legge regionale del volontariato, che nel Lazio ricalca la legge nazionale) sia la fotocopia dell'assicurazione di tutti gli aderenti (malattie, infortuni e RC, tuttavia per le associazioni culturali o ambientaliste l'assicurazione per le malattie non è richiesta), riempia un modulo e compili la domanda di iscrizione. Altre regioni consentono che l'assicurazione avvenga anche ad iscrizione avvenuta.
- Alcune regioni chiedono almeno 5 soci per iscrivere l'associazione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.
- Le organizzazioni di volontariato, regolarmente iscritte negli appositi registri regionali, sono considerate ONLUS di diritto e quindi possono beneficiare anche delle relative norme agevolative senza dover rispettare i numerosi requisiti richiesti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
- Invito chiunque a raccontare la propria esperienza.
APS
- Questa tipologia di associazione è introdotta con la legge 7 dicembre 2000 n. 383, mentre norme particolari possono essere introdotte dalle leggi regionali che recepiscono le "direttive" della legge nazionale; comunque, le associazioni devono:
- essere costituite con atto scritto, nel quale sia indicata la sede legale;
- prevedere uno statuto che risponda ai requisiti della legge;
- operare in modo tale che le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei soci per il perseguimento dei fini istituzionali prevalgano sulle altre attività
- Le modalità di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale sono indicate nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n.471, secondo il quale l'associazione deve:
- essere costituita ed operante da almeno 1 anno;
- operare in almeno 5 regioni e 20 province del territorio italiano;
- presentare domanda di iscrizione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili; la domanda deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere: atto costitutivo e statuto, indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione, nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri rappresentanti, relazione sintetica della fisionomia istituzionale.
- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche da parte dei soci stessi, in casi di particolare necessità.
- Nessun socio potrà essere pagato in alcun modo, eccetto il rimborso delle spese (ciò non esclude la possibilità di pagare persone non socie per alcune particolari attività).
- Occorre presentare annualmente alla Regione il rendiconto economico e la relazione descrittiva delle attività.
- Consente di essere esentati dal pagamento delle tasse sui proventi delle attività commerciali, se queste rientrano tra quelle considerate marginali dal Decreto Ministeriale del 25 maggio 1995 (il commercio Equo e Solidale svolto in modo abituale non è cosiderato marginale).
- Le donazioni in denaro (non le quote associative) effettuate da una persona fisica, da una società, da un ente non commerciale o da qualunque ente soggetto all'IRES nei confronti delle ONLUS (e quindi delle organizzazioni di volontariato, che sono ONLUS di diritto) per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) sono deducibili dal reddito; la deduzione non può superare né il 10% del reddito complessivo dichiarato né l'importo di 70.000,00 EURO. La ONLUS o l'organizzazione di volontariato che riceve la donazione rilascerà una ricevuta con i propi dati identificativi, i dati relativi al versamento (numero dell'assegno ed eventuale numero di conto corrente bancario; denominazione della banca e della filiale) e i dati relativi al donatore.
- Queste agevolazioni, insieme a numerose altre descritte nel testo del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, favoriscono le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le APS indirettamente, in quanto una persona è incentivata a fare una donazione anche per ricavarne un beneficio personale.
Per i dettagli leggere il testo della legge 11 agosto 1991 n. 266.
In base al c. 1 art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 è obbligatorio assicurare "i propri aderenti, che prestano attività di volontariato" (quindi si presume che non debbano essere assicurati TUTTI i soci, ma solo quelli attivi), contro infortuni, malattie e Responsabilità Civile verso terzi (RC).
Alcune regioni (p.es. la Regione Lazio) non richiedono l'assicurazione per malattia alle O.d.V. che fanno attività culturali o di protezione dell'ambiente.
Il tipo di assicurazione da stipulare è una polizza di tipo collettivo; il costo annuo (che nel simpatico gergo delle assicurazioni viene chiamato "premio") per questo tipo di polizza varia moltissimo, oltre che in base agli importi assicurati, anche a seconda della compagnia e dell'assicuratore. Nel 1996, esponendo la medesima richiesta (assicurare 100 persone per RC e 20 persone per infortuni) a tre compagnie diverse i "premi" annui sono risultati:
- 500 EURO infortuni + 250 EURO RC = 750 EURO
- 125 EURO infortuni + 125 EURO RC = 250 EURO
- 70 EURO infortuni + 55 EURO RC = 125 EURO
In conclusione, suggeriamo di indagare con più compagnie.
La flessibilità dell'orario di lavoro, concessa ad un lavoratore per consentirgli di partecipare alle attività dell'organizzazione di volontariato o della associazione di promozione sociale, è attuabile se:
- l'associazione è iscritta nel registro regionale
- è prevista tale possibilità dagli accordi sindacali
- è compatibile con l'organizzazione dell'azienda
Il concetto di flessibilità implica il rispetto totale delle ore di lavoro (obbliga quindi al recupero).
Premettiamo che il Codice Civile definisce la donazione come un atto con il quale il donante arricchisce chi riceve «per spirito di liberalità», e che la liberalità è una donazione. I sinonimi che si incontrano nella normativa sono: erogazioni liberali, oblazioni, offerte libere.
Con l'abrogazione degli artt. 17, 600 e 786 del Codice Civile, un'associazione può accettare donazioni (somme in denaro o altri beni mobili) di qualsiasi valore.
Il soggetto che fa una donazione non può
inserire la somma nella Dichiarazione dei Redditi come "costi sostenuti" (per pagare meno tasse), cosa viceversa possibile se si trattasse di una "sponsorizzazione".
E' possibile invece approfittare di altre agevolazioni:
- Sono deducibili dal reddito, come è spiegato nella circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 dell'Agenzia delle Entrate, le donazioni in denaro (non le quote associative) per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) effettuate da una persona fisica, da una società, da un ente non commerciale o da qualunque ente soggetto all'IRES nei confronti:
- delle ONLUS
- delle organizzazioni di volontariato (che sono ONLUS di diritto)
- delle associazioni di promozione sociale di livello nazionale
- delle associazioni culturali riconosciute che operano nel campo dei beni culturali
- degli Enti religiosi
che adottano scritture contabili complete e analitiche e che redigono ogni anno un vero e proprio bilancio, comprendente stato patrimoniale e conto economico (vedi alla FAQ Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?); la deduzione non può superare né il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato né l'importo di 70.000,00 EURO. La ONLUS o l'organizzazione di volontariato che riceve la donazione rilascerà una ricevuta con i propri dati identificativi, i dati relativi al versamento (numero dell'assegno ed eventuale numero di conto corrente bancario; denominazione della banca e della filiale) e i dati relativi al donatore. Lo stesso vale per le donazioni in natura; in questo caso si farà riferimento al valore normale del bene donato.
- Altrimenti, danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento della donazione, per un importo della donazione che non superi 2.065,83 EURO (quindi una detrazione massima di 392 EURO), le donazioni in denaro per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) effettuate da una persona fisica nei confronti:
- delle ONLUS
- delle organizzazioni di volontariato (che sono ONLUS di diritto)
- delle associazioni di promozione sociale di livello nazionale o regionale
Le donazioni in denaro effettuate da soggetti con reddito di impresa danno diritto ad una deduzione dal reddito d'impresa per un importo non superiore a 1.549,37 EURO o al due per cento del reddito d'impresa dichiarato. La ONLUS o l'organizzazione di volontariato che riceve la donazione continuerà a seguire il sistema di scritture contabili previsto dalla propria normativa di riferimento (vedi alla FAQ Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?).
La legge finanziaria 2005 ha stabilito che, in via sperimentale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che si presentano nel 2006, possono presentare la domanda per partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le seguenti categorie di associazioni:
- le ONLUS, comprese quelle di diritto come le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale di livello nazionale o regionale;
- Associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori delle onlus.
Sì, se è in possesso di codice fiscale. Nel caso più comune di associazione non riconosciuta il bene sarà intestato all'associazione tramite il suo rappresentante legale. Il bene è realmente di proprietà dell'associazione. Il "prestanome" non possiede alcun diritto di proprietà.
Sì. Sia le onlus che le OdV non sono esentate dal pagare l'IVA sull'acquisto degli immobili o di altri beni. Al massimo si può avere l'esenzione dall'imposta di registro (per le organizzazioni di volontariato: art. 8 legge 11 agosto 1991 n. 266) o la riduzione dell'imposta di registro a 168 EURO (art. 22 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).
Addirittura recentemente si è pronunciata la Corte Costituzionale (sentenza 4 maggio 2005, n. 181), che conferma che la onlus che acquista un immobile da un soggetto in regime IVA deve, così come l'organizzazione di volontariato, pagare l'IVA.
In un associazione non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale, l'elezione di un nuovo Presidente deve essere comunicato all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che provvede a modificare i dati del rappresentante (senza alcuna spesa) inseriti nel Codice Fiscale. In generale se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) il Codice Fiscale va corretto, e il discorso vale anche per la registrazione che va rifatta se l'atto registrato viene modificato.
Il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" disciplina il trattamento (raccolta, registrazione, conservazione, selezione, utilizzo, ecc.) di dati personali; tra i dati personali, la lett. d) c. 1 art. 4 del Codice individua come dati sensibili quelli che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
Per rispondere alle richieste del Codice l'associazione deve individuare tre figure:
- il titolare: è l'associazione, o nelle associazioni più anche le sezioni dell'associazione;
- il responsabile: è una figura ulteriore alla quale, nelle grandi associazioni, è affidata l'applicazione della disciplina in materia di privacy;
- l'incaricato del trattamento: è la persona autorizzata a compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile, designata per iscritto e alla quale si individua puntualmente l'ambito del trattamento.
Il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari deve acquisire, oltre che il consenso scritto dell'interessato, anche la previa autorizzazione del Garante. Il Garante ha finora approvato delle autorizzazioni generali, rinnovate ogni anno, con le quali sono autorizzati i trattamenti dei dati delle associazioni.
Per quel che riguarda la sicurezza, i titolari di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici deve redigere il "documento programmatico di sicurezza", entro il 31 marzo di ogni anno, contenente idonee informazioni riguardo:
- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare; la formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati
personali dell'interessato.
Una bozza di Documento programmatico di sicurezza è scaricabile dal sito del Centro informazioni e servizi per il volontariato di Cremona
Non esiste nel codice civile la definizione di ente non commerciale, che è una classificazione introdotta ai fini fiscali; perciò sono diverse le figure del codice civile che possono rientrare nella classificazione di ente non commerciale: le associazioni, le fondazioni, i comitati.
Anche circoli, pro loco, cooperative sociali, IPAB, società di mutuo soccorso, patronati e altre figure introdotte dalla legislazione italiana confluiscono nella classificazione di ente non commerciale: questa denominazione vuole sottolineare che l'attività principale non deve essere un'attività commerciale.
Naturalmente questo non significa che non sia possibile esercitare attività commerciale, seppure in modo non prevalente rispetto all'attività istituzionale non commerciale.
Nessuno. Le associazioni non sono obbligate a tenere i verbali né durante le assemblee né tantomeno durante le riunioni del Consiglio Direttivo. Anche se sarebbe una buona cosa farlo. Lo stesso si può dire anche per il registro dei soci e gli altri libri sociali e contabili.
Le cose cambiano se l'associazione svolge attività commerciali, allora la disciplina è diversa a seconda del tipo di associazione e del volume dei proventi: vedi alla FAQ Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?
Se l'associazione svolge raccolte pubbliche occasionali di fondi tramite offerte libere o anche offerte di beni e servizi di modico valore; per questi due casi vedi alla FAQ Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi?
Esistono obblighi particolari per le Organizzazioni di Volontariato, iscritte all'albo regionale; esse devono:
- avere il registro degli "aderenti che prestano attività di volontariato" (testo unificato dei decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992); esso deve essere numerato e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale o da un altro pubblico ufficiale abilitato (in esenzione totale dall'imposta di bollo), deve dichiarare nell'ultima pagina il numero di fogli, e deve riportare le generalità di ciascun volontario;
- avere il registro delle entrate "con indicazione nominativa dei soggetti eroganti" (c. 7 art. 6 legge 11 agosto 1991 n. 266).
La disciplina è diversa a seconda del tipo di associazione, del volume e del tipo dei proventi (cfr. la guida dell'Agenzia delle Entrate «Il comportamento fiscale degli enti non-profit».
Per le associazioni che non si configurano né come OdV né come onlus:
- Innanzitutto la contabilità delle attività istituzionali non commerciali deve essere separata da quella delle attività commerciali (c. 2 art. 144 Testo Unico in materia di imposte sui redditi).
- Se le entrate da attività commerciali non superano i 15.493,71 EURO (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero 25.822,84 EURO (negli altri casi), l'associazione può usare:
- come regime fiscale il sistema forfettario supersemplificato descritto all'art. 145 del Testo Unico in materia di imposte sui redditi: in questo caso pagherà l'IRES sul 15% dei ricavi da prestazione di servizi e sul 10% dei ricavi dalle altre attività
- come contabilità il sistema supersemplificato (c. 166 art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662), che si potrebbe organizzare così:
- annotare nel prospetto approvato con decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997 l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate, di quelle effettuate in ciascun mese e i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'IVA entro il giorno 15 del mese successivo;
- annotare nello stesso prospetto entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;
- annotare nello stesso prospetto entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'IVA l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta;
- conservare la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini dell'IRES.
- l'IVA pagata a fornitori o professionisti potrà essere scaricata
- altrimenti potrà usare gli altri sistemi descritti di seguito
- Se le entrate da attività commerciali non superano 250.000 EURO, l'associazione può usare
- come regime fiscale il sistema forfettario introdotto dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, il reddito è costituito dal 3% dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali
- come contabilità adottare il prospetto approvato con decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997
- l'IVA sarà determinata applicando la detrazione forfettaria del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (con alcune eccezioni per le associazioni sportive)
- altrimenti potrà usare gli altri sistemi descritti di seguito
- Se le entrate da attività commerciali sono inferiori a 309.874,14 EURO (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero 516.456,90 EURO (negli altri casi), allora l'associazione può usare:
- come regime fiscale il regime forfettario supersemplificato descritto all'art. 145 del Testo Unico in materia di imposte sui redditi: in questo caso pagherà l'IRES sul 25% dei ricavi da prestazione di servizi e sul 15% dei ricavi dalle altre attività
- la contabilità semplificata dei tre registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) integrati con le indicazioni delle rimanenze
- l'IVA pagata a fornitori o professionisti potrà essere scaricata
- altrimenti potrà usare il regime semplificato normale (sommando i ricavi effettivamente conseguiti, comprese le rimanenze finali di magazzino e sottraendo i costi effettivamente sostenuti compreso il valore delle rimanenze iniziali dei beni, regolarmente documentati)
- Se i proventi sono ancora più alti
- l'IRES viene determinata con i criteri previsti per le imprese nel regime ordinario (partendo dal risultato di bilancio, apportando quelle variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa tributaria)
- potrà scaricare l'IVA pagata a fornitori o professionisti
- la contabilità sarà quella ordinaria.
- N.B.: le associazioni di promozione sociale di livello nazionale, le associazioni culturali riconosciute che operano nel campo dei beni culturali e gli Enti religiosi che desiderano offrire ai propri donatori la possibilità di dedurre dal reddito le donazioni che non superano né il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato né l'importo di 70.000,00 EURO, effettuate per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari), devono adottare (come spiegato nella circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 dell'Agenzia delle Entrate) scritture contabili complete e analitiche, oltre a redigere ogni anno un vero e proprio bilancio, comprendente stato patrimoniale e conto economico.
Esistono obblighi particolari per le Organizzazioni di Volontariato, iscritte all'albo regionale; esse devono:
- avere il registro delle entrate "con indicazione nominativa dei soggetti eroganti" (c. 7 art. 6 legge 11 agosto 1991 n. 266); la legge non prescrive nulla sulle modalità di tenuta di questo registro, tuttavia, volendo seguire lo schema per i libri contabili descritto nella circolare 22 ottobre 2001 n. 92/E dell'Agenzia delle Entrate:
- il registro va redatto cronologicamente
- il registro va tenuto su fogli numerati progressivamente per ciascun anno, con indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce (p. es. per l'anno 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 ...)
- il registro va redatto senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni
- se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili
- inoltre essendo obbligate all'esibizione di bilanci annuali dovrà in qualche modo tenere i libri contabili che consentono di soddisfare tale obbligo, come il rendiconto delle entrate e delle uscite (c. 4 art. 20-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n.600) tenuto a norma dell'articolo 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n.600; forse significa che (vedi anche la circolare 22 ottobre 2001 n. 92/E dell'Agenzia delle Entrate):
- il rendiconto va redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- il rendiconto va tenuto su fogli numerati progressivamente per ciascun anno, con indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce (p. es. per l'anno 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 ...)
- il rendiconto va redatto senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni
- se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili
- devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese dell'organizzazione
- N.B.: le O.d.V. che desiderano offrire a chi effettua una donazione per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) la possibilità di dedurla dal reddito, e non la semplice detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento (vedi alla FAQ Può accettare donazioni?), devono adottare (come spiegato nella circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 dell'Agenzia delle Entrate) scritture contabili complete e analitiche, oltre a redigere ogni anno un vero e proprio bilancio, comprendente stato patrimoniale e conto economico.
Esistono obblighi particolari anche per le ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle onlus; esse, pur non avendo redditi soggetti all'IRES né dalle attività istituzionali né dalle attività direttamente connesse, seguono queste prescrizioni:
- una onlus deve redigere ogni anno il bilancio o il rendiconto delle entrate e delle uscite (lettera g c. 1 art. 10 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460);
- se i proventi annuali complessivi (istituzionali + connessi) non superano 51.645,69 EURO, e la onlus desidera offrire ai propri donatori la possibilità non di dedurre dal reddito le donazioni, ma solo la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento (vedi alla FAQ Può accettare donazioni?), essa deve redigere, così come illustrato nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E, il rendiconto delle entrate e delle uscite tenuto a norma dell'articolo 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; forse significa che (vedi anche la circolare 22 ottobre 2001 n. 92/E dell'Agenzia delle Entrate):
- il rendiconto va redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- il rendiconto va tenuto su fogli numerati progressivamente per ciascun anno, con indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce (p. es. per l'anno 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 ...)
- il rendiconto va redatto senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni
- se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili
- devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese dell'organizzazione
- se i proventi annuali complessivi (istituzionali + connessi) superano 51.645,69 EURO e/o la ONLUS desidera offrire ai propri donatori la possibilità di dedurre dal reddito le donazioni (vedi alla FAQ Può accettare donazioni?), essa dovrà
- redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, p. es. per mezzo del libro giornale e del libro degli inventari (c. 2 art. 20-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali (c. 3 art. 20-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- per le attività connesse (lettera b c. 1 art. 20-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a seconda dell'ammontare annuale dei ricavi:
- se i ricavi da prestazioni servizi sono inferiori a 15.493,71 EURO e i ricavi per altre attività sono inferiori a 25.822,84 EURO devono adottare come contabilità il metodo supersemplificato (c. 166 art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662), che si potrebbe organizzare così:
- annotare nel prospetto approvato con decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997 l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate, di quelle effettuate in ciascun mese e i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'IVA entro il giorno 15 del mese successivo;
- annotare nello stesso prospetto entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;
- annotare nello stesso prospetto entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'IVA l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta;
- conservare la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini dell'IRES.
- se i ricavi da prestazioni servizi sono inferiori a 309.874,14 EURO e i ricavi per altre attività sono inferiori a 516.456,90 EURO devono adottare come contabilità il metodo semplificato o il metodo forfetario
- se i ricavi da prestazioni servizi superano 309.874,14 EURO o i ricavi per altre attività superano 516.456,90 EURO devono adottare come contabilità il metodo ordinario
- rimane un dubbio: la onlus che ottiene nell'anno proventi complessivi (istituzionali + connessi) inferiori a 51.645,69 EURO ma che svolge una attività istituzionale che ha caratteristiche di attività commerciale ai fini dell'IVA, ha l'obbligo di adottare come contabilità il metodo supersemplificato, oppure può limitarsi a redigere il rendiconto delle entrate e delle uscite?
Se l'associazione svolge raccolte pubbliche occasionali di fondi tramite offerte libere o anche offerte di beni e servizi di modico valore; per questi due casi vedi alla FAQ Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi?
In generale, quando una associazione riceve soldi (quote e contributi associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali), dovrà rilasciare, se richiesta, una ricevuta.
Se l'associazione svolge attività commerciale (ed è quindi dotata di partita IVA) dovrà rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale. A questo obbligo di documentazione delle entrate esistono tre eccezioni:
- la prima è relativa alle associazioni che hanno adottato il regime forfettario;
- la seconda è relativa ad una serie di attività "minori" (D.M. 21 dicembre 1992), tra le quali la più interessante è quella dei «11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali»;
- la terza è relativa alle operazioni svolte dalle ONG, OdV, ONLUS riconducibili alle attività istituzionali.
Esiste comunque l'obbligo di emettere su richiesta la fattura per ogni genere di attività commerciale, incluse quelle che si configurano come attività istituzionali per le onlus.
Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642), mentre le altre ricevute sono soggette al bollo di 1,81 EURO se la somma versata è superiore a 77,47 EURO (art. 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod.). In questi casi un foglio intestato recante l'indicazione del ricevente e della cifra pagata può essere sufficiente.
E' possibile pagare il lavoro dei soci (naturalmente bisogna avere il Codice Fiscale), tuttavia ci sono dei limiti per alcune categorie di associazioni:
- le Organizzazioni di Volontariato non possono assolutamente pagare i propri soci, ma solo collaboratori esterni; i soci possono solo ricevere rimborsi spese, infatti il comma 3 dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n. 266 afferma che: "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo o di ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte";
- le ONLUS non possono né pagare salari o stipendi superiori del 20% rispetto ai contratti nazionali, né compiere cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci a condizioni più favorevoli rispetto a quelle fatte agli estranei.
Ecco comunque alcune indicazioni per retribuire chi svolge un lavoro per l'associazione:
- Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale:
- se il compenso è inferiore a 26 EURO e il collaboratore non possiede partita IVA e non è iscritto alla gestione separata INPS, l'associazione non deve trattenere ritenute, ma solo annotare il pagamento in un registro anche a fogli mobili, e poi non ho alcun altro obbligo (Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 art. 25 comma 3) a parte quello relativo all'IRAP;
- N.B.: anche il rimborso forfetario di 7.500 EURO/anno agli atleti dilettanti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche non è soggetto alla ritenuta d'acconto, tuttavia l'associazione dovrà, l'anno successivo, rilasciare all'atleta la certificazione dei compensi corrisposti e presentare il modello 770;
- se il compenso supera 26 EURO e il collaboratore non possiede partita IVA e non è iscritto alla gestione separata INPS, tratterremo la ritenuta d'acconto del 20% che dovremo versare in banca, all'esattoria o alla posta tramite il modello F24 entro il 15 del mese successivo; annoteremo il pagamento in un registro anche a fogli mobili; l'anno successivo l'associazione invierà al collaboratore la certificazione dei compensi e delle ritenute versate, redigerà il modello 770 (nel quale per chi ha preso compensi superiori a 26 EURO vanno segnati anche i compensi inferiori) e, se il compenso è relativo alle attività istituzionali dell'associazione, pagherà anche l'IRAP (4,25%) e compilerà il relativo quadro del modello UNICO;
- se il compenso supera 26 EURO e il collaboratore non possiede partita IVA ma è iscritto alla gestione separata INPS, tratterremo la ritenuta d'acconto del 20% che dovremo versare in banca, all'esattoria o alla posta tramite il modello F24 entro il 15 del mese successivo; annoteremo il pagamento in un registro anche a fogli mobili; se poi il collaboratore dichiara che i compensi già ricevuti nel corso dell'anno hanno superato i 5.000 EURO, l'associazione dovrà (cfr. il documento del Gruppo Fiscalisti dell'ANCI):
- sul compenso eccedente i 5.000 EURO calcolare la contribuzione INPS che cambia a seconda del reddito del collaboratore e della forma previdenziale da lui scelta (tipicamente è il 18% del compenso lordo);
- trattenere 1/3 della contribuzione INPS dal compenso da versare al collaboratore;
- aggiungere dal proprio fondo comune i 2/3 della contribuzione INPS;
- versare al Ministero delle Finanze entro il giorno 16 del mese successivo sia la ritenuta d'acconto (tipicamente codice 1040) sia la contribuzione INPS (tipicamente codice CXX) per mezzo del modello F24;
- trasmettere all'INPS le denuncia retributiva mensile.
L'anno successivo l'associazione invierà al collaboratore la certificazione dei compensi e delle ritenute versate, pagherà l'IRAP, compilerà il relativo quadro del modello UNICO e infine compilerà il mod. 770.
Se l'associazione tiene la contabilità ordinaria, dovremo anche compilare i libri contabili per i collaboratori.
- Per le prestazioni di lavoro autonomo da parte di professionisti:
se chiediamo una prestazione ad un professionista con partita IVA, nella fattura saranno riportate varie voci che potrebbero creare dubbi e conflitti, e quindi le descriviamo in un esempio:
- supponiamo di aver concordato con un sociologo un compenso di 100,00 EURO; l'importo ufficiale del sociologo è: ----> 100,00 EURO.
- il sociologo dovrà versare all'INPS il 12%, quindi 12,00 EURO;
la legge però consente al sociologo di caricare sull'associazione il 4% (= 4,00 EURO), e quindi si raggiunge la cifra: ----> 104,00 EURO.
- dopodiché il sociologo calcola l'IVA del 20% su questi 104,00 EURO, che fa 20,80 EURO, e quindi si ha: ----> 124,80 EURO.
- questo è il costo totale della prestazione che l'associazione pagherà, tuttavia al sociologo va solo una parte; infatti lo stesso 20% come calcolato prima (= 20,80 EURO) va trattenuto dall'associazione e versato come ritenuta d'acconto IRPEF, e al sociologo va il resto: ---->
104,00 EURO.
Alla fine dell'operazione, l'associazione ha pagato 124,80 EURO, di cui 20,80 EURO versati al Min.Fin. con il modello F24, e 104,00 EURO al sociologo. Il sociologo dovrà versare poi 20,80 EURO come IVA e 12,00 EURO all'INPS, per cui sui 122,80 EURO totali pagati dall'associazione, nelle tasche del sociologo vanno solo 71,20 EURO (questo spiega tente cose!). L'anno successivo l'associazione dovrà compilare il mod. 770-UNICO. La fattura che farà il sociologo sarà scritta così:
prestazione ......... | 100,00 |
rivalsa INPS 4% | 4,00 |
| ------------ |
| 104,00 |
rit. acc. 20% | 20,80 |
| ------------ |
| 83,20 |
IVA 20% | 20,80 |
| ======== |
| |
| 104,00 |
- Per i lavoratori a progetto
===> ancora da analizzare!
- Infine, se l'associazione ha dipendenti
dovrà tenere il libro paga e il libro matricola, contributi, INAIL, ecc.
Se il collaboratore non possiede partita IVA, chiederemo al collaboratore una ricevuta che l'associazione potrà eventualmente utilizzare per documentare i costi sostenuti al momento della compilazione del mod. UNICO e del pagamento dell'IRAP; altrimenti potremo chiedere al collaboratore la fattura, che l'associazione potrà eventualmente utilizzare, oltre che per documentare i costi sostenuti, anche per detrarre l'IVA nel caso essa svolga un'attività commerciale.
Infine, ecco alcune indicazioni per un'associazione-Organizzazione di
Volontariato che voglia rimborsare le spese sostenute da un socio:
- L'art.2 della legge 11 agosto 1991 n. 266 recita: "Al volontario possono essere
soltanto rimborsate dall'organizzazione d'appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse". Questo
significa che le spese devono essere documentate (con fattura, ricevuta e
scontrino annotato) e congruenti con le finalità dell'associazione;
inoltre, se nelle deliberazioni dell'associazione è previsto un
tetto massimo per questi rimborsi spese, si potrà rimborsare solo
tale somma.
- Se il volontario utilizza il mezzo pubblico gli potrà essere
rimborsato il costo dell'abbonamento; se utilizza la propria autovettura si
potrà rimborsare per ogni chilometro un quinto del costo di un litro
di benzina super, analogamente con quanto previsto per i dipendenti
pubblici; il pasto potrà essere rimborsato se l'attività
richiede un impegno più lungo di una mezza giornata.
La risposta alla domanda è argomento molto delicato in quanto le leggi sono molto contorte, ci sono leggi, eccezioni, eccezioni alle eccezioni ecc.
Comunque ci proviamo.
E' considerata commerciale sempre sia ai fini dell'IVA che ai fini dell'IRES (cfr. art. 148 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
- la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (con un'eccezione per le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati)
- somministrazione di pasti (con un'eccezione per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti presso la sede sociale delle associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno)
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore
- prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto, deposito
- servizi portuali e aeroportuali
- gestione spacci e mense
- organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici (IRES: con due eccezioni: per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno e per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, e quelle riconosciute dalle confessioni religiose riconosciute, purché il servizio sia diretto agli iscritti, associati o partecipanti)
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- pubblicità commerciali
- tele/radio comunicazioni
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dietro corrispettivo sono considerate commerciali sia ai fini dell'IVA che ai fini dell'IRES con queste eccezioni:
In generale, l'attività non è considerata commerciale se la cessione di beni, anche nuovi, non avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di contributo libero (offerta); non può esserci una cifra minima, l'offerta deve essere a tutti gli effetti una libera erogazione.
Spesso le associazioni trovano negli enti pubblici un'importante fonte di finanziamento pr le proprie attività. Questo denaro può costituire un reddito per l'associazione e/o può essere soggetto a IVA:
- se l'ente pubblico chiede all'associazione una determinata contropartita, allora il denaro assume la forma di corrispettivo, il rapporto tra associazione e ente pubblico di dice "sinallagmatico" e diventa reddito imponibile IRES e sottoposto al campo di applicazione IVA;
- se l'ente pubblico offre all'associazione un finanziamento per le attività istituzionali, allora il denaro assume la forma di contributo, assimilabile ad una donazione.
La questione è discussa in alcuni documenti tra le leggi di riferimento per le associazioni .
Sì, l'esercizio di attività commerciali (vendita o prestazione di servizi) è consentito alle associazioni. L'attività deve rientrare nelle attività istituzionali dell'associazione indirettamente (reperire fondi per raggiugere il fine istituzionale).
Deve però sottostare a tutte le regole proprie dell'attività commerciale: attribuzione del numero di Partita IVA, avere le eventuali licenze, pagare le imposte IRAP e IRES.
Un'associazione che eserciti attività commerciale abituale (quindi che ha redditi da attività d'impresa) anche se in modo non prevalente deve iscriversi al REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) presso la Camera di Commercio compilando il modello R. Al REA può iscriversi anche l'associazione che esercita attività commerciale occasionale.
La legge, pare, consente questa vendita a patto che si sia in possesso di licenza di vendita ambulante e se svolta in maniera abituale essa imporrebbe anche il rilascio dello scontrino fiscale (con alcune eccezioni).
Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione del rappresentante legale ovvero di un suo delegato nel Registro degli Esercenti il Commercio (art. 2 legge 25 agosto 1991, n. 287).
La prassi sembra invece confermare che un'attività di questo tipo possa essere svolta (o sia tollerata?) senza possedere la licenza di vendita ambulante o altri requisiti specifici se svolta saltuariamente (il ricavato netto va comunque dichiarato nel modello UNICO nella pagina "Redditi Diversi").
Per le associazioni già in possesso di partita IVA e di licenza di vendita in un negozio, lo svolgimento di attività commerciali esterne deve essere comunicato all'Ufficio IVA | SU ogni volta, oppure deve essere comunicato una sola volta all'inizio di ogni anno.
Sì, in generale un'associazione può organizzare spettacoli e intrattenimenti. Anzi, l'imposta non è dovuta per attività di intrattenimento svolte occasionalmente dalle onlus o da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (purché lo statuto o atto costitutivo abbia le caratteristiche descritte alle FAQ Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode? e Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 23 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).
Per ottenere l'esenzione è necessario:
- che la manifestazione sia svolta occasionalmente;
- comunicarlo in anticipo all'ufficio SIAE territorialmente competente redigendo la "Dichiarazione di effettuazione dell'attività";
- redigere un apposito e separato rendiconto finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive (proprio come per ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione descritte alla FAQ Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi o altre attività a pagamento?), corredato da una relazione illustrativa, tenuto su fogli numerati progressivamente per ciascun anno.
Un'altra disposizione interessante è quella che prevede per qualunque organizzatore la riduzione del 50% dell'imposta quando l'iniziativa è per beneficenza a favore di una onlus o un ente pubblico (art. 5 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti"). In tal caso è necessario che: l'organizzatore non organizzi iniziative di questo genere per più di 12 giornate l'anno; per lo meno i due terzi dell'incasso (al netto delle imposte) sia devoluto in beneficenza; l'organizzatore comunichi in anticipo l'iniziativa all'ufficio SIAE e rediga un apposito e separato rendiconto di entrate e uscite.
Per quel che riguarda l'IVA, la disciplina di intrattenimenti e spettacoli è descritta rispettivamente al c. 6 art. 74 e all'art. 74 quater Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
Ogni qual volta il luogo dello spettacolo è aperto al pubblico, il personale SIAE può accedere per verificare il rispetto della normativa; il locale associativo in cui avviene lo spettacolo viene considerato "non aperto al pubblico" quando vi si accede esclusivamente dall'interno della sede sociale, nella quale l'ingresso deve essere rigorosamente riservato ai soci.
Attenzione: nonostante la riduzione o l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti, resta pur sempre da chiedere alla SIAE il permesso per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore e pagare i diritti relativi! Oltretutto il permesso è a volte condizionato alla qualità dell'esecuzione e alla quantità di esecuzioni; inoltre alcune case produttrici cinematografiche, pur disponibili a concordare una agevolazione sulle proiezioni dei propri film da parte delle associazioni di volontariato, negano il permesso di proiettare da DVD e videoproiettore.
Per quel che riguarda i dettagli, il ruolo della SIAE, le quote per l'ENPALS, l'autorizzazione del Comune ecc. ecc., conviene leggere il quaderno sugli intrattenimenti e gli spettacoli curato dal Centro Servizi Volontariato della Lombardia
Il Ministero delle Attività Produttive, nella Risoluzione n. 504334 del 17 aprile 2002, ha chiarito che in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, per la somministrazione di alimenti e bevande non occorre l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Camera di Commercio. L'attività svolta in modo temporaneo durante le manifestazioni è comunque soggetta alla presentazione della denuncia di inizio attività al Comune di competenza (cfr. il modulo di dichiarazione del Comune di Neviano degli Arduini). Qualora le medesime manifestazioni avvengano per altre finalità l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande resta soggetta all'iscrizione al registro.
Il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 consente alle onlus e alle associazioni assistenziali, culturali, ricreative e sportive riconosciute l'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza, se queste manifestazioni sono necessarie per far fronte alle proprie esigenze finanziarie; le tombole possono assegnare premi in denaro, tuttavia il totale dei premi in palio non deve superare 12.911,42 EURO; le lotterie e le pesche di beneficenza non possono assegnare premi in denaro, tuttavia il ricavato può arrivare fino a 51.645,68 EURO.
Per organizzare questo tipo di manifestazioni il rappresentante legale deve innanzitutto inviare la comunicazione all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, che rilascia l'apposito nulla-osta (anche con silenzio - assenso) previsto dal c. 13-quinquies art. 39 legge 24 novembre 2003, n. 326; poi deve dare comunicazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto e al Sindaco del Comune in cui sarà effettuata l'estrazione, allegando:
- per le lotterie: il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- per le tombole: il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, più la documentazione comprovante il versamento della cauzione;
- per le pesche di beneficenza: il numero dei biglietti da emettere ed il relativo prezzo.
Dal momento che il Prefetto può vietare lo svolgimento delle manifestazioni se non gli risulta che essa sia necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'associazione, conviene che nella comunicazione si descriva come il ricavato sia indispensabile per garantire il raggiungimento degli scopi istituzionali.
Il ricavato di queste manifestazioni è escluso dal campo di applicazione IVA, mentre è soggetto all'IRES e all'IRAP a meno che non si tratti di raccolte pubbliche occasionali di fondi; inoltre l'associazione dovrà effettuare una ritenuta del 10% sul valore dei premi a meno che nessun vincitore riceva nel corso dell'anno premi di valore superiore a 25,82 EURO (cfr. art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
La legge 11 agosto 1991 n. 266 nella sua versione iniziale prevedeva che il Ministero delle Finanze decidesse sulla marginalità in base alla domanda presentata dall'organizzazione stessa.
Il Decreto Ministeriale del 25 maggio 1995 ha quindi stabilito i punti chiave, come p. es. che l'attività commerciale deve essere svolta:
- in funzione della realizzazione del fine istituzionale;
- senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (quali l'uso di pubblicità, insegne luminose, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa).
Sono considerate attività commerciali e produttive marginali:
- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali;
- attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dal organizzazione senza alcun intermediario.
- cessione di beni (come sopra, senza intermediari) prodotti dagli assistiti e dai volontari
- attività di somministrazione di bevande e alimenti in occasione di raduni, manifestazioni ... a carattere occasionale.
- attività di prestazione di servizi rese a terzi in conformità alle finalità istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano il 50% del costo sostenuto dall'organizzazione.
ma non sono marginali i proventi derivanti da convenzioni e l'attività del commercio Equo e Solidale svolto in modo abituale.
Premesso che anche gestire uno spaccio interno costituisce attività commerciale e quindi occorre avere partita IVA, iscriversi al REC tramite un Preposto, pagare le imposte IRAP e IRES (cfr. le istruzioni del Comune di Brescia), la risposta è che è possibile, purché l'apertura sia compatibile con la disciplina del commercio del proprio Comune e purché l'attività commerciale non prevalga su quella istituzionale.
Deve pagare l'IRES? Sì (cfr. lett. c c. 1 art. 87 Testo Unico in materia di imposte sui redditi), se riceve un reddito imponibile (37% DPR 917/86 artt. 89;91; previste riduzioni per alcuni Enti solo se Persone Giuridiche DPR 601/73 art. 6) e se non gode delle agevolazioni riservate alle ONG, OdV, ONLUS.
Schematicamente:
- formano Reddito imponibile (sono tassate) [TUIR: DPR 917/86 art.111]
- Reddito d'impresa - le attività commerciali e produttive (per capire cosa sia attività commerciale riferirsi alla FAQ Cos'è considerato attività commerciale?);
- Redditi Fondiari - dei fabbricati (ILOR esclusa - DL 504/92);
- Redditi di capitale - tranne CC bancari e postali e Titoli di Stato
DPR 601/73 artt26;31;
- Redditi Diversi - cfr. DPR 917/86 art. 81
- non formano imponibile (non sono tassate)
- le quote associative
- i contributi raccolti
- le donazioni
- i proventi delle attività non considerate commerciali
(cfr risposta 22 per identificare quali esse siano)
Nel caso delle ONLUS il regime agevolativo previsto dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 si applica fin dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale è effettuata la comunicazione (vedi alla FAQ Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto.
Inoltre le attività istituzionali svolte dalle ONLUS non costituiscono esercizio di attività commerciali. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione. Non devono essere dichiarati i redditi di capitale, che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Pertanto, le ONLUS sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto in presenza di redditi fondiari e di redditi diversi.
Deve pagare l'IVA? Sì. L'IVA a debito deve essere versata mensilmente mediante modello F24 entro il giorno sedici del mese successivo, con possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti provenienti dalle dichiarazioni dei redditi o IVA o del sostituto d'imposta.
Deve pagare l'IRAP? Sì, perché l'IRAP colpisce tutti gli enti non commerciali, anche quelli che non svolgono neanche occasionalmente attività commerciali! Le associazioni dovranno pagare, per quanto riguarda le attività istituzionali, il 4,25% su tutte le retribuzioni per il personale dipendente o per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui compensi per collaborazione coordinata e continuativa e sui compensi per attività occasionali di lavoro autonomo; per le attività commerciali dovrà essere svolto un calcolo diverso.
Come?
Le associazioni che praticano attività commerciali sono obbligate, per legge, a tenere una contabilità separata per le attività istituzionali (non tassate) e per quelle commerciali (tassate); inoltre molte associazioni che svolgono attività commerciale in modo abituale si appoggiano ad un commercialista. Chi volesse fare da sè, deve affrontare la compilazione del modello UNICO (relativo agli Enti Non Commerciali).
Il modulo è reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate
E' la modalità con cui le associazioni che svolgono attività commerciale sono obbligate (cfr. l'art.3 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460) a tenere la contabilià e consiste nel tenere in modo distinto gli incassi e le spese proprie dell'attività commerciale dalle entrate e uscite
dell'attività istituzionale.
La normativa distingue due tipi di attività occasionali, che sono anche disciplinate in modo diverso.
Innanzitutto la raccolta pubblica occasionale (in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) di fondi tramite offerte libere o anche scambi, offerte o cessioni di beni di modico valore (il testo è su questo punto ambiguo) non è più considerata commerciale ai sensi della lett. a c. 3 art. 143 Testo Unico in materia di imposte sui redditi, è esclusa da IVA e esente da qualsiasi tributo (c. 2 art.2 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460). Tuttavia (c. 2 art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n.600) l'associazione dovrà redigere un apposito e separato rendiconto:
- il rendiconto va redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- il rendiconto va tenuto su fogli numerati progressivamente per ciascun anno, con indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce (p. es. per l'anno 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 ...)
- il rendiconto va redatto senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni
- se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili
- devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite complessive per ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
In conclusione, l'associazione non deve né avere Partita IVA né rilasciare fatture, non è tenuta a conservare le fatture che riceve per documentare le spese, né a compilare il mod. UNICO.
Gli altri tipi di attività occasionale a pagamento (ad esempio la prestazione occasionale di un servizio ad un terzo non socio che paga per la prestazione ricevuta) restano commerciali; l'associazione dovrà allora conservare le fatture che riceve per documentare le spese (come costi dell'attività), dichiarerà costi e ricavi nel modello UNICO (redditi diversi) e sulla differenza (utile) pagherà l'IRES. Inoltre l'associazione dovrà adottare la contabilità e il regime fiscale, sia ai fini IVA che ai fini IRES, previsto per il proprio volume d'affari.
Per usufruire di tale regime occorre esercitare, alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA, l'opzione per utilizzare il regime fiscale della legge 16 dicembre 1991 n. 398.
Le caratteristiche principali di questo regime, nato per le associazioni sportive dilettantistiche e successivamente esteso alle Pro Loco, alle associazioni senza scopo di lucro e alle bande musicali, sono:
- esenzione dall'obbligo di certificare i compensi con scontrini e/o ricevute fiscali;
- nessun libro contabile da conservare, vidimare, aggiornare;
- esenzione dall'obbligo di dichiarazione annuale IVA;
- obbligo di annotare su prospetto riepilogativo IVA minori il totale dei corrispettivi mensili entro il giorno 15 del mese successivo;
- obbligo di numerare e conservare le fatture di spesa;
- obbligo di versare su base trimestrale entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solo la metà dell'IVA riscossa (la percentuale cambia per i diritti radiotelevisivi e per le sponsorizzazioni);
- obbligo di redigere la dichiarazione dei redditi annuale applicando le imposte sul 3% del volume di affari commerciale dell'anno.
Tutto ciò a condizione di non superare 250.000,00 EURO per anno.
E' necessario avere entrate da attività commerciali inferiori a 309.874,14 EURO (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero 516.456,90 EURO (negli altri casi).
- si segnano giornalmente le entrate e le uscite legate esclusivamente all'attività commerciale; le fatture delle spese devono essere intestate all'associazione; le ricevute non intestate di articoli non strettamente legati all'attività commerciale (es. acquisto di scopa per pulire il negozio, lampadina bruciata...) non possono essere considerate spese inerenti all'attività commerciale per cui non possono essere sottratte alle entrate.
- servono solo i Registri ai fini IVA: Registro acquisti, Registro vendite e il Registro dei beni ammortizzabili.
Cfr. l'articolo 66 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e la guida dell'Agenzia delle Entrate
E' molto complicata e nessuna piccola associazione la adotta.
Occorrono i seguenti libri:
- ai fini IVA: Registro dei corrispettivi e delle fatture emesse; Registro delle fatture emesse; Registro di carico;
- ai fini IRES: Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie (Libro Giornale); Registro dei beni ammortizzabili, Registro dei beni meccanografici, Inventari, Mastro, Scritture di Magazzino.
Cfr. su Internet la guida dell'Agenzia delle Entrate
Per le associazioni in generale:
- Il Libro I, Titolo II, Capo II e Capo III del Codice Civile
- Agevolazioni tariffarie sui pedaggi autostradali. DPR 495/92 art. 373, DPR 575/93 e DM 15/04/94 art. 1
- Agevolazioni tariffe postali per associazioni: Legge 27 febbraio 2004, n. 46
- (decaduto!) Esenzioni pagamento diritti SIAE per intrattenimenti
riservati a soci e invitati. DL 439/96 art. 7.
- Leggi 537l93.htm#14,14 e 287-91#6,3
Questioni fiscali per le associazioni in generale:
Molte informazioni utili possono essere trovate nel sito http://www.abconsul.it/.
*** Inizio sezione non modificabile ***
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Se avete suggerimenti, critiche, nuovi interrogativi e, possibilmente, anche nuove risposte utilizzate il gruppo pubblico di discussione it.sociale.volontariato. I messaggi inviati a questo gruppo verranno letti e commentati sullo stesso.
RINGRAZIAMO per i preziosi contributi: Claudio Di Blasi, Stefano Radaelli, Elisabetta Scanabissi.
Gli autori: Loris Rinaldo, Mario Leigheb.
*** Fine sezione non modificabile ***
- Ultimo aggiornamento 5 novembre 2005 -