Il Piano dell'area naturale protetta e il Parco della Caffarella



Il ruolo del Piano del Parco

Il Piano del Parco regionale dell'Appia Antica, adottato il 29 luglio 2002 dal Consiglio Direttivo del Parco regionale dell'Appia Antica ai sensi del comma 6 art. 14 della L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", sostituisce il Piano Paesistico dell'Appia Antica e il Piano di Utilizzazione della Caffarella, ed è sovraordinato al Piano Regolatore e ad ogni altro strumento urbanistico.

Il compito che la legge affida a questo documento è specificato all'art. 26 della L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29:

Art. 26
(Piano dell'area naturale protetta)

così come modifcato dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

1. Il piano dell'area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti nell'area stessa, prevede:
a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta;
b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche;
e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso:
1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
2) zona di riserva generale, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonché gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;
3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristica. Sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della l. 457/1978, salvo l'osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d'uso;
4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori.

2. Il piano dell'area naturale protetta è redatto a cura dell'ente di gestione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i parchi, ed è adottato e trasmesso alla Regione entro nove mesi dall'insediamento degli organi dell'ente di gestione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione del piano, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all'Agenzia regionale per i Parchi, che debbono provvedere nel termine di un anno.

4. Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree naturali protette e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale, l'approvazione del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute.

5. Il piano approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

5 bis. Il piano dell'area naturale protetta è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del piano si provvede secondo le procedure previste dal presente articolo per la sua adozione ed approvazione.

6. Il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l. 394/1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti.


La storia del Piano del Parco

Il Piano del Parco è presentato alle associazioni

Mercoledì 18 luglio 2001 alle ore 15.00 l'Ente Parco regionale dell'Appia Antica ha presentato per la prima volta alle associazioni la bozza del Piano dell'area naturale protetta, redatto dagli Uffici del Parco sotto la direzione dell'arch. Giancarlo Paoletti e della dott.ssa Alma Rossi.

Il materiale presentato ha una grande importanza per quanto riguarda la ricognizione del patrimonio storico archeologico e naturalistico dell'area protetta: un sistema G.I.S. informatizzato permette di conoscere tutti i dettagli di ciascun metro quadrato del Parco, comprese le indicazioni bibliografiche per gli edifici di interesse storico; inoltre un approfondimento è stato condotto per quanto riguarda la flora e la geomorfologia del Parco.

Senz'altro positivo è l'aver introdotto una rete sentieristica che percorre il Parco in lungo e in largo, da realizzare dosando gli strumenti dell'accordo con i proprietari, della servitù di passaggio e dell'esproprio. Alcune perplessità sono però dovute al fatto che il Piano rinuncia ad affrontare alcuni nodi che riguardano la pianificazione di questo territorio:

Purtroppo lo stile adottato per la presentazione (proiezione di diapositive anziché pannelli sui muri), il non aver fornito alcuna documentazione, l'aver trascurato le Norme Tecniche di Attuazione del Piano ha allora impedito di dare una valutazione più approfondita.

232 cittadini sollecitano l'Ente Parco a confermare il Piano di Utilizzazione della Caffarella

Per avviare la discussione delle perplessità relative al Piano dell'area naturale protetta, segnalate all'Ente Parco sin dall'inizio di settembre 2001 e rimaste senza risposta, domenica 11 novembre 2001, per i 13 anni dall'istituzione del Parco regionale dell'Appia Antica, il Comitato per il Parco della Caffarella ha invitato tutti i cittadini ad una visita guidata gratuita alle aree che l'Ente Parco vuole lasciare private. Dalla iniziativa è stato lanciato un appello, sottoscritto da 232 cittadini, e inviato nel novembre 2001 al Presidente (Gaetano Benedetto), al Consiglio Direttivo (Roberto Sinibaldi, Mario Leigheb, Silvano Falocco, Oreste Rutigliano, Ivana della Portella) e alla Comunità del Parco (Sindaco di Roma Walter Veltroni, Assessore all'Ambiente della Provincia di Roma ing. Massimo Sessa, Sindaci di Marino e Ciampino):

Al Presidente del Parco regionale dell'Appia Antica
Al Consiglio Direttivo del Parco regionale dell'Appia Antica
Alla Comunità del Parco regionale dell'Appia Antica

Il 19 aprile 1996 il Comune di Roma ha approvato il Piano di Utilizzazione della Caffarella, che ha coinvolto per tre anni due dipartimenti comunali (il X Dipartimento e la Sovraintendenza Comunale), con la collaborazione dell'Università di Roma La Sapienza e del Comitato per il Parco della Caffarella; il Piano è stato approvato con Accordo di Programma sottoscritto dal Comune di Roma, dall'Ente Parco, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Lazio, e destina circa 330 ha di Parco a verde pubblico, con specifiche destinazioni pubbliche per tutti gli edifici (ville comprese); è per di più previsto l'interramento sia del viadotto di via Cilicia sia della Ferrovia Roma-Pisa, per riconnettere le Mura alla Caffarella.
Oggi l'Ente Parco sta redigendo il Piano di Assetto di tutto il Parco regionale dell'Appia Antica, così come previsto dalla legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29. Il Piano dell'area naturale protetta è sovraordinato al Piano Regolatore, ai Piani Paesistici e ad ogni altro strumento urbanistico compreso il Piano di Utilizzazione della Caffarella. Dalle bozze presentate il 18 luglio scorso appare che l'Ente Parco, rinunciando alla strategia del Comune di valorizzare la Caffarella come complesso unitario, azzera il Piano di Utilizzazione della Caffarella salvandone solamente i parcheggi; gli edifici moderni sono retrocessi da servizi del Parco a residenze private; le aree per la fruizione del paesaggio agricolo storico sono retrocesse a zone agricole private; i casali sono retrocessi da strutture legate agli aspetti produttivi del Parco a residenze private; si rinuncia infine alla riconnessione delle Mura al resto della Caffarella perché si abbandona l'idea dell'interramento della ferrovia Roma-Pisa.
Noi sottoscritti aderiamo quindi all'invito del Comitato per il Parco della Caffarella, e rivolgiamo alle SS.VV. il seguente

APPELLO
  • il Piano di Utilizzazione della Caffarella deve essere integralmente confermato dal Piano del Parco regionale dell'Appia Antica;
  • le parti della Caffarella non considerate dal Piano di Utilizzazione devono ricevere dal Piano dell'area naturale protetta una destinazione pubblica coerente con la visione unitaria dell'intera Caffarella.

seguono 232 firme - inviata il 20 novembre 2001

L'appello rimane finora senza risposta


La Caffarella nella bozza del Piano del Parco regionale dell'Appia Antica del 2000

Il testo dell'appello è stato inviato con una lettera a tutti i capigruppo del Consiglio Comunale di Roma, chiedendo loro di aderire a questa mobilitazione in difesa della Caffarella.

L'unica risposta è venuta dal capogruppo della Lista Civica Roma per Veltroni Fabrizio Panecaldo, che ha incontrato i rappresentanti del Comitato discutendo con loro delle perplessità sul Piano dell'area naturale protetta. Fabrizio Panecaldo ha quindi coinvolto la III Commissione Consiliare Permanente (Ambiente) del Comune di Roma, il cui Presidente on. Carapella si era impegnato nel febbraio 2002 ad organizzare un'audizione sulla questione. L'avvicendamento alla Presidenza della Commissione ha impedito l'audizione.

Seconda presentazione del Piano del Parco alle associazioni

Nel febbraio 2002 l'Ente Parco ha intanto nuovamente incontrato le associazioni per illustrare il lavoro svolto, e ha messo le tavole a disposizione di chiunque fosse interessato. Finalmente è diventato possibile dare indicazioni più dettagliate:

La destinazione degli edifici della Caffarella

Attualmente il Piano di Utilizzazione della Caffarella (circa 330 ettari), la cui elaborazione ha coinvolto per tre anni due dipartimenti del Comune di Roma (il X Dipartimento e la Sovraintendenza Comunale), con la collaborazione dell'Università di Roma La Sapienza e del Comitato per il Parco della Caffarella, destina all'acquisizione pubblica tutti i 330 ettari disciplinati. In base all'Accordo di Programma, sottoscritto il 19 aprile 1996 dal Comune di Roma, dall'Ente Parco regionale dell'Appia Antica, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Lazio, che lo ha approvato, il Piano di Utilizzazione vale anche come Piano dell'area naturale protetta, limitatamente ai 330 ettari disciplinati, in attesa del Piano dell'area naturale protetta definitivo:

Tavola del Piano di Utilizzazione
E' possibile avere l'immagine ingrandita
Legenda

Il Piano di Assetto dell'Ente Parco rinuncia alla strategia del Comune di Roma di valorizzare la Caffarella come complesso unitario, salvando solamente i parcheggi; gli edifici moderni sono retrocessi da servizi del Parco a residenze private; le aree per la fruizione del paesaggio agricolo storico sono retrocesse a zone agricole; i casali sono retrocessi da strutture legate agli aspetti produttivi del Parco a residenze private eliminandone la destinazione di pubblica utilità (p. es., il casale dell'avv. Bucciante in via Appia Pignatelli tra S. Urbano e via dell'Almone, da casale produttivo con punto di informazione e vendita dei prodotti dell'area storico agricola adiacente al Triopio verrebbe declassificato a residenza privata).

Si confronti la tavola del Piano di Utilizzazione della Caffarella, in cui quasi ogni singola costruzione ha una sua ben specificata destinazione per il Parco, con la tavola delle destinazioni del Piano dell'area naturale protetta:

Tavola delle
destinazioni
Tavola delle destinazioni (limitatamente alla Caffarella) nella bozza del 2000: è possibile avere l'immagine ingrandita

Tra l'altro, il Piano dell'area naturale protetta rinuncia all'acquisizione della Vaccareccia (finanziata da Roma capitale e prevista esplicitamente nell'accordo di programma che ha approvato il Piano di Utilizzazione della Caffarella) senza nessuna garanzia credibile da parte dei Gerini che il casale sarà restaurato e gestito in modo corretto.

Aree pubbliche

Il Piano dell'area naturale protetta elimina la destinazione all'acquisizione pubblica per le aree non rientranti nel I perimetro di esproprio (quindi sono lasciati ai privati in modo definitivo tutti i terreni dietro via dei Cessati Spiriti, le aree sul fronte di via dell'Almone, l'area all'angolo tra via dell'Almone e via Appia Pignatelli, ecc. ecc.).

Si confronti l'estensione del Parco Pubblico nella tavola del Piano di Utilizzazione della Caffarella (che, ricordiamo, vale come Piano dell'area naturale protetta provvisorio), che assegna a circa 330 ha di Parco la destinazione a verde pubblico, suddivisa in zone di fruizione del paesaggio agricolo storico, aree attrezzate per la fruizione del paesaggio storico archeologico, aree sportive, e con specifiche destinazioni pubbliche per tutti gli edifici,

Tavola del Piano di Utilizzazione
Tavola del Piano di Utilizzazione della Caffarella: è possibile avere l'immagine ingrandita

con la tavola delle destinazioni del Piano dell'area naturale protetta:

Tavola delle
acquisizioni
Tavola delle acquisizioni (limitatamente alla Caffarella) nella bozza del 2000: è possibile avere l'immagine ingrandita

Eppure non si era sempre detto che la Caffarella è un complesso unitario???

Che fine fanno le ville dell'Appia Antica

Su tutto il comprensorio del Parco regionale dell'Appia Antica è sempre in vigore la destinazione a zona N (=verde pubblico) del Piano Regolatore approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965, che da allora difende il comprensorio dell'Appia Antica da abusivismo e aggressioni. Tale destinazione è successivamente confermata prima dalla Variante a servizi, e poi dal Piano delle Certezze, attualmente in fase di approvazione da parte della Giunta regionale del Lazio. Il Piano dell'area naturale protetta, che è sovraordinato al Piano Regolatore, salva solamente qualche centinaio di ettari dei 3.500 ettari destinati a verde pubblico dal Piano Regolatore di Roma, e rinuncia a disciplinare alla pubblica utilità le aree su via Appia Antica dove ci sono le ville dei ricchi, che vengono definite come "zona 2", una specie di "riserva orientata", in cui vige sì l'inedificabilità assoluta, ma nella quale non è più prevista l'acquisizione pubblica:

Tavola della
zonazione
Tavola della zonazione (limitatamente alla Caffarella) nella bozza del 2000: è possibile avere l'immagine ingrandita

Via Cilicia e la ferrovia Roma-Pisa

Il Piano di Utilizzazione della Caffarella (che, lo ricordiamo sempre, vale ancora come Piano dell'area naturale protetta provvisorio) prevedeva l'interramento sia del viadotto di via Cilicia sia della Ferrovia Roma-Pisa, assumendo come strategia per riconnettere la Caffarella con le Mura Aureliane l'adozione del progetto URBIS II versione; l'Ente Parco salva solamente la soppressione di via Cilicia, abbandonando l'idea dell'interramento della ferrovia, e conseguentemente rinunciando alla riconnessione delle Mura al resto del Parco.

Tavola
della Caffarella nella bozza del Piano dell'area naturale protetta
La Caffarella nella bozza del 2000 del Piano del Parco regionale dell'Appia Antica

Quanto rimane di verde pubblico per i cittadini del IX Municipio? Gli standard urbanistici

Il riferimento è il decreto ministeriale 1444/68, che prevede (art. 3) per gli insediamenti residenziali una dotazione di standard urbanistici pari a 18 mq/abitante (ripartiti nelle quattro voci di istruzione dell'obbligo comprese le scuole per l'infanzia, attrezzature di interesse comune, verde pubblico e attrezzato, parcheggi).

Il nuovo PRG di Roma dimensiona i propri standard urbanistici secondo quanto disposto dal decreto ministeriale, confermando lo standard residenziale minimo definito dal vigente PRG in 22 mq/abitante (con una ripartizione indicativa di 13 mq/abitante per il verde, di 6,5 mq/abitante per i servizi e di 2,5 mq/abitante per i parcheggi); per i servizi di livello urbano viene confermato lo standard del decreto ministeriale di 17,5 mq/abitante (ripartito in 2,5 mq/abitante per i servizi e 15 mq/abitante per il verde). Tali quantità dovranno essere verificate a livello di ogni singolo Municipio.

La prima verifica da fare è quindi la popolazione che assume il nuovo Piano:

Popolaz. res. anagrafe 1998Stanze totali/stanze occupatePop. teorica 1998
134.9991,0660143.904

Le previsioni per verde pubblico ancora da attuare dal vecchio PRG sono enormi, 6.359 ha, che comporta scelte alternative al vincolo pubblicistico, perché, una volta decaduti i vincoli dopo cinque anni, le aree relative potrebbero essere gravemente compromesse con le utilizzazioni ammesse dalla attuale giurisprudenza in assenza di disciplina urbanistica.

Nella tabella sono riportate le varie quantificazioni relative agli standard di cui oggi dispongono i cittadini per ogni Municipio. Come si vede, il Municipio Roma IX è il più penalizzato, in modo particolare per la cronica carenza di verde pubblico.

verde (mq)verde (mq/ab)servizi (mq)servizi (mq/ab)parcheggi (mq)parcheggi (mq/ab)totale (mq)totale (mq/ab)
196.5141.4213.2311.59.9300.1419.6742,9

Infatti la bozza del nuovo Piano Regolatore, che rinuncia esplicitamente a disciplinare le aree all'interno del perimetro del Parco regionale dell'Appia Antica, non ha incluso la parte espropriata della Caffarella nel conto del verde pubblico disponibile! In questo modo non si riesce a raggiungere neanche la metà dello standard previsto dal D.M. del 1968:

verde (mq)verde (mq/ab)servizi (mq)servizi (mq/ab)parcheggi (mq)parcheggi (mq/ab)totale (mq)totale (mq/ab)
459.6473,2282.8912,026.4100,2768.9475,3

Il Piano del Parco è adottato dal Consiglio Direttivo

Il Piano del Parco regionale dell'Appia Antica è stato adottato il 29 luglio 2002 dal Consiglio Direttivo del Parco regionale dell'Appia Antica.

I documenti principali sono consultabili sul sito internet dell'Ente Parco

L'intervento della Regione Lazio

Il Piano del Parco, che disgraziatamente cancella quella visione di una gestione corretta e unitaria della Caffarella promossa dal Comune di Roma con il Piano di Utilizzazione approvato nel 1996, è costato agli Uffici dell'Ente Parco ben 4 anni di lavoro, eppure rischia di rimanere un pezzo di carta. Martedì 6 agosto 2002 la Giunta Regionale del Lazio, anziché godersi le ferie al mare, ha infatti stabilito di sottoporre al Consiglio Regionale una proposta di legge che prevede di trasformare in modo radicale l'assetto giuridico istituzionale del Parco dell'Appia.

Ecco il comunicato stampa comparso mercoledì 7 agosto sul sito internet della Regione Lazio:

6 agosto 2002

Riqualificazione via Appia Antica, la Giunta approva proposta di legge

La Giunta regionale ha approvato su iniziativa dell'assessore all'Ambiente, Marco Verzaschi, la proposta di legge (pdl) per la riqualificazione e la valorizzazione della via Appia antica. «La pdl - ha spiegato Verzaschi - garantisce il recupero dall'incuria e dal degrado di quello straordinario patrimonio paesaggistico, storico e ambientale rappresentato dalla via Appia antica e dal suo territorio. L'obiettivo è quello di qualificare e valorizzare e tutelare la via dall'Appia antica, attraverso la conservazione dei caratteri storici del paesaggio, il recupero del basolato, degli edifici rurali, dei giardini e delle antiche ville, l'avvio di opere di bonifica, l'esproprio di manufatti e terreni». «Questa proposta di legge - ha aggiunto Verzaschi - è un ulteriore passo in avanti verso l'effettiva valorizzazione delle aree protette e risponde anche a chi ci accusa di non tutelare i parchi». «Intendiamo intervenire sull'antico tracciato della strada in tutta la sua estensione nel territorio regionale, considerando anche le aree di interesse ambientale e paesistico che insistono sulla strada romana», ha spiegato Verzaschi. L'importanza dell'Appia antica, infatti, non è riferibile soltanto al tratto iniziale, quello che parte dal centro storico di Roma e che è caratterizzato da celebri vestigia monumentali, come Porta San Sebastiano, la Tomba di Cecilia Metella, il Circo di Massenzio, la Villa dei Quintili. «L'entità unitaria della Regina viarum - ha aggiunto - deve essere tutelata non solo per ambiti ristretti o per singole pertinenze monumentali, ma nella sua interezza.

L'interesse per l'antica via romana è riferibile anche al valore ambientale dei territori attraversati, con particolare riguardo per il Parco suburbano dell'Appia antica, il parco suburbano dei Castelli romani, il monumento naturale del Tempio di Giove Anxur, il Parco regionale dei Monti Aurunci e i Parchi regionali suburbani di Scauri e del Monte di Gianola». «Con questo intervento legislativo - ha concluso Verzaschi - promuoveremo le aree interessate anche ai fini dello sviluppo del turismo sostenibile e sosterremo la funzione didattica attraverso la conoscenza storica dei monumenti e di tutte quelle iniziative volte all'educazione ambientale». Il provvedimento dovrà ora passare all'esame del Consiglio regionale.

La proposta di legge non è stata mai discussa dal Consiglio Regionale, che invece si è preoccupato di stravolgere la legge regionale sulle aree protette approvando la L.R. Lazio 2 aprile 2003, n. 10 che altera sostanzialmente la L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29.

L'appello del Comitato e dei cittadini alla Comunità del Parco affinché difenda la Caffarella

Il 10 agosto 2002, approfittando dell'intervallo di tempo durante il quale la Comunità del Parco avrebbe dovuto esaminare il documento prima di dare il proprio parere obbligatorio, il Comitato ha radunato altre 129 firme e si è appellato alla Comunità affinché fosse difesa la visione unitaria della Caffarella già riconosciuta dallo stesso Ente Parco con l'approvazione del Piano di Utilizzazione della Caffarella e cancellata con il Piano adottato il 29 luglio 2002.

Al Presidente della Comunità del Parco regionale dell'Appia Antica, c/o Commissario Straordinario del Comune di Marino, palazzo Colonna, 00047 Marino (RM)
Alla Comunità del Parco regionale dell'Appia Antica:
- Sindaco di Ciampino, viale del Lavoro 71, 00043 Ciampino (RM)
- Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Roma, piazzale di porta Metronia 2, 00183 Roma
- Assessore alla Tutela Ambientale della Provincia di Roma, via IV novembre 119/A, 00187 Roma

oggetto: Piano del Parco regionale dell'Appia Antica

Il 29 luglio scorso il Consiglio Direttivo del Parco regionale dell'Appia Antica ha adottato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", il Piano dell'area naturale protetta, al quale la Comunità deve dare entro trenta giorni il parere obbligatorio ai sensi dell'art. 16 della stessa legge.

La nostra associazione desidera comunicarLe lo sconcerto nostro e dei firmatari della petizione già inviataLe alcuni mesi fa (e alla quale si aggiungono ora le firme di altri 129 cittadini) per la cancellazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco di quella visione di una gestione corretta e unitaria della Caffarella promossa con il Piano di Utilizzazione approvato con accordo di programma sottoscritto il 19 aprile 1996 dal Comune di Roma, dall'Ente Parco, dalla Regione Lazio e dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, e che da allora ha svolto il ruolo di primo stralcio del Piano del Parco.

Dalla documentazione che ci è stata mostrata si vede che il Piano del Parco adottato adesso dal Consiglio Direttivo: sostituisce il Piano di Utilizzazione del 1996; rinuncia alla valorizzazione della Caffarella come complesso unitario; retrocede la destinazione degli edifici moderni da servizi del Parco a residenze private; retrocede le aree per la fruizione del paesaggio agricolo storico a zone agricole; retrocede i casali da strutture di pubblica utilità legate agli aspetti produttivi del Parco a residenze private; cancella la previsione di fruizione pubblica per tutta la fascia di Caffarella adiacente a via Appia Antica e per buona parte della fascia adiacente a via Appia Pignatelli.

Al contrario, la Caffarella deve essere vista, progettata e gestita come un complesso unitario. Questo è stato affermato sia nelle sterminate pubblicazioni dedicate alla valle, sia dal mondo accademico, autorevolmente rappresentato dal prof. Lorenzo Quilici in occasione della recente presentazione della II edizione del libro «Valle della Caffarella, la Storia ci racconta»; in quella manifestazione svoltasi il 15 giugno scorso, i circa 500 partecipanti hanno sollecitato la nostra associazione ad agire nei confronti di tutti i livelli della Pubblica Amministrazione affinché la gestione unitaria della Caffarella sia garantita dal Piano dell'area protetta.

Chiediamo pertanto alla S.V. di condizionare il voto favorevole alla acquisizione integrale, riaffermandone la destinazione di pubblica utilità, del Piano di Utilizzazione del 1996, e al suo completamento destinando a pubblica utilità anche le parti adiacenti a via Appia Antica a quel tempo escluse dal progetto.

Certi del Suo accoglimento di quanto richiesto dai cittadini e dal mondo accademico, e da noi rappresentato, La salutiamo cordialmente.

Il Presidente

Allegati: integrazione delle sottoscrizioni dell'appello inviato il 20 novembre 2001.

L'appello rimane finora senza risposta

Il Piano del Parco riceve il parere obbligatorio della Comunità ed è pubblicato dalla Regione Lazio dando avvio al periodo utile per le osservazioni

Il 19 novembre 2002 il Piano ha ricevuto il parere obbligatorio, favorevole a maggioranza, della Comunità del Parco ai sensi del comma 3 art. 16 della L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali". Il 13 dicembre 2002 il Piano è stato pubblicato presso la Regione Lazio e i Comuni di Roma, Marino e Ciampino; entro il 22 gennaio 2003 chiunque può presentare osservazioni.


Le osservazioni al Piano del Parco ai sensi del comma 4 art. 26
con le controdeduzioni dell'Ente Parco

Le motivazioni

Il Piano del Parco annulla lo strumento progettuale già in vigore per il Parco della Caffarella che è il Piano di Utilizzazione della Caffarella, tuttavia, anziché far proprie le indicazioni di quel Piano, il nuovo Piano del Parco:

La cosa più sconcertante è che questo "ribaltone" è prodotto da un documento nel quale l'analisi è carente, la riflessione oscura, il procedimento incoerente e le valutazioni di mercato velleitarie.

Pertanto, dopo aver passato in rassegna le incoerenze, le velleità, le confusioni e le carenze del Piano del Parco, proponiamo una serie di emendamenti nella direzione di ripristinare le indicazioni del Piano di Utilizzazione della Caffarella, nel rispetto degli obiettivi che la L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" assegna al Piano del Parco.

Gli obiettivi del Piano del Parco secondo la L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29

La L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" si propone di raggiungere attraverso la formazione di un sistema di aree protette gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e fruizione indicati all'art. 1 (comma 1: «conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito»; comma 2: «gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali»), e soprattutto quelli indicati all'articolo 3 secondo il quale: «Con la creazione di un sistema di aree naturali protette si perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

  1. la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;
  2. la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;
  3. l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
  4. la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
  5. la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
  6. la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette.»

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, la L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 assegna al Piano del Parco il compito di determinare:

La confusione del Piano del Parco nella definizione degli obiettivi

La relazione, se da un lato dichiara esplicitamente (cap. 4.1 RGP pag. 37) che la redazione del Piano «richiede inoltre una grande chiarezza programmatica che costituisca guida e garanzia nel perseguimento (a tutti i livelli) degli obiettivi», al contrario mette in luce:

La confusione nel processo di redazione

La relazione mette in luce anche una grande confusione nel percorso di redazione, che si vede innanzitutto in una specie di schema a blocchi (cap. 4.1 RGP pag. 40) dove oltretutto ci sono caselle mozze («PROGRAMMA DI PROMOZIONE E» sic), e in passaggi oscuri come il seguente: «si è affermata l'esigenza fondamentale che le politiche ambientali fossero affrontate più con azioni di gestione attiva che non di vincolo: il piano ha assunto tale indirizzo perseguendo un raccordo tra il momento di pianificazione e l'operatività necessaria per raggiungere gli assetti futuri attesi.» (cap. 5.4 RGP pag. 65)

Una grande confusione si riscontra anche nella redazione del progetto paesaggistico (cap. 6.1 RGP pag. 88 e ss.): il primo paragrafo vorrebbe definire l'argomento con una citazione del professor Gaetano Miarelli Mariani, la quale poi richiede ben 9 righe di ulteriore citazione da un libro del professor Carbonara, alla quale seguono sei pagine che iniziano contraddicendo la definizione (il secondo paragrafo inizia con queste parole: «In realtà non possiamo parlare di un solo paesaggio ...»). Viceversa apparirebbe più chiaro introdurre tutta questa parte con la citazione della professoressa Vittoria Calzolari Ghio che si trovano fuori contesto al cap. 5.2 RGP pag. 48.

La confusione prosegue con la successione di elementi che:

Nel capitolo successivo (cap. 6.2 RGP pag. 93 e ss.) troviamo riconosciute le carenze analitiche: «Per il periodo medievale ed alto medievale è importante aumentare le informazioni esistenti o disponibili», «la conoscenza potrebbe essere infine completata ...», ecc., sempre mantenendo la confusione su chi e come dovrebbe effettuare le ricerche giudicate necessarie (al cap. 6.2 RGP pag. 94 si indica la Soprintendenza Archeologica di Roma come il soggetto competente a guidare le ricerche sulle preesistenze medievali!); ma ancora più interessante è la parte dove si scrive che per raggiungere gli obiettivi del Piano «dovranno essere individuate soluzioni finanziarie sia per rendere possibile il passaggio in proprietà pubblica dei beni monumentali, sia per avere processi autorizzativi certi ...», senza indicare mai chi e come dovrebbe assumere l'onere di questo intervento (cap. 6.2 RGP pag. 94).

Le velleità del Piano del Parco

La relazione mette in luce anche una visione velleitaria:

Il percorso incoerente seguito dal Consiglio Direttivo

Leggendo la relazione si verifica che le incoerenze già sottolineate trovano origine nel percorso incoerente, nonostante le dichiarazioni al cap. 5.3 RGP pag. 63, seguito dal Consiglio Direttivo, del quale si segnalano alcuni esempi illuminanti:

Le contraddizioni del Piano

Nella relazione che il Presidente del Parco dell'Appia Antica pone come introduzione alla Relazione Generale di Progetto (RGP) si sottolinea giustamente che l'unione tra aspetti ambientali e naturali con gli aspetti storici e archeologici costruisce un "unicum" che è un valore assoluto per il Parco dell'Appia Antica (pag. 5 RGP).

Eppure la carenza del Piano del Parco nel tutelare il territorio, carenza che ha provocato una forte preoccupazione nella Soprintendenza Archeologica di Roma e ha indotto i consulenti professoressa Vittoria Calzolari Ghio, professor Gaetano Miarelli Mariani e professor Marcello Vittorini a rinunciare all'incarico, è subito sbandierata più volte dallo stesso Presidente del Parco nella sua relazione (pag. 8 e pag. 9 RGP), cosa che non impedisce di estendere i confini del Parco di 2.000 ettari (pag. 13 RGP).

A conferma di questa incoerenza, è curioso che il primo paragrafo del capitolo 2.2 della RGP, che introduce le linee guida del Piano e che si conclude con una citazione dell'Enciclopedia Universale dell'Arte, appare oscuro e contraddittorio; per esempio vi si trova che un «approccio pragmatico e teso alla soluzione dei problemi, ai recuperi ed alle "ricuciture" territoriali» (cap. 2.2 RGP pag. 24), che appare del tutto disomogeneo, viene stranamente definito dopo poche righe come «un approccio "olistico", cioè teso a valutare tutti i valori come un "unicum"».

Le carenze del confronto con gli Enti territoriali e il rapporto tra Piano del Parco e Piani Regolatori

Il confronto così stretto con gli Enti territoriali che ha addirittura imposto l'interruzione della redazione del Piano (pag. 4 RGP) in occasione dei confronti elettorali potrebbe avere una giustificazione nella considerazione che il Piano del Parco, avendo contenuti di tipo urbanistico-territoriale, paesistico e naturalistico, non potrebbe sostituire la pianificazione ordinaria disciplinata dal Piano Regolatore Generale di Roma senza creare numerosi problemi di ordine tecnico e politico: due piani, diversi per obiettivi, contenuti, scala, soggetti competenti, sovrapposti sullo stesso territorio o strettamente contigui.

Ma allora il Piano del Parco dovrebbe discriminare tra due strade: o fa propria la competenza a livello locale, preoccupandosi anche degli standard urbanistici, del coinvolgimento della collettività, del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico archeologico, o circoscrive la sua competenza ai contenuti strutturali, mantenendo al governo locale un completo potere decisionale sulla competenza urbanistica, sugli usi del suolo e i diritti delle aree, sul governo ordinario del territorio, all'interno della maglia strutturale del Piano del Parco, con eventuali approfondimenti del livello strutturale alla scala comunale.

Il Piano del Parco accenna brevemente a questa problematica con un discorso oscuro e contorto (cap. 3.3 RGP pag. 35), dove si parla di un «rapporto forte e chiaro» (sic) con il Comune di Roma, rapporto che sarebbe «già costruito nella fase di redazione del presente Piano», che però è «propedeutico», che poi richiede al Comune di Roma di «indicare chiaramente i propri orientamenti nelle materie che oggi rappresentano per il Parco motivo di conflitto», e nello stesso tempo è «in parte già avviato», eppure «non ancora sancito da un atto formale», ecc. Poi si scrive (cap. 3.3 RGP pag. 36) che la chiarezza sul ruolo dell'Ente Parco « risulta invece ancora carente sul piano operativo da parte degli Enti locali», i quali però hanno dato sempre «massima disponibilità», ma ci sono ritardi, difficoltà ecc. Evidentemente l'Ente Parco non ha affatto chiara la questione, come dimostra la lettura della Relazione Generale di Progetto:

In definitiva nel Piano del Parco la questione del Piano Regolatore Generale di Roma appare ignorata se non come rapporto di sottomissione (leggendo la RGP l'Ente Parco sembra rallegrarsi quando alcune indicazioni del Piano del Parco sono recepite dal P.R.G., mentre casomai dovrebbe essere il Comune di Roma a rallegrarsi quando alcune esigenze locali vengono recepite dal Piano del Parco!), così come si sorvola sul confronto con il Piano di Utilizzazione della Caffarella.

Anche la questione delle delocalizzazioni dovrebbe essere vista con maggior cautela. Il Presidente scrive di un lavoro «senza precedenti nel contesto italiano rispetto ad alcune scelte urbanistiche che hanno addirittura condizionato fuori dall'area Parco qualche decina di ettari destinati a accogliere le aziende che verranno delocalizzate» (pag. 16 RGP) mentre nella bozza del nuovo Piano Regolatore Generale di Roma non c'è nessun accenno!

Il Piano omette di definire chi e come deve dare concretezza alle indicazioni progettuali

La verifica degli strumenti finanziari e delle risorse messe a disposizione degli enti gestori delle aree protette rende subito evidente che la legge non affida, salvo casi eccezionali, l'attuazione delle prescrizioni del Piano allo stesso Ente Parco. Piuttosto saranno gli Enti territoriali, attraverso l'imposizione fiscale, con i Piani Regolatori, anche con i nuovi strumenti del tipo delle compensazioni e delocalizzazioni, a doversi assumere la responsabilità di dare concretezza al contenuto del Piano del Parco.

E' strano che questa ovvia osservazione non compare nei documenti del Piano del Parco regionale dell'Appia Antica; al contrario, l'Ente Parco sembra voler vincolare le indicazioni del Piano alle risorse messe a disposizione da parte degli Enti territoriali, come se dovesse essere lo stesso Ente Parco a doversi assumere la responsabilità di dare concretezza al contenuto del Piano. Questo perverso preconcetto comporta la subordinazione del raggiungimento degli obiettivi di legge alla benevolenza degli Enti territoriali!

In questo processo incoerente l'Ente Parco ha trovato un degno partner nel Comune di Roma, che nella bozza del nuovo Piano Regolatore Generale concede al Parco regionale dell'Appia Antica e agli altri parchi regionali una sorta di extraterritorialità: «Nelle Aree naturali protette regionali si applica la disciplina di cui alla LR 29/97 e successive modificazioni. Fino all'approvazione dei Piani di assetto, si applica la disciplina transitoria della L.R. 29/97, nonché, in quanto compatibile, la disciplina più restrittiva prevista per tali aree dal PRG vigente o relative varianti adottate precedentemente all'adozione del presente PRG». All'interno di questi perimetri, che comprendono 30.000 ettari di superficie, dove vivono decine di migliaia di persone in condizioni più o meno legali dal punto di vista urbanistico, in piccoli nuclei, ma anche in insediamenti più grandi, spesso abusivi, né il Piano del Parco né il Piano Regolatore Generale disciplinano gli insediamenti esistenti e le infrastrutture, le fermate delle metropolitane, le stazioni delle ferrovie urbane e le nuove infrastrutture della mobilità da realizzare, fatta eccezione per una opera infrastrutturale di dimensioni gigantesche come il cosiddetto tunnel dell'Appia Antica (che sembra condivisa dal Piano del Parco) o la cosiddetta bretella di via del Mandrione (che è in contrasto con la disciplina dell'area una volta approvati gli ampliamenti al perimetro del Parco).

La strada corretta sia per quanto riguarda la relazione tra Piano del Parco e Piano Regolatore Generale, sia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi della L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 per il Parco visto come "unicum" (compreso quindi il patrimonio storico archeologico), è quella seguita dal Piano di Utilizzazione approvato con Accordo di Programma sottoscritto il 19 aprile 1996 dal Comune di Roma, dall'Ente Parco, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Lazio, che ha assunto fino ad oggi il ruolo di Piano dell'area naturale protetta.

E' sconcertante vedere che quel lavoro, che su un'area di soli 330 ettari ha prodotto una quantità di documentazione di approfondimento e di analisi paragonabile come dimensione a quella prodotta dall'Ente Parco ma dedicata ad un territorio venti volte più vasto, che ha provato scientificamente le caratteristiche unitarie della Caffarella mostrando come l'acquisizione dell'intero perimetro è una necessità inderogabile ai fini della conservazione, della valorizzazione e della fruizione dell'area, è stato ignorato (con le eccezioni di un accenno storico al cap. 2.1 RGP pag. 22 e della Relazione di Analisi ambientale, che si appoggia proprio sulle ricerche pubblicate nel Piano di Utilizzazione della Caffarella).

Le carenze nell'analisi scientifica

Il Piano stesso ammette le proprie carenze per quanto riguarda la parte scientifica.

Abbiamo già visto (cap. 6.2 RGP pag. 93 e ss.) che: «Per il periodo medievale ed alto medievale è importante aumentare le informazioni esistenti o disponibili», «la conoscenza potrebbe essere infine completata ...».

In aggiunta, nella Relazione di analisi ambientale "LA FAUNA" cap. 5 pag 172) si afferma addirittura: «Nel territorio del Parco tutte le classi di animali presenti, oltreché la maggio parte degli habitat connessi, scontano attualmente una grave carenza di conoscenze scientifiche».

Ci sono incongruenze anche nelle parti di analisi e descrizione: al cap. 6.1 RGP pag. 89 si parla di «non gestione del territorio» che «è sembrato orientato a lasciare come invarianti le aree archeologiche acclarate», mentre le aree archeologiche acclarate sono state da sempre accompagnate da scavi, crateri, montagne di terra, alterazione del suolo, sostituzione di specie vegetali e arboree, interruzione dei percorsi, recinzioni, frammentazioni del paesaggio, ecc.

Al cap. 6.1 RGP pag. 93 troviamo questa singolare affermazione: «Questo significa anche dare un valore al sistema insediativo moderno anche se solo in pochi casi, questa modernità, ha realizzato interventi di qualità sul piano paesaggistico». Eppure in nessuna parte del Piano del Parco si trova una indicazione su quali sarebbero questi pochi casi in cui il sistema insediativo moderno ha un valore sul piano paesaggistico.

Infine il capitolo della mobilità contiene un errore abbastanza importante (cap. 9 RGP pag. 123 e 124): nel testo si afferma che per i parcheggi di servizio al Parco «sono state individuate quattro zone», mentre le zone sono invece cinque!

Le incoerenze e le contraddizioni riguardo agli interventi da realizzare

A valle di questa sovrapposizione di confusioni, carenze, incoerenze e velleità, come ci si potrebbe aspettare una ulteriore confusione è quella che, alla fine del processo progettuale, appare tra le "linee guida" per gli interventi previsti dal Piano.

Tavola «2
La
Fruizione»
Tavola «2 La Fruizione» (limitatamente alla Caffarella): è possibile avere l'immagine ingrandita

azzurro: «Aree a Fruizione non attrezzata da attuare tramite Acquisizioni o Convenzioni»; verde chiaro: «aree ad elevata fruizione»; verde scuro: «aree a fruizione limitata e controllata»; rosso:«Aree Archeologiche Monumentali»; linea viola tratteggiata: sentieristica; P: parcheggi; triangoli rossi: accessi al Parco; rombi verdi: «Monumenti a fruizione pubblica»; i: «Punto informativo»; stella: «Edifici destinati all'attività istituzionale del Parco e degli Enti Territoriali»; tempietto: «Centro di attività culturali»;binocolo: «Postazione di vigilanza».

Vediamo quindi quali sono le linee guida e come sono applicate per quanto riguarda la Caffarella:

  1. Ricostituire l'unità territoriale e paesaggistica del Parco: eliminare gli elementi di separazione fisica (cap. 2.2 RGP pag. 25); come strumento si citano le acquisizioni (cap. 11.3 RGP pag. 140); questa linea è anche citata come obiettivo nella relazione del Presidente (pag. 8 RGP); si cita tra l'altro l'unione tra la Caffarella e le Tombe Latine, che è citata anche nella relazione del Presidente: «la congiunzione dell'area delle Tombe Latine con la Valle della Caffarella» (pag. 9 RGP); invece questa ricongiunzione è esclusa dai cinque interventi specificati al cap. 6.1 RGP pag. 91 e 92 senza che ne sia indicato il motivo. Per questa linea guida il Piano del Parco appare incoerente per i seguenti motivi:
  2. Eliminare i detrattori territoriali ed ambientali del Parco (cap. 2.2 RGP pag. 25 e cap. 6.1 RGP pag. 89 e 93); tra i detrattori si citano l'abusivismo, i tralicci dell'alta tensione e ciò che impedisce di leggere le morfologie originarie, mentre altrove sono evidenziati: Questi detrattori meriterebbero una apposita carta per valutare bene le conseguenze del Piano. Ad ogni modo è omesso un importante detrattore ambientale che proprio in Caffarella si dimostra ancor oggi particolarmente nocivo p. es. nell'area accanto alla chiesa di S. Urbano: la sosta incontrollata sul terreno agricolo di decine e a volta di centinaia di autoveicoli dei clienti di ristoranti e di altri servizi del genere.
  3. Ampliare i confini (cap. 2.2 RGP pag. 26)
  4. Sostenere ed ampliare lo sviluppo degli ambienti naturali (cap. 2.2 RGP pag. 26 e 27); la linea guida è specificata meglio come favorire «quei progessi dinamici spontanei che determinano l'evoluzione del paesaggio vegetale prato -> cespuglieto -> bosco» (cap. 5.6 RGP pag. 76-78): non si capisce affatto come i 16 interventi descritti possanno essere imposti su aree di proprietà privata, la Normativa di Piano è fortemente carente sul piano impositivo, quindi è ovvio che il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla proprietà pubblica delle aree, e questo vale anche per la Caffarella.
  5. Sviluppare un'agricoltura di qualità a basso impatto (cap. 2.2 RGP pag. 27): deve valere anche per le aree sulla via Appia Pignatelli.
  6. Mantenere e rafforzare gli elementi che garantiscono la continuità paesaggistica (cap. 2.2 RGP pag. 27); si citano tra i fili conduttori:
  7. Cambiare i criteri di mobilità delle aree del Parco (cap. 2.2 RGP pag. 27) liberando la rete stradale interna dai flussi di attraversamento (cap. 9 RGP pag. 119); si indicano i seguenti interventi: abbattimento di via Cilicia e interramento della ferrovia Roma-Pisa (cap. 11.1 RGP pag. 135), sottopasso della via Appia Antica (cap. 11.1 RGP pag. 135), varchi a fasce orarie (cap. 11.1 RGP pag. 137).
  8. Contribuire al bilancio ecologico delle città di Roma, Marino e Ciampino (cap. 2.2 RGP pag. 28): si citano il rafforzamento dei livelli di naturalità e l'alleggerimento degli impatti antropici oggi esistenti (vedi anche cap. 6.1 RGP pag. 89), l'arresto dei processi di antropizzazione del territorio, laddove nel caso della Caffarella si segue il percorso opposto: rinunciando alla proprietà pubblica si incentiva la trasformazione dei casali in residenze e si favorisce l'antropizzazione!
  9. Creare le condizioni di uno sviluppo sostenibile (cap. 2.2 RGP pag. 28)
  10. Garantire le condizioni per la ricerca archeologica (cap. 2.2 RGP pag. 28 e cap. 6.2 RGP pag. 97); per quanto riguarda la Caffarella, occerre prevedere l'acquisizione du un'ampia fascia lungo la via Appia Antica e lungo la via Latina - via dei Cessati Spiriti: il Piano del Parco, annullando la previsione di acquisizione pubblica di queste aree, impedisce il raggiungimento di questo obiettivo che invece era già in corso di realizzazione;
  11. Costruire una fruizione controllata con la partecipazione dei cittadini (cap. 2.2 RGP pag. 28 e 29 e cap. 10 RGP pag. 124): si indicano gli interventi di promozione della conoscenza diretta, punti informativi e centri visita, promozione di visite guidate, coordinamento nella gestione dei monumenti, creazione di spazi verdi attrezzati ai margini del Parco, sentieristica. Al cap. 11.3 RGP pag. 140 si assume che «questo Parco sarà realmente fruibile se aumenterà la percentuale delle aree pubbliche rispetto a quelle private», seguono quindi 14 interventi di acquisizione tra i quali è discussa la Caffarella per dire che proprio lì il Piano del Parco vuole invertire il processo in corso di acquisizione unitaria dell'area. Appare comunque evidente che l'Ente Parco usa impropriamente la parola "partecipazione", tant'è che le petizioni delle centinaia di cittadini che chiedono la conferma del Piano di Utilizzazione della Caffarella non hanno mai ricevuto risposta.
  12. Educazione ambientale (cap. 2.2 RGP pag. 29).
  13. Conservazione degli elementi di valore, riqualificazione e ricomposizione delle discontinuità paesaggistiche (cap. 6.1 RGP pag. 91 e 92): si descrivono 5 interventi tra i quali si cita la Caffarella per quanto riguarda la ricongiunzione della Caffarella alla via Appia Pignatelli (invece il Piano del Parco annulla il Piano di Utilizzazione che aveva proprio questa previsione), e non per quanto riguarda la ricongiunzione della Caffarella alle Tombe Latine, che è nominata a pag. 8 RGP e cap. 2.2 RGP pag. 25 (ma anche in questo caso il Piano del Parco annulla il Piano di Utilizzazione che aveva proprio questa previsione). Degna di nota è la proposta di delocalizzare il canale medievale dell'Acqua Mariana per riscoprire il tracciato della via Latina al parco degli Acquedotti (cap. 11.2 RGP pag. 138).
  14. Avvio dei processi di delocalizzazione (cap. 6.1 RGP pag. 89).
  15. Temi di valorizzazione del sistema insediativo antico (cap. 6.2 RGP pag. 95 e 96): si descrivono 9 interventi tra i quali si cita la Caffarella per quanto riguarda la ricongiunzione del Circo di Massenzio alla via Appia Pignatelli (invece il Piano del Parco annulla il Piano di Utilizzazione che aveva proprio questa previsione), e non per quanto riguarda la ricongiunzione della Caffarella alla via Appia Pignatelli (riscoperta del Triopio di Erode Attico) o alle Tombe Latine, che sono nominate a pag. 8 RGP, al cap. 2.2 RGP pag. 25 e al cap. 6.1 RGP pag. 91 e 92 (ma anche in questo caso il Piano del Parco annulla il Piano di Utilizzazione che aveva proprio questa previsione).

La relazione del Presidente cita poi come obiettivo il risanamento degli "sfregi" con interventi (che comprendono le acquisizioni) «determinati a valle dell'analisi ambientale, dell'individuazione dei valori naturalistici, dei riferimenti archeologici che hanno costituito gli elementi di riferimento della zonizzazione, dei programmi di riqualificazione oltre che di valorizzazione e fruizione» (pag. 9 RGP).

Eppure questi valori sono posseduti in modo straordinario dalla Caffarella, per la quale una sterminata bibliografia già indicava il possesso della caratteristica di "unicum". Ma evidentemente la parte di analisi scientifica non è coerente con gli obiettivi del Piano, i quali a loro volta non sono coerenti con la parte delle indicazioni progettuali!

Le incoerenze e le contraddizioni riguardo alle acquisizioni

La questione delle acquisizioni costituisce una delle maggiori contraddizioni nel Piano del Parco. Il Presidente cita le acquisizioni come «obiettivo da perseguire» (pag. 13 RGP), parla di una «prospettiva di un incremento costante delle proprietà pubbliche» (pag. 14 RGP), segnala «un importantissimo aumento delle proprietà pubbliche della Valle della Caffarella» (pag. 13 RGP) mentre sono solo 5 ettari, e quindi casomai il Piano riduce il processo di acquisizione avviato con il Piano di Utilizzazione!

Tavola «1
Il Progetto Territoriale»
Tavola «1 Il Progetto Territoriale» (limitatamente alla Caffarella): è possibile avere l'immagine ingrandita

verde chiaro: «Territorio delle Aree Protette»; verde scuro: «Aree Pubbliche»; azzurro: «Aree da acquisire al Patrimonio Pubblico»; rosso: «Delocalizzazioni»; viola: «Estensioni del Parco»; linea viola tratteggiata: sentieristica.

La Relazione Generale di Progetto prosegue ricordando come nel D.P.R. 16 dicembre 1965 di approvazione del Piano Regolatore di Roma «il decreto giustamente estende d'ufficio il vincolo di "parco pubblico" a tutta la zona dell'Appia Antica"» (cap. 2 RGP pag. 21), qualifica come «realizzata ad oggi in modo assolutamente insufficiente» l'acquisizione pubblica delle aree (cap. 2 RGP pag. 21), parla di «clamorosi ritardi delle procedure espropriative» (cap. 2.2 RGP pag. 25).

Ci si aspetterebbe a questo punto che il programma di acquisizioni di aree al patrimonio pubblico sia determinato dalle esigenze di conservazione, valorizzazione e fruizione. E invece il Piano si limita a prevedere l'acquisizione di soli 350 ettari (pag. 14 RGP, dove oltretutto si scrive di 100 ettari in un decennio quando sono 130 ettari in un quinquennio) determinati sulla base di una estensione di territorio del Comune di Roma che potrà essere messo a disposizione nel nuovo Piano Regolatore Generale di Roma secondo quanto affermato da un dipendente comunale, senza che ci sia un impegno scritto dell'Amministrazione Comunale di Roma a sostegno di questo dato!

Se la riflessione sulle acquisizioni nasce già viziata da questa grave contraddizione, ne consegue che tutta una serie di ulteriori contraddizioni vizia la decisione sulle singole aree da acquisire.

La descrizione delle signole acquisizioni si trova al cap. 11.3 RGP pag. 140-146, dove si premette che acquisizioni hanno lo scopo di aumentare la fruizione (la necessità di evitare che le proprietà private, con le recinzioni, ostacolino la fruizione delle aree di maggior valore paesaggistico è indicata al capitolo «L'ACCESSIBILITA'» della Relazione di analisi antropica pag. 196, e come esempio positivo si cita proprio la Caffarella), riconnettere i territori (purché sia possibile mantenere le colture e i pascoli: limitazione che contrasta con quanto affermato al cap. 5.6 RGP pag. 62) e contrastare la trasformazione dei casali in residenze (purché ci siano reali prospettive di destinazioni d'uso):

In conclusione, il Piano del Parco deve stabilire in modo indipendente il programma di acquisizioni sulla base delle esigenze di conservazione, valorizzazione e fruizione, incaricando gli Enti territoriali di tradurre in pratica le prescrizioni del Piano, alla luce del fatto che il Comune di Marino dovrà necessariamente adeguare al Piano il proprio strumento urbanistico, e soprattutto in virtù del fatto che il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma è ancora in fase di discussione in Consiglio Comunale, e quindi ci sono i tempi e i modi per far recepire senza conflitti nella disciplina urbanistica comunale tutte le indicazioni del Piano del Parco.

Le conclusioni progettuali sono inattendibili

Se dunque l'analisi è carente, la riflessione oscura, il procedimento incoerente e le valutazioni di mercato velleitarie, non ci si possono attendere conclusioni progettuali affidabili. Ma la cosa più sconcertante è che proprio dove è già esistente un enorme lavoro di analisi, dove la documentazione progettuale è più approfondita, dove la riflessione è più sedimentata, dove le conclusioni progettuali sono state già approvate da tutti gli Enti competenti con lo strumento dell'accordo di programma, cioè nella Caffarella, proprio lì le carenze, le oscurità, le incoerenze e le velleità del Piano del Parco convergono per annullare lo strumento già in vigore che è il Piano di Utilizzazione della Caffarella.

Cosa propone il Piano del Parco per la Caffarella? La riconversione dell'area da delocalizzare a via dell'Almone incrocio via Appia Nuova in «unità paesaggistica e accesso al Parco», la trasformazione del Casale Vigna Cardinali in Centro visita e coordinamento, il Casale Vigna Gualtieri in «sede della vigilanza del Parco», ex fienile di via Appia Antica 43/47 in «magazzini per il materiale archeologico proveniente dagli scavi nel Territorio del Parco con annesso laboratorio di restauro per i primi interventi e planetario in collegamento con l'area della Caffarella» (sic), l'edificio di via Appia Antica 58 (che è privo di trerreno) in «fattoria didattica», il Tempio del dio Redicolo in «Antiquarium», l'edificio di via della Caffarella 13 ex Balloon (che dovrebbe essere abbattuto) in «sede della Agenzia Regionale dei Parchi e della struttura della Protezione Civile della Regione Lazio»; un punto informativo da collocare sarà destinato a Caffarella/Tombe Latine.

Questo accanimento nei confronti della Caffarella non trova altra spiegazione che un pregiudizio ideologico, infatti la zona di intervento n. 3. La Caffarella al cap. 11.3 RGP pag. 141 esordisce con la seguente frase: «dopo una complessa analisi e un lungo ed articolato confronto, si è deciso di confermare il completamento delle acquisizioni nella Valle della Caffarella previsto dal primo programma di espropri, in corso di esecuzione». Appare incredibile che le acquisizioni in corso, finanziate dalla legge per Roma capitale, siano state addirittura oggetto di discussione!

CONTRODEDUZIONE 84
Non si può che prescindere da tutte le considerazioni di ordine generale, nonché da tutte le valutazioni ed i giudizi sulle modalità e le scelte che il Consiglio dell'Ente ha ritenuto di dover porre in essere, in quanto queste non possono essere considerate osservazioni puntualmente controdeducibili, bensì l'espressione di legittimo parere, diverso rispetto a ciò che il Consiglio Direttivo, altrettanto legittimamente, ha ritenuto di dover assumere.

Le proposte di emendamento alla Relazione Generale di Progetto

Volendo seguire il percorso corretto che parte dagli obiettivi del Piano e, dopo l'analisi del territorio e la verifica del modo migliore per raggiungere gli obiettivi di legge, stabilisce direttive e prescrizioni del Piano, ecco le proposte di emendamento, che hanno come linea guida la conferma nel Piano del Parco del Piano di Utilizzazione della Caffarella.

Appare utile anche correggere la relazione introduttiva alla RGP, in particolare dove si parla della carenza nel rispondere alle esigenze di gestione unitaria del territorio (dicendo piuttosto che questo obiettivo è pienamente raggiunto almeno per quanto riguarda la Caffarella), e ancora dove si parla degli accordi istituzionali, poi dove si scrive che la redazione del Piano del Parco ha visto la definizione degli obiettivi del Piano elaborata insieme agli Enti territoriali e infine nella cifra dei 350 ettari, tuttavia dato che il documento è firmato dal Presidente, questa parte non è oggetto di emendamenti.

CONTRODEDUZIONE 84
La Relazione Generale di Progetto motiva le scelte metodologiche e culturali assunte. Si ritiene che le modifiche proposte non cambino sostanzialmente il senso delle scelte in essa espresse, e che le stesse siano ininfluenti se non accompagnate dalle conseguenti proposte di modifica delle Tavole e delle norme. Le controdeduzioni sono, pertanto, presentate solo su quest'ultime.

Le proposte di emendamento alle tavole

Nella tavola «1 La Zonizzazione» per il casale in via Appia Pignatelli di fronte al Circo di Massenzio sostituire la zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.3: aree a prevalente contenuto insediativo, con la zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.2: aree a prevalente contenuto archeologico per renderlo omogeneo al territorio circostante, così come è stato fatto per il casale Cardinali, il casale Tarani, i casali sotto via Bitinia e il casale in via della Caffarella.

CONTRODEDUZIONE 84 - EMENDAMENTI TAVOLE
Accolta l'osservazione relativa al Casale di via Appia Pignatelli di fronte al Circo di Massenzio (TAV prescrittiva P1 zonizzazione).

Tavola «1
La
Zonizzazione»
Tavola «1 La Zonizzazione» (limitatamente alla Caffarella): è possibile avere l'immagine ingrandita

verde scuro: «zona 1: Riserva Controllata»; verde chiaro: «zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.1: aree a prevalente contenuto naturalistico»; viola: «zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.2: aree a prevalente contenuto archeologico»; azzurro: «zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.3: aree a prevalente contenuto insediativo»; arancione: «zona 3: Zona di protezione - sottozona 3.1: aree agricole a prevalente contenuto archeologico e paesaggistico»; rosso: «zona 4».

Nella tavola «1 Il Progetto Territoriale»:

  1. per le aree della Caffarella che nella tavola «1 La Zonizzazione» sono definite come zona 2: Riserva Generale, con l'eccezione del complesso di edifici di via Cilicia 55, sostituire il retino: «Territorio delle Aree Protette», con il retino: «Aree da acquisire al Patrimonio Pubblico»;
  2. per una fascia di 25 m che da via dei Cessati Spiriti si estende in Caffarella, sostituire il retino: «Territorio delle Aree Protette», con il retino: «Aree da acquisire al Patrimonio Pubblico»;
  3. cancellare il simbolo di parcheggio in via Bitinia.

CONTRODEDUZIONE 84 - EMENDAMENTI TAVOLE
Non accolta la richiesta di acquisire al patrimonio pubblico il complesso degli edifici di via Cilicia 55 (TAV progettuale Pr1 Progetto Territoriale), poiché i processi acquisitivi sono valutati nel Piano sulla base di una loro realizzabilità nei termini previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. L'estensione delle acquisizioni e la loro localizzazione è stata inoltre valutata considerando l'intero territorio del parco e quindi le esigenze di fruizione dei diversi quadranti territoriali.
Si fa presente che le aree segnalate rischiano di aggiungere molto poco alla fruizione della Valle della Caffarella e rischiano di costituire un pregiudizio per l'acquisizione di terreni in altre zone cruciali del parco.
Le zone in questione sono comunque sottoposte a precisi vincoli e distinazioni d'uso, indipendentemente dalla proprietà e un loro eventuale iter acquisitivo, sarebbe particolarment complesso e oneroso e comunque difficilmente realizzabile contestualmente agli altri obiettivi che in quest'ambito il piano si è dato (vedi pag. 139-141 della Relazione Generale di Progetto).
Va notato che la richiesta di acquisire il complesso degli edifici di via Cilicia 55 è purtroppo un deprecabile errore di stampa, mentre l'intenzione dell'associazione era di chiedere l'acquisizione del complesso degli edifici di via Appia Antica 55!!!
Riguardo al posteggio di via Bitinia, detto simbolo non compare nella Tavola della fruizione nel luogo indicato nell'osservazione.

Nella tavola «2 La Fruizione», per le aree della Caffarella nella fascia adiacente la via Appia Antica che nella tavola «1 La Zonizzazione» sono definite come zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.2: aree a prevalente contenuto archeologico, sovrapporre il retino «Aree Archeologiche Monumentali»; per le aree della Caffarella che sono senza retino, sovrapporre il retino: «Aree a Fruizione non attrezzata da attuare tramite Acquisizioni o Convenzioni». Aggiungere il simbolo «Monumenti a fruizione pubblica» a tutti gli elementi censiti dalla Carta dell'Agro del Comune di Roma. Sovrapporre il simbolo «Punto informativo» al casale adiacente al Colombario dei Liberti di Augusto.

CONTRODEDUZIONE 84 - EMENDAMENTI TAVOLE
Per quanto riguarda la richiesta di destinare tutte le aree della Caffarella a "fruizione non attrezzata da attuare tramite acquisizioni o convenzioni". si fa presente che la quasi totalità della Caffarella è considerata in quest'ambito. Relativamente alle parti residue che si chiede di inserire tra le acquisizioni, si rimanda a quanto sopraesposto e per le conclusioni si sottolinea che esse sono sempre e comunque possibili, come peraltro gi&ah=grave; avvenuto e come riportato nella tavola della fruizione, dove sono evidenziati in maniera specifica i "monumenti a fruizione pubblica" inseriti anche nelle aree non segnate con il retino relativo alle aree da acquisire al patrimonio pubblico.
Relativamente alle acquisizioni si ricorda che, a differenza di ogni ente territoriale, il Ministero per i beni e le Attività Culturali detiene e conserva tale diritto sine die su tutti i Beni Culturali di cui al titolo I del D.lgs 490/1999 e poiché buona parte delle aree non retinate risultano vincolate, la possibilità acquisitiva rimane sempre potenzialmente aperta, al di là del Piano.
Si evidenzia infine che l'Ente, in considerazione dei limiti delle proprie competenze in questo campo, non è intervenuto con il Piano relativamente all'acquisizione dei beni archeologici, ciononostante si ritiene fortemente auspicabile che questi entrino tutti a far parte del patrimonio pubblico.

Le proposte di emendamento alla Normativa di Piano

Sostituire la lettera (k) del comma 2 dell'art 7 con la seguente: «k) il transito con mezzi motorizzati su tutta l'area del Parco, fatte salve le strade classificate come carrabili dalle competenti autorità; è altresì vietata la sosta dei mezzi motorizzati su tutta l'area del Parco fuori dei parcheggi previsti dal Piano del Parco (tavola della Fruizione), di quelli a servizio degli edifici pubblici e di quelli pertinenziali, fatti salvi gli autoveicoli autorizzati; restano comunque fermi gli usi speciali previsti a favore dei mezzi di servizio del Parco e per quelli occorrenti alle attività agricole e forestali, per i servizi anti-incendio, di protezione civile, di sicurezza, di ricerca scientifica, militari e del Servizio di Stato e di emergenza sanitaria;»

Sostituire l'art 13 con il seguente: «Art. 13 Rapporti con la strumentazione urbanistica territoriale e comunale
1. I comuni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente piano nel B.U.R.L. provvedono a conformare gli strumenti urbanistici al contenuto e prescrizioni del piano stesso; in tale sede dovranno altresì procedere, d'intesa con l'ente di gestione, all'individuazione degli ambiti e delle aree sottoposti ad intervento diretto dei comuni e di quelli sottoposti ad intervento diretto dell'ente stesso, definendone la relativa disciplina in conformità alle disposizioni del presente piano.
2. Per l'attuazione degli interventi che vedono la sovrapposizione delle competenze di altre Amministrazioni Pubbliche, le indicazioni del Piano possono essere modificate attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma»

Sostituire al comma 2 art 18 le parole: «aree ad elevata fruizione», con le parole: «aree ad elevata fruizione e a fruizione regolamentata».

CONTRODEDUZIONE 84 - EMENDAMENTI NORMATIVA DI PIANO
In rif. all'art. 7, comma 2, lettera K (posteggi) si accoglie lo spirito del suggerimento rinviandolo ai contenuti del Regolamento del Parco.

Le controdeduzioni dell'Ente Parco alle osservazioni del Municipio Roma IX

Con la Delibera n.1 del 20 gennaio 2003 "Osservazioni al Piano d'Assetto del Parco Regionale dell'Appia Antica" il Consiglio del IX Municipio ha approvato una serie di osservazioni al Piano del Parco, che riguardano la zona di piazza Galeria, il quartiere di Tor Fiscale, le acquisizioni in Caffarella, la definizione delle aree monumentali, la definizione delle competenze degli enti locali.

CONTRODEDUZIONE 108
Può essere accolta l'osservazione limitatamente alla modifica del punto 7 dell'art. 12 delle Norme con l'inserimento della parola "di culto".
- Può essere accolta la modifica della perimetrazione della zona "4" così come indicato nella cartografia allegata.
- Le rimanenti osservazioni ed emendamenti non possono essere accolti in quanto in contrasto con l'impostazione generale del Piano.
- Non può essere accolta infine la trasformazione della Tavola "2" la Fruizione perché non coerente con la motivazione di Aree Archeologiche Monumentali, che corrispondono ad aree pubbliche ed accesso pubblico.

Per commenti e osservazioni potete contattarci via e-mail c/o:
comitato@caffarella.it

Per tornare alla home page:
Home delle Pagine di Mario Leigheb: Notizie sul Municipio Roma IX, Caffarella, Appia Antica e Tang. Est


copyright COMITATO PER IL PARCO DELLA CAFFARELLA