Il Piano dell'area naturale protetta e il Parco della Caffarella
Il Piano del Parco regionale dell'Appia Antica, adottato il 29 luglio
2002 dal Consiglio Direttivo del Parco regionale dell'Appia Antica ai
sensi
del comma 6 art. 14 della L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in
materia di aree naturali protette regionali", sostituisce il Piano
Paesistico dell'Appia Antica e il Piano di Utilizzazione della Caffarella,
ed è sovraordinato al Piano Regolatore e ad ogni altro strumento
urbanistico.
Il compito che la legge affida a questo documento è specificato
all'art. 26 della L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29:
Art. 26
(Piano dell'area naturale protetta)
così come modifcato dalla legge regionale 2 aprile 2003, n.
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1. Il piano dell'area naturale protetta, ai fini della tutela e della
promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti nell'area
stessa, prevede:
a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta;
b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale
protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale,
prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i
disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale
dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici
informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche;
e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla
fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione
nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela,
godimento ed uso:
1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è
conservato nella sua integrità;
2) zona di riserva generale, nella quale è vietato realizzare
nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di
trasformazione del territorio. Possono essere consentite le utilizzazioni
produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie,
gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione,
nonché gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 31,
primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono
altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e
strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità
agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;
3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalità
istitutive dell'area naturale protetta e in conformità ai criteri
fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27,
continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura
biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la
raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione
artigianale di qualità e l'attività agrituristica. Sono
altresì ammessi gli interventi previsti dall'articolo 31, primo
comma, lettere a), b) e c), della l. 457/1978, salvo l'osservanza del
comma 1, lettera a), sulle destinazioni d'uso;
4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree
più estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella
quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo
30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela
dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle
collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei
visitatori.
2. Il piano dell'area naturale protetta è redatto a cura
dell'ente di gestione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i
parchi, ed è adottato e trasmesso alla Regione entro nove mesi
dall'insediamento degli organi dell'ente di gestione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta
regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione del piano,
affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o
all'Agenzia regionale per i Parchi, che debbono provvedere nel termine di
un anno.
4. Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato
per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della
Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare
su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto
deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque
può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di
gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta
giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale.
Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo
esame congiunto della sezione aree naturali protette e della sezione prima
del CTCR, propone al Consiglio regionale, l'approvazione del piano,
apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi
contestualmente sulle osservazioni pervenute.
5. Il piano approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante
nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.
5 bis. Il piano dell'area naturale protetta è aggiornato almeno
ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del piano si
provvede secondo le procedure previste dal presente articolo per la sua
adozione ed approvazione.
6. Il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano
paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della
l. 394/1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di
pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per
gli interventi in esso previsti. |
Mercoledì 18 luglio 2001 alle ore 15.00 l'Ente Parco regionale
dell'Appia Antica ha presentato per la prima volta alle associazioni la
bozza del Piano dell'area naturale protetta, redatto dagli Uffici del
Parco
sotto la direzione dell'arch. Giancarlo Paoletti e della dott.ssa Alma
Rossi.
Il materiale presentato ha una grande importanza per quanto riguarda la
ricognizione del patrimonio storico archeologico e naturalistico dell'area
protetta: un sistema G.I.S. informatizzato permette di conoscere tutti i
dettagli di ciascun metro quadrato del Parco, comprese le indicazioni
bibliografiche per gli edifici di interesse storico; inoltre un
approfondimento è stato condotto per quanto riguarda la flora e la
geomorfologia del Parco.
Senz'altro positivo è l'aver introdotto una rete sentieristica
che percorre il Parco in lungo e in largo, da realizzare dosando gli
strumenti dell'accordo con i proprietari, della servitù di
passaggio
e dell'esproprio. Alcune perplessità sono però dovute al
fatto che il Piano rinuncia ad affrontare alcuni nodi che riguardano la
pianificazione di questo territorio:
- Sin dal D.P.R. 16 dicembre 1965 di approvazione del P.R.G. di Roma,
tutto il comprensorio dell'Appia Antica ha la destinazione urbanistica di
zona N (=verde pubblico), e tale destinazione è stata
successivamente confermata prima dalla variante a servizi, e poi dal Piano
delle certezze, al momento in fase di pubblicazione da parte della Regione
Lazio; di questi 3.500 ha di verde pubblico l'Ente Parco salva
solamente qualche centinaio di ettari.
- Il 19 aprile 1996 il Comune di Roma ha approvato il Piano di
Utilizzazione della Caffarella, che ha coinvolto per tre anni due
dipartimenti comunali (il X Dipartimento e la Sovraintendenza Comunale),
con la collaborazione dell'Università di Roma La Sapienza e del
Comitato per il Parco della Caffarella; il Piano di Utilizzazione, che
assume provvisoriamente il ruolo di Piano dell'area naturale protetta (in
attesa della redazione definitiva), è stato approvato con Accordo
di
Programma dal Comune di Roma, dall'Ente Parco, dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e dalla Regione Lazio, ed assegna a circa 330
ha di Parco la destinazione a verde pubblico, suddivisa in zone di
fruizione del paesaggio agricolo storico, aree attrezzate per la fruizione
del paesaggio storico archeologico, aree sportive, e con specifiche
destinazioni pubbliche per tutti gli edifici; di questo importante lavoro
l'Ente Parco, rinunciando alla strategia del Comune di valorizzare
la Caffarella come complesso unitario, salva solamente i parcheggi; gli
edifici moderni sono retrocessi da servizi del Parco a residenze private;
le aree per la fruizione del paesaggio agricolo storico sono retrocesse a
zone agricole; i casali sono retrocessi da strutture legate agli aspetti
produttivi del Parco a residenze private.
- Il Piano di Utilizzazione della Caffarella prevedeva l'interramento
sia
del viadotto di via Cilicia sia della Ferrovia Roma-Pisa, assumendo come
strategia per riconnettere le Mura alla Caffarella l'adozione del progetto
URBIS II versione; l'Ente Parco salva solamente la soppressione di
via Cilicia, abbandonando l'idea dell'interramento della ferrovia, e
conseguentemente rinunciando alla riconnessione delle Mura al resto del
Parco.
Purtroppo lo stile adottato per la presentazione (proiezione di
diapositive anziché pannelli sui muri), il non aver fornito alcuna
documentazione, l'aver trascurato le Norme Tecniche di Attuazione del
Piano
ha allora impedito di dare una valutazione più approfondita.
Per avviare la discussione delle perplessità relative al Piano
dell'area naturale protetta, segnalate all'Ente Parco sin dall'inizio di
settembre 2001 e rimaste senza risposta, domenica 11 novembre 2001, per i
13 anni dall'istituzione del Parco regionale dell'Appia Antica, il
Comitato
per il Parco della Caffarella ha invitato tutti i cittadini ad una visita
guidata gratuita alle aree che l'Ente Parco vuole lasciare private. Dalla
iniziativa è stato lanciato un appello, sottoscritto da 232
cittadini, e inviato nel novembre 2001 al Presidente (Gaetano Benedetto),
al Consiglio Direttivo (Roberto Sinibaldi, Mario Leigheb, Silvano Falocco,
Oreste Rutigliano, Ivana della Portella) e alla Comunità del Parco
(Sindaco di Roma Walter Veltroni, Assessore all'Ambiente della Provincia
di
Roma ing. Massimo Sessa, Sindaci di Marino e Ciampino):
Al Presidente del Parco regionale dell'Appia Antica
Al Consiglio Direttivo del Parco regionale dell'Appia Antica
Alla Comunità del Parco regionale dell'Appia Antica
Il 19 aprile 1996 il Comune di Roma ha approvato il Piano di
Utilizzazione della Caffarella, che ha coinvolto per tre anni due
dipartimenti comunali (il X Dipartimento e la Sovraintendenza Comunale),
con la collaborazione dell'Università di Roma La Sapienza e del
Comitato per il Parco della Caffarella; il Piano è stato approvato
con Accordo di Programma sottoscritto dal Comune di Roma, dall'Ente Parco,
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione
Lazio, e destina circa 330 ha di Parco a verde pubblico,
con specifiche destinazioni pubbliche per tutti gli edifici (ville
comprese); è per di più previsto l'interramento sia del
viadotto di via Cilicia sia della Ferrovia Roma-Pisa, per riconnettere le
Mura alla Caffarella.
Oggi l'Ente Parco sta redigendo il Piano di Assetto di tutto il Parco
regionale dell'Appia Antica, così come previsto dalla legge
regionale 6 ottobre 1997 n. 29. Il Piano dell'area naturale protetta
è sovraordinato al Piano Regolatore, ai Piani Paesistici e ad ogni
altro strumento urbanistico compreso il Piano di Utilizzazione della
Caffarella. Dalle bozze presentate il 18 luglio scorso appare che l'Ente
Parco, rinunciando alla strategia del Comune di valorizzare la Caffarella
come complesso unitario, azzera il Piano di Utilizzazione della
Caffarella salvandone solamente i parcheggi; gli edifici
moderni sono retrocessi da servizi del Parco a residenze private; le aree
per la fruizione del paesaggio agricolo storico sono retrocesse a zone
agricole private; i casali sono retrocessi da strutture legate agli
aspetti
produttivi del Parco a residenze private; si rinuncia infine alla
riconnessione delle Mura al resto della Caffarella perché si
abbandona l'idea dell'interramento della ferrovia Roma-Pisa.
Noi sottoscritti aderiamo quindi all'invito del Comitato per il Parco
della Caffarella, e rivolgiamo alle SS.VV. il seguente
APPELLO
- il Piano di Utilizzazione della Caffarella deve essere integralmente
confermato dal Piano del Parco regionale dell'Appia Antica;
- le parti della Caffarella non considerate dal Piano di Utilizzazione
devono ricevere dal Piano dell'area naturale protetta una destinazione
pubblica coerente con la visione unitaria dell'intera Caffarella.
seguono 232 firme - inviata il 20 novembre 2001 |
L'appello rimane finora senza risposta |
La Caffarella nella bozza del Piano del Parco regionale dell'Appia
Antica del 2000
Il testo dell'appello è stato inviato con una lettera a tutti
i capigruppo del Consiglio Comunale di Roma, chiedendo loro di aderire a
questa mobilitazione in difesa della Caffarella.
L'unica risposta è venuta dal capogruppo della Lista Civica Roma
per Veltroni Fabrizio Panecaldo, che ha incontrato i rappresentanti del
Comitato discutendo con loro delle perplessità sul Piano dell'area
naturale protetta. Fabrizio Panecaldo ha quindi coinvolto la III
Commissione Consiliare Permanente (Ambiente) del Comune di Roma, il cui
Presidente on. Carapella si era impegnato nel febbraio 2002 ad
organizzare
un'audizione sulla questione. L'avvicendamento alla Presidenza della
Commissione ha impedito l'audizione.
Nel febbraio 2002 l'Ente Parco ha intanto nuovamente incontrato le
associazioni per illustrare il lavoro svolto, e ha messo le tavole a
disposizione di chiunque fosse interessato. Finalmente è diventato
possibile dare indicazioni più dettagliate:
Attualmente il Piano di Utilizzazione della Caffarella (circa 330
ettari), la cui elaborazione ha coinvolto per tre anni due dipartimenti
del
Comune di Roma (il X Dipartimento e la Sovraintendenza Comunale), con la
collaborazione dell'Università di Roma La Sapienza e del Comitato
per il Parco della Caffarella, destina all'acquisizione pubblica tutti i
330 ettari disciplinati. In base all'Accordo di Programma, sottoscritto
il
19 aprile 1996 dal Comune di Roma, dall'Ente Parco regionale dell'Appia
Antica, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla
Regione Lazio, che lo ha approvato, il Piano di Utilizzazione vale anche
come Piano dell'area naturale protetta, limitatamente ai 330 ettari
disciplinati, in attesa del Piano dell'area naturale protetta definitivo:
E' possibile avere l'immagine ingrandita
Legenda
- Attrezzature per la gestione
AA: sede Ente Parco regionale dell'Appia Antica, uffici, servizi di
manutenzione e laboratori
C: casali agricoli
AV: attrezzature per la vigilanza del Parco
G: guardiania
S: servizi
D: deposito e attività di servizio del Parco
L: scuole di formazione e laboratori del Parco
- Attrezzature per la fruizione
CV: centro visite - attrezzature didattiche, informative, centro di
documentazione del Parco e archivio fotografico
AM: attrezzature museali ed espositive
C inscritto in un quadrato: centro studi e ricerche storico
archeologiche
CC: centro studi e indagini di strutture sepolte
F: foresteria di servizio al centro studi
AD: attrezzature didattiche
AC: attrezzature socio culturali
AI: punti informativi
AT: attrezzature turistico ricettive
AR: attrezzature di ristoro
AS: attrezzature sportive
- Mobilità e accessi
P: parcheggi pubblici
Il Piano di Assetto dell'Ente Parco rinuncia alla strategia del Comune
di Roma di valorizzare la Caffarella come complesso unitario, salvando
solamente i parcheggi; gli edifici moderni sono retrocessi da servizi del
Parco a residenze private; le aree per la fruizione del paesaggio agricolo
storico sono retrocesse a zone agricole; i casali sono retrocessi da
strutture legate agli aspetti produttivi del Parco a residenze private
eliminandone la destinazione di pubblica utilità (p. es., il casale
dell'avv. Bucciante in via Appia Pignatelli tra S. Urbano e via
dell'Almone, da casale produttivo con punto di informazione e vendita dei
prodotti dell'area storico agricola adiacente al Triopio verrebbe
declassificato a residenza privata).
Si confronti la tavola del Piano di Utilizzazione della Caffarella, in
cui quasi ogni singola costruzione ha una sua ben specificata destinazione
per il Parco, con la tavola delle destinazioni del Piano dell'area
naturale
protetta:
Tavola delle destinazioni (limitatamente alla Caffarella) nella bozza
del 2000: è possibile avere l'immagine ingrandita
Tra l'altro, il Piano dell'area naturale protetta rinuncia
all'acquisizione della Vaccareccia (finanziata da Roma capitale e prevista
esplicitamente nell'accordo di programma che ha approvato il Piano di
Utilizzazione della Caffarella) senza nessuna garanzia credibile da parte
dei Gerini che il casale sarà restaurato e gestito in modo corretto.
Il Piano dell'area naturale protetta elimina la destinazione
all'acquisizione pubblica per le aree non rientranti nel I perimetro di
esproprio (quindi sono lasciati ai privati in modo definitivo tutti i
terreni dietro via dei Cessati Spiriti, le aree sul fronte di via
dell'Almone, l'area all'angolo tra via dell'Almone e via Appia Pignatelli,
ecc. ecc.).
Si confronti l'estensione del Parco Pubblico nella tavola del Piano di
Utilizzazione della Caffarella (che, ricordiamo, vale come Piano dell'area
naturale protetta provvisorio), che assegna a circa 330 ha di Parco la
destinazione a verde pubblico, suddivisa in zone di fruizione del
paesaggio agricolo storico, aree attrezzate per la fruizione del paesaggio
storico archeologico, aree sportive, e con specifiche destinazioni
pubbliche per tutti gli edifici,
Tavola del Piano di Utilizzazione della Caffarella: è possibile
avere l'immagine ingrandita
con la tavola delle destinazioni del Piano dell'area naturale protetta:
Tavola delle acquisizioni (limitatamente alla Caffarella) nella bozza
del 2000: è possibile avere l'immagine ingrandita
Eppure non si era sempre detto che la Caffarella è un complesso
unitario???
Su tutto il comprensorio del Parco regionale dell'Appia Antica è
sempre in vigore la destinazione a zona N (=verde pubblico) del Piano
Regolatore approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965, che da allora difende il
comprensorio dell'Appia Antica da abusivismo e aggressioni. Tale
destinazione è successivamente confermata prima dalla Variante a
servizi, e poi dal Piano delle Certezze, attualmente in fase di
approvazione da parte della Giunta regionale del Lazio. Il Piano
dell'area
naturale protetta, che è sovraordinato al Piano Regolatore, salva
solamente qualche centinaio di ettari dei 3.500 ettari destinati a verde
pubblico dal Piano Regolatore di Roma, e rinuncia a disciplinare alla
pubblica utilità le aree su via Appia Antica dove ci sono le ville
dei ricchi, che vengono definite come "zona 2", una specie di "riserva
orientata", in cui vige sì l'inedificabilità assoluta, ma
nella quale non è più prevista l'acquisizione pubblica:
Tavola della zonazione (limitatamente alla Caffarella) nella bozza del
2000: è possibile avere l'immagine ingrandita
Il Piano di Utilizzazione della Caffarella (che, lo ricordiamo sempre,
vale ancora come Piano dell'area naturale protetta provvisorio) prevedeva
l'interramento sia del viadotto di via Cilicia sia della Ferrovia
Roma-Pisa, assumendo come strategia per riconnettere la Caffarella con le
Mura Aureliane l'adozione del progetto URBIS II versione; l'Ente Parco
salva solamente la soppressione di via Cilicia, abbandonando l'idea
dell'interramento della ferrovia, e conseguentemente rinunciando alla
riconnessione delle Mura al resto del Parco.
La Caffarella nella bozza del 2000 del Piano del Parco regionale
dell'Appia Antica
Il riferimento è il decreto ministeriale 1444/68, che prevede
(art. 3) per gli insediamenti residenziali una dotazione di
standard urbanistici pari a 18 mq/abitante (ripartiti nelle
quattro voci di istruzione dell'obbligo comprese le scuole per l'infanzia,
attrezzature di interesse comune, verde pubblico e attrezzato, parcheggi).
Il nuovo PRG di Roma dimensiona i propri standard urbanistici
secondo quanto disposto dal decreto ministeriale, confermando lo
standard residenziale minimo definito dal vigente PRG in 22
mq/abitante (con una ripartizione indicativa di 13 mq/abitante per il
verde, di 6,5 mq/abitante per i servizi e di 2,5 mq/abitante per i
parcheggi); per i servizi di livello urbano viene confermato lo standard
del decreto ministeriale di 17,5 mq/abitante (ripartito in 2,5 mq/abitante
per i servizi e 15 mq/abitante per il verde). Tali quantità
dovranno essere verificate a livello di ogni singolo Municipio.
La prima verifica da fare è quindi la popolazione che assume il
nuovo Piano:
Popolaz. res. anagrafe 1998 | Stanze totali/stanze
occupate | Pop. teorica 1998 |
134.999 | 1,0660 | 143.904 |
Le previsioni per verde pubblico ancora da attuare dal vecchio PRG sono
enormi, 6.359 ha, che comporta scelte alternative al vincolo
pubblicistico, perché, una volta decaduti i vincoli dopo cinque
anni, le aree relative potrebbero essere gravemente compromesse con le
utilizzazioni ammesse dalla attuale giurisprudenza in assenza di
disciplina urbanistica.
Nella tabella sono riportate le varie quantificazioni relative agli
standard di cui oggi dispongono i cittadini per ogni Municipio. Come si
vede, il Municipio Roma IX è il più penalizzato, in modo
particolare per la cronica carenza di verde pubblico.
verde (mq) | verde (mq/ab) | servizi (mq) | servizi
(mq/ab) | parcheggi (mq) | parcheggi (mq/ab) | totale
(mq) | totale (mq/ab) |
196.514 | 1.4 | 213.231 | 1.5 | 9.930 | 0.1 | 419.674 | 2,9 |
Infatti la bozza del nuovo Piano Regolatore, che rinuncia
esplicitamente a disciplinare le aree all'interno del perimetro del Parco
regionale dell'Appia Antica, non ha incluso la parte espropriata della
Caffarella nel conto del verde pubblico disponibile! In questo modo non
si riesce a raggiungere neanche la metà dello standard previsto dal
D.M. del 1968:
verde (mq) | verde (mq/ab) | servizi (mq) | servizi
(mq/ab) | parcheggi (mq) | parcheggi (mq/ab) | totale
(mq) | totale (mq/ab) |
459.647 | 3,2 | 282.891 | 2,0 | 26.410 | 0,2 | 768.947 | 5,3 |
Il Piano del Parco regionale dell'Appia Antica è stato adottato
il 29 luglio 2002 dal Consiglio Direttivo del Parco regionale dell'Appia
Antica.
I documenti principali sono consultabili sul sito internet dell'Ente Parco
Il Piano del Parco, che disgraziatamente cancella quella visione di una
gestione corretta e unitaria della Caffarella promossa dal Comune di Roma
con il Piano di Utilizzazione approvato nel 1996, è costato agli
Uffici dell'Ente Parco ben 4 anni di lavoro, eppure rischia di rimanere un
pezzo di carta. Martedì 6 agosto 2002 la Giunta Regionale del Lazio,
anziché godersi le ferie al mare, ha infatti stabilito di
sottoporre
al Consiglio Regionale una proposta di legge che prevede di trasformare in
modo radicale l'assetto giuridico istituzionale del Parco dell'Appia.
Ecco il comunicato stampa comparso mercoledì 7 agosto sul sito
internet della Regione Lazio:
6 agosto 2002
Riqualificazione via Appia Antica, la Giunta approva proposta di
legge
La Giunta regionale ha approvato su iniziativa dell'assessore
all'Ambiente, Marco Verzaschi, la proposta di legge (pdl) per la
riqualificazione e la valorizzazione della via Appia antica. «La pdl
- ha spiegato Verzaschi - garantisce il recupero dall'incuria e dal
degrado di quello straordinario patrimonio paesaggistico, storico e
ambientale rappresentato dalla via Appia antica e dal suo territorio.
L'obiettivo è quello di qualificare e valorizzare e tutelare la via
dall'Appia antica, attraverso la conservazione dei caratteri storici del
paesaggio, il recupero del basolato, degli edifici rurali, dei giardini e
delle antiche ville, l'avvio di opere di bonifica, l'esproprio di
manufatti e terreni».
«Questa proposta di legge - ha aggiunto Verzaschi - è un
ulteriore passo in avanti verso l'effettiva valorizzazione delle aree
protette e risponde anche a chi ci accusa di non tutelare i parchi».
«Intendiamo intervenire sull'antico tracciato della strada in tutta
la sua estensione nel territorio regionale, considerando anche le aree di
interesse ambientale e paesistico che insistono sulla strada
romana», ha spiegato Verzaschi. L'importanza dell'Appia antica,
infatti, non è riferibile soltanto al tratto iniziale, quello che
parte dal centro storico di Roma e che è caratterizzato da celebri
vestigia monumentali, come Porta San Sebastiano, la Tomba di Cecilia
Metella, il Circo di Massenzio, la Villa dei Quintili.
«L'entità unitaria della Regina viarum - ha aggiunto - deve
essere tutelata non solo per ambiti ristretti o per singole pertinenze
monumentali, ma nella sua interezza.
L'interesse per l'antica via romana è riferibile anche al valore
ambientale dei territori attraversati, con particolare riguardo per il
Parco suburbano dell'Appia antica, il parco suburbano dei Castelli romani,
il monumento naturale del Tempio di Giove Anxur, il Parco regionale dei
Monti Aurunci e i Parchi regionali suburbani di Scauri e del Monte di
Gianola». «Con questo intervento legislativo - ha concluso
Verzaschi - promuoveremo le aree interessate anche ai fini dello sviluppo
del turismo sostenibile e sosterremo la funzione didattica attraverso la
conoscenza storica dei monumenti e di tutte quelle iniziative volte
all'educazione ambientale». Il provvedimento dovrà ora
passare all'esame del Consiglio regionale. |
La proposta di legge non è stata mai discussa dal Consiglio
Regionale, che invece si è preoccupato di stravolgere la legge
regionale sulle aree protette approvando la L.R. Lazio 2 aprile 2003, n.
10 che altera sostanzialmente la L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29.
Il 10 agosto 2002, approfittando dell'intervallo di tempo durante il
quale la Comunità del Parco avrebbe dovuto esaminare il documento
prima di dare il proprio parere obbligatorio, il Comitato ha radunato
altre
129 firme e si è appellato alla Comunità affinché
fosse difesa la visione unitaria della Caffarella già riconosciuta
dallo stesso Ente Parco con l'approvazione del Piano di Utilizzazione
della
Caffarella e cancellata con il Piano adottato il 29 luglio 2002.
Al Presidente della Comunità del Parco regionale
dell'Appia Antica, c/o Commissario Straordinario del Comune di Marino,
palazzo Colonna, 00047 Marino (RM)
Alla Comunità del Parco regionale dell'Appia Antica:
- Sindaco di Ciampino, viale del Lavoro 71, 00043 Ciampino (RM)
- Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Roma, piazzale di
porta Metronia 2, 00183 Roma - Assessore alla Tutela Ambientale della
Provincia di Roma, via IV novembre 119/A, 00187 Roma
oggetto: Piano del Parco regionale dell'Appia Antica
Il 29 luglio scorso il Consiglio Direttivo del Parco regionale
dell'Appia Antica ha adottato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. Lazio 6
ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette
regionali", il Piano dell'area naturale protetta, al quale la
Comunità deve dare entro trenta giorni il parere obbligatorio ai
sensi dell'art. 16 della stessa legge.
La nostra associazione desidera comunicarLe lo sconcerto nostro e dei
firmatari della petizione già inviataLe alcuni mesi fa (e alla
quale
si aggiungono ora le firme di altri 129 cittadini) per la cancellazione da
parte del Consiglio Direttivo del Parco di quella visione di una gestione
corretta e unitaria della Caffarella promossa con il Piano di
Utilizzazione
approvato con accordo di programma sottoscritto il 19 aprile 1996 dal
Comune di Roma, dall'Ente Parco, dalla Regione Lazio e dal Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali, e che da allora ha svolto il ruolo di primo
stralcio del Piano del Parco.
Dalla documentazione che ci è stata mostrata si vede che il
Piano
del Parco adottato adesso dal Consiglio Direttivo: sostituisce il Piano di
Utilizzazione del 1996; rinuncia alla valorizzazione della Caffarella come
complesso unitario; retrocede la destinazione degli edifici moderni da
servizi del Parco a residenze private; retrocede le aree per la fruizione
del paesaggio agricolo storico a zone agricole; retrocede i casali da
strutture di pubblica utilità legate agli aspetti produttivi del
Parco a residenze private; cancella la previsione di fruizione pubblica
per
tutta la fascia di Caffarella adiacente a via Appia Antica e per buona
parte della fascia adiacente a via Appia Pignatelli.
Al contrario, la Caffarella deve essere vista, progettata e gestita
come
un complesso unitario. Questo è stato affermato sia nelle
sterminate pubblicazioni dedicate alla valle, sia dal mondo accademico,
autorevolmente rappresentato dal prof. Lorenzo Quilici in occasione della
recente presentazione della II edizione del libro «Valle della
Caffarella, la Storia ci racconta»; in quella manifestazione
svoltasi
il 15 giugno scorso, i circa 500 partecipanti hanno sollecitato la nostra
associazione ad agire nei confronti di tutti i livelli della Pubblica
Amministrazione affinché la gestione unitaria della Caffarella sia
garantita dal Piano dell'area protetta.
Chiediamo pertanto alla S.V. di condizionare il voto favorevole alla
acquisizione integrale, riaffermandone la destinazione di pubblica
utilità, del Piano di Utilizzazione del 1996, e al suo
completamento
destinando a pubblica utilità anche le parti adiacenti a via Appia
Antica a quel tempo escluse dal progetto.
Certi del Suo accoglimento di quanto richiesto dai cittadini e dal
mondo
accademico, e da noi rappresentato, La salutiamo cordialmente.
Il Presidente
Allegati: integrazione delle sottoscrizioni dell'appello inviato il 20
novembre 2001.
|
L'appello rimane finora senza risposta |
Il 19 novembre 2002 il Piano ha ricevuto il parere obbligatorio,
favorevole a maggioranza, della Comunità del Parco ai sensi del
comma 3 art. 16 della L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia
di aree naturali protette regionali". Il 13 dicembre 2002 il Piano
è stato pubblicato presso la Regione Lazio e i Comuni di Roma,
Marino e Ciampino; entro il 22 gennaio 2003 chiunque può presentare
osservazioni.
Il Piano del Parco annulla lo strumento progettuale già in
vigore
per il Parco della Caffarella che è il Piano di Utilizzazione della
Caffarella, tuttavia, anziché far proprie le indicazioni di quel
Piano, il nuovo Piano del Parco:
- rinuncia alla strategia del Comune di Roma di valorizzare la
Caffarella
come complesso unitario;
- ripristina dopo quarant'anni la destinazione degli edifici moderni a
residenze private
- cancella la previsione di acquisizione al patrimonio pubblico delle
aree
agricole, che il Piano di Utilizzazione della Caffarella destinava alla
fruizione del paesaggio agricolo storico;
- ammette la trasformazione in residenze private per i casali, che il
Piano di Utilizzazione della Caffarella destinava a strutture legate agli
aspetti produttivi del Parco;
- annulla la possibilità per il Comune di Roma di difendere il
patrimonio storico archeologico della via Appia Antica per mezzo del Piano
Regolatore;
- condanna i cittadini del IX Municipio a non raggiungere mai più
gli
standard urbanistici.
La cosa più sconcertante è che questo "ribaltone"
è prodotto da un documento nel quale l'analisi è
carente, la riflessione oscura, il procedimento incoerente e le
valutazioni
di mercato velleitarie.
Pertanto, dopo aver passato in rassegna le incoerenze, le
velleità, le confusioni e le carenze del Piano del Parco, proponiamo
una serie di emendamenti nella direzione di ripristinare le indicazioni
del
Piano di Utilizzazione della Caffarella, nel rispetto degli obiettivi che
la L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali
protette regionali" assegna al Piano del Parco.
La L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali
protette regionali" si propone di raggiungere attraverso la formazione di
un sistema di aree protette gli obiettivi di conservazione, valorizzazione
e fruizione indicati all'art. 1 (comma 1: «conservazione e la
valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni
fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche che, assieme agli
elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica
interazione, un bene primario costituzionalmente garantito»; comma
2:
«gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto
delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei
patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali»), e
soprattutto quelli indicati all'articolo 3 secondo il quale: «Con la
creazione di un sistema di aree naturali protette si perseguono, in
particolare, i seguenti obiettivi:
- la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei
paesaggi, nonché la loro valorizzazione;
- la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che
abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;
- l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo
scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
- la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività
ricreative compatibili;
- la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che
sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette.»
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, la L.R. Lazio 6 ottobre
1997, n. 29 assegna al Piano del Parco il compito di determinare:
- le destinazioni di uso pubblico o privato e le relative norme di
attuazione;
- i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale,
prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i
disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
- i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale
dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici
informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche;
- l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione
in zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso.
La relazione, se da un lato dichiara esplicitamente (cap. 4.1 RGP
pag.
37) che la redazione del Piano «richiede inoltre una grande
chiarezza
programmatica che costituisca guida e garanzia nel perseguimento (a tutti
i
livelli) degli obiettivi», al contrario mette in luce:
- Una confusione nella definizione degli obiettivi, che anziché
essere quelli indicati dalla L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, sono
descritti
- al cap. 4.1 RGP pag. 37 con queste parole: «obiettivi
istituzionali della salvaguardia e della tutela»
- al cap. 5.2 RGP pag. 46 con queste parole: «valorizzazione
dell'identità, della riconoscibilità, della
leggibilità del Parco nella sua globalità, unitarietà
e rappresentatività, con particolare riferimento alle relazioni con
il suo contesto storico e territoriale, a partire dalla ricomposizione
delle sue risorse ambientali oggi frammentate e minacciate»,
- e poi forse anche al cap. 6.1 RGP dove ci sono queste altre
dichiarazioni di
indirizzo: «creare le condizioni affinché sia sostituito il
processo di trasformazione sino ad oggi avvenuto, con un altro di segno
diverso ed opposto» (cap. 6.1 RGP pag. 89), «dare un valore
al sistema insediativo moderno» (cap. 6.1 RGP pag. 93).
- Una confusione tra gli obiettivi del Piano (descritti al cap. 4.1 RGP
pag. 37 e al cap. 5.2 RGP pag. 46, e poi forse anche al cap. 6.1 RGP),
le linee guida e ambiti di intervento (descritti al cap. 2.2 RGP pag.
25-29, al cap. 5.6 RGP pag. 76-78, al cap. 6.1 RGP pag. 89), i
detrattori da eliminare (descritti al cap. 2.1 RGP pag. 23-24, al cap.
5.6 RGP pag. 61, al cap. 5.7 RGP pag. 85, al cap. 6.1 RGP pag. 89 e
93), gli «aspetti» del progetto ambientale (descritti al cap.
5.2 RGP pag. 50 e 51 e al cap. 5.2 RGP pag. 46 e 47), gli
«interventi» del progetto di restauro del paesaggio (descritti
al cap. 6.1 RGP pag. 91 e 92) e gli obiettivi del progetto territoriale
(descritti al cap. 11 RGP pag. 134). Si nota che la realizzazione della
sentieristica è definita linea guida al cap. 2.2 RGP pag. 28, e
«obiettivo prioritario» al cap. 10 RGP pag. 124.
La relazione mette in luce anche una grande confusione nel percorso di
redazione, che si vede innanzitutto in una specie di schema a blocchi
(cap. 4.1 RGP pag. 40) dove oltretutto ci sono caselle mozze
(«PROGRAMMA DI PROMOZIONE E» sic), e in passaggi oscuri come
il
seguente: «si è affermata l'esigenza fondamentale che le
politiche ambientali fossero affrontate più con azioni di gestione
attiva che non di vincolo: il piano ha assunto tale indirizzo perseguendo
un raccordo tra il momento di pianificazione e l'operatività
necessaria per raggiungere gli assetti futuri attesi.» (cap. 5.4
RGP
pag. 65)
Una grande confusione si riscontra anche nella redazione del progetto
paesaggistico (cap. 6.1 RGP pag. 88 e ss.): il primo paragrafo vorrebbe
definire l'argomento con una citazione del professor Gaetano Miarelli
Mariani, la quale poi richiede ben 9 righe di ulteriore citazione da un
libro del professor Carbonara, alla quale seguono sei pagine che iniziano
contraddicendo la definizione (il secondo paragrafo inizia con queste
parole: «In realtà non possiamo parlare di un solo paesaggio
...»). Viceversa apparirebbe più chiaro introdurre tutta
questa parte con la citazione della professoressa Vittoria Calzolari Ghio
che si trovano fuori contesto al cap. 5.2 RGP pag. 48.
La confusione prosegue con la successione di elementi che:
- a volte descrivono i risultati del Piano del Parco («Attraverso
lo strumento del Piano si rimuovono ...», «da oggi il
territorio si trasforma ...», «quest'area trasformata
consentirà di leggere ...», «Il Piano affronta ...
vieta ... incentiva ... disciplina ... condiziona ...»)
- a volte descrivono gli obiettivi («Il Piano ha l'obiettivo di
creare ...», «La prima azione è l'avvio ...»,
«La scelta del Piano è di limitare ...»)
- e a volte indicano un auspicio per il futuro senza specificare chi e
come dovrebbe occuparsi di metterlo in pratica («deve esser ricucito
...», «sarà sperimentato ...», «si potranno
misurare ...», «dovrebbero essere contenuti in un apposito
progetto ...», «si propone vengano avviati ...»,
«va riqualificato e protetto ...», «occorre quindi
sottolineare ...», «bisogna eliminare ...»). La
confusione è completa con paragrafi come quello dell'«ordito
incoerente», oscuro e incomprensibile.
Nel capitolo successivo (cap. 6.2 RGP pag. 93 e ss.) troviamo
riconosciute le carenze analitiche: «Per il periodo medievale ed
alto
medievale è importante aumentare le informazioni esistenti o
disponibili», «la conoscenza potrebbe essere infine completata
...», ecc., sempre mantenendo la confusione su chi e come dovrebbe
effettuare le ricerche giudicate necessarie (al cap. 6.2 RGP pag. 94 si
indica la Soprintendenza Archeologica di Roma come il soggetto competente
a
guidare le ricerche sulle preesistenze medievali!); ma ancora più
interessante è la parte dove si scrive che per raggiungere gli
obiettivi del Piano «dovranno essere individuate soluzioni
finanziarie sia per rendere possibile il passaggio in proprietà
pubblica dei beni monumentali, sia per avere processi autorizzativi certi
...», senza indicare mai chi e come dovrebbe assumere l'onere di
questo intervento (cap. 6.2 RGP pag. 94).
La relazione mette in luce anche una visione velleitaria:
- degli interventi di conversione dell'attività agricola
tradizionale in agricoltura biologica, laddove si dà per scontata
l'accessibilità della produzione del Parco al circuito dei grossi
centri di distribuzione (cap. 7.4 RGP pag. 106), mentre è noto
che
il mercato è quasi monopolizzato dalle prime tre grandi marche di
prodotti biologici (Scaldasole, Cereal e Bjorg);
- al capitolo delle delocalizzazioni (cap. 8 RGP pag. 110 e seguenti),
nel quale si dà per scontata la disponibilità di aree del
Comune di Roma quando il nuovo P.R.G. di Roma è ancora ben lontano
dall'essere approvato, né esistono documenti o ordini del giorno
del
Consiglio Comunale dove siano espressi indirizzi in questo senso;
- nel progetto finanziario (cap. 15 RGP pag. 161), dove si valutano le
risorse del Parco sulla base di un bacino potenziale d'utenza di 1.300.000
unità ogni anno, mentre invece occorrerebbe considerare che questa
utenza già entra nel Parco ma limita la sua presenza alle
catacombe,
e che non è pensabile di redirigere questi flussi (che secondo le
rilevazioni restano a Roma 2,5 giorni) su zone diverse.
Leggendo la relazione si verifica che le incoerenze già
sottolineate trovano origine nel percorso incoerente, nonostante le
dichiarazioni al cap. 5.3 RGP pag. 63, seguito dal Consiglio Direttivo,
del quale si segnalano alcuni esempi illuminanti:
- mentre le analisi scientifiche indicano che «i maggiori valori
faunistici, sia in termini di ricchezza delle comunità che di
interesse scientifico, conservazionistico e biogeografico» si
trovano
nelle piccole e grandi aree agricole abbandonate (cap. 5.6 RGP pag. 62),
il Piano del Parco individua come detrattore ambientale «il
progressivo abbandono delle aree originariamente utilizzate per
l'agricoltura» (cap. 2.1 RGP pag. 24), e si assegna come linea
guida lo sviluppo delle aree agricole (cap. 2.2 RGP pag. 27),
«riportando l'uomo a presidio di terreni altrimenti destinati
(soprattutto per quanto riguarda i parchi suburbani come quello
dell'Appia)
al degrado, all'incuria, alle occupazioni improprie e abusive»
(cap.
7.3 RGP pag. 105);
- anziché determinare le aree destinate alla fruizione sulla base
dell'effettiva necessità, imponendo l'acquisizione delle aree oggi
private e modulando le modalità di questa funzione sulla base della
loro fragilità, leggiamo che (cap. 10 RGP pag. 128) «Il
Piano inoltre, in adempimento della l.r. Lazio n. 29/97 individua le
aree
di fruizione pubblica modulando, a seconda del loro grado di
fragilità e disponibilità le modalità di questa
funzione.»
- d'altra parte, anziché seguire come vorrebbe il buon senso un
percorso del tipo:
obiettivi del Piano -> analisi del territorio -> verifica del modo
migliore per raggiungere gli obiettivi di legge -> direttive e
prescrizioni del Piano -> adeguamento dei Piani Regolatori
la redazione del Piano del Parco ha visto la definizione degli obiettivi
del Piano elaborata insieme agli Enti territoriali, e addirittura i
momenti
di confronto elettorale hanno interrotto la redazione del Piano (pag. 4
RGP)!
Nella relazione che il Presidente del Parco dell'Appia Antica pone come
introduzione alla Relazione Generale di Progetto (RGP) si sottolinea
giustamente che l'unione tra aspetti ambientali e naturali con gli aspetti
storici e archeologici costruisce un "unicum" che è un valore
assoluto per il Parco dell'Appia Antica (pag. 5 RGP).
Eppure la carenza del Piano del Parco nel tutelare il territorio,
carenza che ha provocato una forte preoccupazione nella Soprintendenza
Archeologica di Roma e ha indotto i consulenti professoressa Vittoria
Calzolari Ghio, professor Gaetano Miarelli Mariani e professor Marcello
Vittorini a rinunciare all'incarico, è subito sbandierata
più
volte dallo stesso Presidente del Parco nella sua relazione (pag. 8 e
pag.
9 RGP), cosa che non impedisce di estendere i confini del Parco di 2.000
ettari (pag. 13 RGP).
A conferma di questa incoerenza, è curioso che il primo
paragrafo del capitolo 2.2 della RGP, che introduce le linee guida del
Piano e che si conclude con una citazione dell'Enciclopedia Universale
dell'Arte, appare oscuro e contraddittorio; per esempio vi si trova che un
«approccio pragmatico e teso alla soluzione dei problemi, ai
recuperi
ed alle "ricuciture" territoriali» (cap. 2.2 RGP pag. 24), che
appare del tutto disomogeneo, viene stranamente definito dopo poche righe
come «un approccio "olistico", cioè teso a valutare tutti i
valori come un "unicum"».
Il confronto così stretto con gli Enti territoriali che ha
addirittura imposto l'interruzione della redazione del Piano (pag. 4 RGP)
in occasione dei confronti elettorali potrebbe avere una giustificazione
nella considerazione che il Piano del Parco, avendo contenuti di tipo
urbanistico-territoriale, paesistico e naturalistico, non potrebbe
sostituire la pianificazione ordinaria disciplinata dal Piano Regolatore
Generale di Roma senza creare numerosi problemi di ordine tecnico e
politico: due piani, diversi per obiettivi, contenuti, scala, soggetti
competenti, sovrapposti sullo stesso territorio o strettamente contigui.
Ma allora il Piano del Parco dovrebbe discriminare tra due strade: o fa
propria la competenza a livello locale, preoccupandosi anche degli
standard
urbanistici, del coinvolgimento della collettività, del recupero e
della valorizzazione del patrimonio storico archeologico, o circoscrive la
sua competenza ai contenuti strutturali, mantenendo al governo locale un
completo potere decisionale sulla competenza urbanistica, sugli usi del
suolo e i diritti delle aree, sul governo ordinario del territorio,
all'interno della maglia strutturale del Piano del Parco, con eventuali
approfondimenti del livello strutturale alla scala comunale.
Il Piano del Parco accenna brevemente a questa problematica con un
discorso oscuro e contorto (cap. 3.3 RGP pag. 35), dove si parla di un
«rapporto forte e chiaro» (sic) con il Comune di Roma,
rapporto
che sarebbe «già costruito nella fase di redazione del
presente Piano», che però è
«propedeutico»,
che poi richiede al Comune di Roma di «indicare chiaramente i propri
orientamenti nelle materie che oggi rappresentano per il Parco motivo di
conflitto», e nello stesso tempo è «in parte già
avviato», eppure «non ancora sancito da un atto
formale»,
ecc. Poi si scrive (cap. 3.3 RGP pag. 36) che la chiarezza sul ruolo
dell'Ente Parco « risulta invece ancora carente sul piano operativo
da parte degli Enti locali», i quali però hanno dato sempre
«massima disponibilità», ma ci sono ritardi,
difficoltà ecc. Evidentemente l'Ente Parco non ha affatto chiara
la
questione, come dimostra la lettura della Relazione Generale di Progetto:
- nella relazione del Presidente del Parco dell'Appia Antica si afferma
che il punto di partenza per la redazione del Piano del Parco è il
Piano di Italia Nostra degli anni '70 (pag. 7 RGP), e mai si parla di
confronto con i Piani Regolatori di Roma, Marino e Ciampino;
- solo un accenno lo si trova nella premessa (cap. 2 pag. 21) alla
Relazione Generale di Progetto;
- il Piano di Utilizzazione della Caffarella è ricordato solo
come
fatto storico, ma non ne sono discusse le scelte progettuali (cap. 2.1
RGP
pag. 22);
- si accenna ad un «tavolo di concertazione tra il Parco ed il
Comune di Roma» (cap. 2.2 RGP pag. 27), il cui unico argomento
però sembra essere stato il traffico di attraversamento, e si
afferma che il P.R.G., che peraltro è ancora ben lontano
dall'essere
approvato, avrebbe assunto alcuni elementi fondamentali al fine della
soluzione di questa problematica, omettendo di segnalare elementi di grave
difformità tra i due documenti, che sono la superstrada a via del
Mandrione e l'interramento di via Cilicia e della ferrovia Roma-Pisa;
- si accenna all'esigenza di fruizione di verde attrezzato (cap. 2.2
RGP
pag. 29) senza nessun tipo di analisi e senza nessuna giustificazione
qualitativa e quantitativa delle scelte effettuate, ignorando l'esistenza
di standard urbanistici a parte un cenno al cap. 10 RGP pag. 128;
- discutendo di programmazione negoziata e di intese istituzionali di
programma (cap. 3.2 RGP pag. 34) si trascura la questione della
relazione
tra Piano del Parco e Piani Regolatori, si arriva a presagire un accordo
quadro con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(dimenticando che la Soprintendenza Archeologica di Roma ha notificato
all'Ente Parco i gravi rischi che un simile Piano del Parco comporterebbe
per il territorio che si vorrebbe proteggere), e si omette di ricordare
che
un accordo di programma esiste già, ed è quello che approva
il Piano di Utilizzazione della Caffarella;
- si introduce la possibilità di un accordo di programma tra le
Amministrazioni competenti (cap. 3.3 RGP pag. 36), omettendo di
segnalare
che il Piano del Parco stravolge il già esistente accordo di
programma che approva il Piano di Utilizzazione della Caffarella;
- si cita un «tavolo di copianificazione tra l'Ente Parco e le
Amministrazioni Comunali», ma limitatamente alla delocalizzazione
delle attività improprie (cap. 8 RGP pag. 110 e seguenti),
prevedendo un futuro accordo di programma, ma omettendo di segnalare che
il
Piano del Parco stravolge il già esistente accordo di programma che
approva il Piano di Utilizzazione della Caffarella; per valutare la
plausibilità di questa parte del Piano bisogna però
ricordare
che la riunione della Comunità del Parco che ha dato il parere
obbligatorio al Piano ha visto varie perplessità da parte
dell'Amministrazione Comunale di Roma, il voto contrario
dell'Amministrazione Comunale di Marino (che ha espresso in merito il
seguente parere: "Presa visione del piano di assetto del Parco Appia
Antica, il Comune di Marino non ritiene condivisibili scelte territoriali
in contrasto con la variante generale al PRG adottata dal Consiglio
comunale il 24 novembre 2000, attualmente depositata presso l'Assessorato
Urbanistica della Regione Lazio per l'approvazione"), e ad ogni modo il
nuovo P.R.G. di Roma è ancora ben lontano dall'essere approvato e
le
scelte concordate durante la redazione del Piano del Parco possono essere
vanificate nel procedimento di approvazione in Consiglio Comunale,
deduzioni e controdeduzioni;
- si indica che le aree ad elevata fruizione (la cui estensione non
è determinata dalla necessità, bensì dalla loro
disponibilità) «potranno essere computate ai fini degli
standard urbanistici della città (cap. 10 RGP pag. 128), senza
indicare chi dovrebbe svolgere questo computo, senza dire quale sia la
dimensione di queste aree, senza spiegare perché le aree a
fruizione regolamentata debbano essere escluse da tale computo.
In definitiva nel Piano del Parco la questione del Piano Regolatore
Generale di Roma appare ignorata se non come rapporto di sottomissione
(leggendo la RGP l'Ente Parco sembra rallegrarsi quando alcune indicazioni
del Piano del Parco sono recepite dal P.R.G., mentre casomai dovrebbe
essere il Comune di Roma a rallegrarsi quando alcune esigenze locali
vengono recepite dal Piano del Parco!), così come si sorvola sul
confronto con il Piano di Utilizzazione della Caffarella.
Anche la questione delle delocalizzazioni dovrebbe essere vista con
maggior cautela. Il Presidente scrive di un lavoro «senza
precedenti
nel contesto italiano rispetto ad alcune scelte urbanistiche che hanno
addirittura condizionato fuori dall'area Parco qualche decina di ettari
destinati a accogliere le aziende che verranno delocalizzate» (pag.
16 RGP) mentre nella bozza del nuovo Piano Regolatore Generale di Roma non
c'è nessun accenno!
La verifica degli strumenti finanziari e delle risorse messe a
disposizione degli enti gestori delle aree protette rende subito evidente
che la legge non affida, salvo casi eccezionali, l'attuazione delle
prescrizioni del Piano allo stesso Ente Parco. Piuttosto saranno gli Enti
territoriali, attraverso l'imposizione fiscale, con i Piani Regolatori,
anche con i nuovi strumenti del tipo delle compensazioni e
delocalizzazioni, a doversi assumere la responsabilità di dare
concretezza al contenuto del Piano del Parco.
E' strano che questa ovvia osservazione non compare nei documenti
del Piano del Parco regionale dell'Appia Antica; al contrario, l'Ente
Parco
sembra voler vincolare le indicazioni del Piano alle risorse messe a
disposizione da parte degli Enti territoriali, come se dovesse essere lo
stesso Ente Parco a doversi assumere la responsabilità di dare
concretezza al contenuto del Piano. Questo perverso preconcetto comporta
la subordinazione del raggiungimento degli obiettivi di legge alla
benevolenza degli Enti territoriali!
In questo processo incoerente l'Ente Parco ha trovato un degno partner
nel Comune di Roma, che nella bozza del nuovo Piano Regolatore Generale
concede al Parco regionale dell'Appia Antica e agli altri parchi regionali
una sorta di extraterritorialità: «Nelle Aree naturali
protette regionali si applica la disciplina di cui alla LR 29/97 e
successive modificazioni. Fino all'approvazione dei Piani di assetto, si
applica la disciplina transitoria della L.R. 29/97, nonché, in
quanto compatibile, la disciplina più restrittiva prevista per tali
aree dal PRG vigente o relative varianti adottate precedentemente
all'adozione del presente PRG». All'interno di questi perimetri,
che
comprendono 30.000 ettari di superficie, dove vivono decine di migliaia di
persone in condizioni più o meno legali dal punto di vista
urbanistico, in piccoli nuclei, ma anche in insediamenti più
grandi,
spesso abusivi, né il Piano del Parco né il Piano Regolatore
Generale disciplinano gli insediamenti esistenti e le infrastrutture, le
fermate delle metropolitane, le stazioni delle ferrovie urbane e le nuove
infrastrutture della mobilità da realizzare, fatta eccezione per
una
opera infrastrutturale di dimensioni gigantesche come il cosiddetto tunnel
dell'Appia Antica (che sembra condivisa dal Piano del Parco) o la
cosiddetta bretella di via del Mandrione (che è in contrasto con la
disciplina dell'area una volta approvati gli ampliamenti al perimetro del
Parco).
La strada corretta sia per quanto riguarda la relazione tra Piano del
Parco e Piano Regolatore Generale, sia per quanto riguarda il
raggiungimento degli obiettivi della L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 per
il Parco visto come "unicum" (compreso quindi il patrimonio storico
archeologico), è quella seguita dal Piano di Utilizzazione
approvato
con Accordo di Programma sottoscritto il 19 aprile 1996 dal Comune di
Roma,
dall'Ente Parco, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
dalla Regione Lazio, che ha assunto fino ad oggi il ruolo di Piano
dell'area naturale protetta.
E' sconcertante vedere che quel lavoro, che su un'area di soli 330
ettari ha prodotto una quantità di documentazione di
approfondimento
e di analisi paragonabile come dimensione a quella prodotta dall'Ente
Parco
ma dedicata ad un territorio venti volte più vasto, che ha provato
scientificamente le caratteristiche unitarie della Caffarella mostrando
come l'acquisizione dell'intero perimetro è una necessità
inderogabile ai fini della conservazione, della valorizzazione e della
fruizione dell'area, è stato ignorato (con le eccezioni di un
accenno
storico al cap. 2.1 RGP pag. 22 e della Relazione di Analisi ambientale,
che si appoggia proprio sulle ricerche pubblicate nel Piano di
Utilizzazione della Caffarella).
Il Piano stesso ammette le proprie carenze per quanto riguarda la parte
scientifica.
Abbiamo già visto (cap. 6.2 RGP pag. 93 e ss.) che:
«Per
il periodo medievale ed alto medievale è importante aumentare le
informazioni esistenti o disponibili», «la conoscenza potrebbe
essere infine completata ...».
In aggiunta, nella Relazione di analisi ambientale "LA FAUNA" cap. 5
pag 172) si afferma addirittura: «Nel territorio del Parco tutte le
classi di animali presenti, oltreché la maggio parte degli habitat
connessi, scontano attualmente una grave carenza di conoscenze
scientifiche».
Ci sono incongruenze anche nelle parti di analisi e descrizione: al
cap. 6.1 RGP pag. 89 si parla di «non gestione del
territorio» che «è sembrato orientato a lasciare come
invarianti le aree archeologiche acclarate», mentre le aree
archeologiche acclarate sono state da sempre accompagnate da scavi,
crateri, montagne di terra, alterazione del suolo, sostituzione di specie
vegetali e arboree, interruzione dei percorsi, recinzioni, frammentazioni
del paesaggio, ecc.
Al cap. 6.1 RGP pag. 93 troviamo questa singolare affermazione:
«Questo significa anche dare un valore al sistema insediativo
moderno
anche se solo in pochi casi, questa modernità, ha realizzato
interventi di qualità sul piano paesaggistico». Eppure in
nessuna parte del Piano del Parco si trova una indicazione su quali
sarebbero questi pochi casi in cui il sistema insediativo moderno ha un
valore sul piano paesaggistico.
Infine il capitolo della mobilità contiene un errore abbastanza
importante (cap. 9 RGP pag. 123 e 124): nel testo si afferma che per i
parcheggi di servizio al Parco «sono state individuate quattro
zone», mentre le zone sono invece cinque!
A valle di questa sovrapposizione di confusioni, carenze, incoerenze e
velleità, come ci si potrebbe aspettare una ulteriore confusione
è quella che, alla fine del processo progettuale, appare tra le
"linee guida" per gli interventi previsti dal Piano.
Tavola «2 La Fruizione» (limitatamente alla Caffarella):
è possibile avere l'immagine ingrandita
azzurro: «Aree a Fruizione non attrezzata da attuare tramite
Acquisizioni o Convenzioni»; verde chiaro: «aree ad elevata
fruizione»; verde scuro: «aree a fruizione limitata e
controllata»; rosso:«Aree Archeologiche Monumentali»;
linea viola tratteggiata: sentieristica; P: parcheggi; triangoli rossi:
accessi al Parco; rombi verdi: «Monumenti a fruizione
pubblica»; i: «Punto informativo»; stella:
«Edifici
destinati all'attività istituzionale del Parco e degli Enti
Territoriali»; tempietto: «Centro di attività
culturali»;binocolo: «Postazione di vigilanza».
Vediamo quindi quali sono le linee guida e come sono applicate per
quanto riguarda la Caffarella:
- Ricostituire l'unità territoriale e paesaggistica del
Parco:
eliminare gli elementi di separazione fisica (cap. 2.2 RGP pag.
25);
come strumento si citano le acquisizioni (cap. 11.3 RGP pag. 140);
questa linea è anche citata come obiettivo nella relazione del
Presidente (pag. 8 RGP); si cita tra l'altro l'unione tra la Caffarella e
le Tombe Latine, che è citata anche nella relazione del Presidente:
«la congiunzione dell'area delle Tombe Latine con la Valle della
Caffarella» (pag. 9 RGP); invece questa ricongiunzione è
esclusa dai cinque interventi specificati al cap. 6.1 RGP pag. 91 e 92
senza che ne sia indicato il motivo. Per questa linea guida il Piano del
Parco appare incoerente per i seguenti motivi:
- evidentemente tra gli elementi di separazione da eliminare si devono
includere anche tutte le recinzioni, mentre la Normativa di Piano ne
prevede la regolamentazione;
- chiedere la ricongiunzione della Caffarella alle Tombe Latine impone
di
acquisire la fascia di Caffarella lungo via dei Cessati Spiriti e via
Appia
Nuova tra la via Latina e via dell'Almone, altrimenti il terminale della
congiunzione finisce su proprietà privata inaccessibile (mentre
quall'area era destinata all'acquisizione pubblica nel Piano di
Utilizzazione);
- va aggiunta la necessità di ricongiungere le aree pubbliche
della Caffarella alla via Appia Antica e alla via Appia Pignatelli (invece
il Piano del Parco annulla il Piano di Utilizzazione che aveva proprio
questa previsione).
- Eliminare i detrattori territoriali ed ambientali del Parco
(cap. 2.2 RGP pag. 25 e cap. 6.1 RGP pag. 89 e 93); tra i detrattori
si
citano l'abusivismo, i tralicci dell'alta tensione e ciò che
impedisce di leggere le morfologie originarie, mentre altrove sono
evidenziati:
- l'abusivismo edilizio (cap. 2.1 RGP pag. 23); eppure in Caffarella
l'abusivismo appare bloccato solo nelle aree acquisite dal Comune di Roma,
mentre lungo la via Appia Antica (sulla quale il Piano del Parco
ripristina
la destinazione a residenze private) sono centinaia gli abusi che non si
riesce o non si vuole abbattere;
- la modifica dell'originaria destinazione d'uso dei casali (cap. 2.1
RGP pag. 23); eppure in Caffarella tutti i casali lungo la via Appia
Antica e lungo la via Appia Pignatelli, che non hanno una pertinenza di
terreno in cui coltivare, sono destinati a diventare (quando non lo sono
già) residenze private, circoli sportivi o uffici;
- l'abbandono delle aree originariamente destinate all'agricoltura
(cap. 2.1
RGP pag. 24 e cap. 7.3 RGP pag. 105) che peraltro contraddice quanto
scritto al cap. 5.2 RGP pag. 61; eppure in Caffarella le aree acquisite
dal Comune continuano ad ospitare la pastorizia, mentre le aree lungo la
via Appia Antica e lungo la via Appia Pignatelli sono trasformate in
residenze private, circoli sportivi, ambasciate, ristoranti, uffici, ecc.
- le recinzioni (cap. 2.1 RGP pag. 23, cap. 5.7 RGP pag. 85,
capitolo
«L'ACCESSIBILITA'» della Relazione di analisi antropica pag.
196) e altre infrastrutture puntiformi (cap. 5.7 RGP pag. 85); eppure la
Normativa di Piano imporrebbe l'abbattimento delle recinzioni solo nelle
proprietà pubbliche, mentre si limita a dare delle disposizioni per
le proprietà private; ecco quindi che in Caffarella solo la
proprietà pubblica dell'intera area garantisce l'eliminazione di
questo detrattore ambientale, e quindi anche la migliore tutela del
patrimonio naturale che il Piano del Parco dovrebbe tutelare;
- il territorio sottratto al pubblico godimento (cap. 2.1 RGP pag.
23);
eppure in Caffarella il Piano del Parco sostituisce il Piano Regolatore e
annulla il Piano di Utilizzazione, e così impedisce il
raggiungimento di questo obiettivo che invece era già in corso di
realizzazione;
- la frammentazione (cap. 5.2 RGP pag. 61, cap. 5.7 RGP pag. 85);
eppure in Caffarella, sostituendo per i terreni agricoli la destinazione
di "aree per la fruizione del paesaggio agricolo storico" con la
destinazione a terreni agricoli di proprietà privata, il Piano del
Parco ottiene il risultato contrario;
- un territorio esterno fortemente edificato (cap. 5.2 RGP
pag. 61);
- un certo grado di urbanizzazione all'interno (cap. 5.2 RGP pag.
61 e cap. 5.7 RGP pag. 85) e l'aumento dei processi insediativi (cap.
6.1 RGP pag. 89); per contrastare l'aumento dei processi insediativi nei
casali si assume come strumento quello delle acquisizioni (cap. 11.3 RGP
pag. 140); eppure in Caffarella il Piano del Parco, sostituendo il Piano
Regolatore e annullando il Piano di Utilizzazione, legittima la
destinazione a residenza dei casali e così impedisce il
raggiungimento di questo obiettivo che invece era già in corso di
realizzazione;
- l'inquinamento ambientale (cap. 5.2 RGP pag. 61, cap.
5.7 RGP pag. 85); eppure in Caffarella è proprio nelle aree
private
che si hanno le più numerose segnalazioni di incendi, discariche,
fungaie, abusi edilizi, manomissioni del territorio, apertura di cave,
alloggio incontrollato di extracomunitari, quindi il Piano del Parco,
annullando la previsione di acquisizione pubblica dell'area, impedisce il
raggiungimento di questo obiettivo che invece era già in corso di
realizzazione;
- grandi infrastrutture come ferrovie ecc. (cap. 5.7 RGP
pag. 85)
- la scomparsa o la riduzione delle aree di riposo e alimentazione
per la fauna selvatica (cap. 5.7 RGP pag. 85); eppure in Caffarella il
Piano del Parco, annullando la previsione di acquisizione pubblica
dell'area, impedisce il raggiungimento di questo obiettivo che invece era
già in corso di realizzazione;
- il traffico di attraversamento (cap. 11.1 RGP pag. 134);
Questi detrattori meriterebbero una apposita carta per valutare bene le
conseguenze del Piano. Ad ogni modo è omesso un importante
detrattore ambientale che proprio in Caffarella si dimostra ancor oggi
particolarmente nocivo p. es. nell'area accanto alla chiesa di S.
Urbano:
la sosta incontrollata sul terreno agricolo di decine e a volta di
centinaia di autoveicoli dei clienti di ristoranti e di altri servizi del
genere.
- Ampliare i confini (cap. 2.2 RGP pag. 26)
- Sostenere ed ampliare lo sviluppo degli ambienti naturali
(cap. 2.2 RGP pag. 26 e 27); la linea guida è specificata meglio
come favorire «quei progessi dinamici spontanei che determinano
l'evoluzione del paesaggio vegetale prato -> cespuglieto ->
bosco» (cap. 5.6 RGP pag. 76-78): non si capisce affatto come i 16
interventi descritti possanno essere imposti su aree di proprietà
privata, la Normativa di Piano è fortemente carente sul piano
impositivo, quindi è ovvio che il raggiungimento dell'obiettivo
è subordinato alla proprietà pubblica delle aree, e questo
vale anche per la Caffarella.
- Sviluppare un'agricoltura di qualità a basso impatto
(cap. 2.2 RGP pag. 27): deve valere anche per le aree sulla via Appia
Pignatelli.
- Mantenere e rafforzare gli elementi che garantiscono la
continuità paesaggistica (cap. 2.2 RGP pag. 27); si citano
tra i fili conduttori:
- «gli elementi di fruizione (che prediligono una lettura
ininterrotta,
progressiva e senza interruzioni del territorio)», per la quale come
strumento si citano le acquisizioni (cap. 11.3 RGP pag. 140); eppure
questo significa tendere alla proprietà pubblica di tutto il Parco
(escluse forse solo le aree agricole), altrimenti addio "unicum";
- «indicazioni prescrittive per le proprietà private
(recinzioni e piante autoctone)» per salvaguardare l'"unicum" le
recinzioni vanno eliminate ovunque, non solo nelle proprietà
pubbliche, altrimenti occorre acquisire il territorio, a partire magari
dalla Caffarella, dove esiste già lo strumento dell'accordo di
programma approvato nel 1996;
- Cambiare i criteri di mobilità delle aree del Parco
(cap. 2.2 RGP pag. 27) liberando la rete stradale interna dai flussi di
attraversamento (cap. 9 RGP pag. 119); si indicano i seguenti
interventi:
abbattimento di via Cilicia e interramento della ferrovia Roma-Pisa (cap.
11.1 RGP pag. 135), sottopasso della via Appia Antica (cap. 11.1 RGP
pag.
135), varchi a fasce orarie (cap. 11.1 RGP pag. 137).
- Contribuire al bilancio ecologico delle città di Roma,
Marino e Ciampino (cap. 2.2 RGP pag. 28): si citano il
rafforzamento
dei livelli di naturalità e l'alleggerimento degli impatti
antropici
oggi esistenti (vedi anche cap. 6.1 RGP pag. 89), l'arresto dei processi
di antropizzazione del territorio, laddove nel caso della Caffarella si
segue il percorso opposto: rinunciando alla proprietà pubblica si
incentiva la trasformazione dei casali in residenze e si favorisce
l'antropizzazione!
- Creare le condizioni di uno sviluppo sostenibile (cap. 2.2
RGP pag. 28)
- Garantire le condizioni per la ricerca archeologica (cap.
2.2
RGP pag. 28 e cap. 6.2 RGP pag. 97); per quanto riguarda la Caffarella,
occerre prevedere l'acquisizione du un'ampia fascia lungo la via Appia
Antica e lungo la via Latina - via dei Cessati Spiriti: il Piano del
Parco,
annullando la previsione di acquisizione pubblica di queste aree,
impedisce
il raggiungimento di questo obiettivo che invece era già in corso
di
realizzazione;
- Costruire una fruizione controllata con la partecipazione dei
cittadini (cap. 2.2 RGP pag. 28 e 29 e cap. 10 RGP pag. 124): si
indicano gli interventi di promozione della conoscenza diretta, punti
informativi e centri visita, promozione di visite guidate, coordinamento
nella gestione dei monumenti, creazione di spazi verdi attrezzati ai
margini del Parco, sentieristica. Al cap. 11.3 RGP pag. 140 si assume
che «questo Parco sarà realmente fruibile se aumenterà
la percentuale delle aree pubbliche rispetto a quelle private»,
seguono quindi 14 interventi di acquisizione tra i quali è discussa
la Caffarella per dire che proprio lì il Piano del Parco vuole
invertire il processo in corso di acquisizione unitaria dell'area. Appare
comunque evidente che l'Ente Parco usa impropriamente la parola
"partecipazione", tant'è che le petizioni delle centinaia di
cittadini che chiedono la conferma del Piano di Utilizzazione della
Caffarella non hanno mai ricevuto risposta.
- Educazione ambientale (cap. 2.2 RGP pag. 29).
- Conservazione degli elementi di valore, riqualificazione e
ricomposizione delle discontinuità paesaggistiche (cap. 6.1
RGP pag. 91 e 92): si descrivono 5 interventi tra i quali si cita la
Caffarella per quanto riguarda la ricongiunzione della Caffarella alla via
Appia Pignatelli (invece il Piano del Parco annulla il Piano di
Utilizzazione che aveva proprio questa previsione), e non per quanto
riguarda la ricongiunzione della Caffarella alle Tombe Latine, che
è
nominata a pag. 8 RGP e cap. 2.2 RGP pag. 25 (ma anche in questo caso
il
Piano del Parco annulla il Piano di Utilizzazione che aveva proprio questa
previsione). Degna di nota è la proposta di delocalizzare il canale
medievale dell'Acqua Mariana per riscoprire il tracciato della via Latina
al parco degli Acquedotti (cap. 11.2 RGP pag. 138).
- Avvio dei processi di delocalizzazione (cap. 6.1
RGP pag. 89).
- Temi di valorizzazione del sistema insediativo antico (cap.
6.2 RGP pag. 95 e 96): si descrivono 9 interventi tra i quali si cita la
Caffarella per quanto riguarda la ricongiunzione del Circo di Massenzio
alla via Appia Pignatelli (invece il Piano del Parco annulla il Piano di
Utilizzazione che aveva proprio questa previsione), e non per quanto
riguarda la ricongiunzione della Caffarella alla via Appia Pignatelli
(riscoperta del Triopio di Erode Attico) o alle Tombe Latine, che sono
nominate a pag. 8 RGP, al cap. 2.2 RGP pag. 25 e al cap. 6.1 RGP pag.
91 e 92 (ma anche in questo caso il Piano del Parco annulla il Piano di
Utilizzazione che aveva proprio questa previsione).
La relazione del Presidente cita poi come obiettivo il risanamento
degli
"sfregi" con interventi (che comprendono le acquisizioni)
«determinati a valle dell'analisi ambientale, dell'individuazione
dei
valori naturalistici, dei riferimenti archeologici che hanno costituito
gli
elementi di riferimento della zonizzazione, dei programmi di
riqualificazione oltre che di valorizzazione e fruizione» (pag. 9
RGP).
Eppure questi valori sono posseduti in modo straordinario dalla
Caffarella, per la quale una sterminata bibliografia già indicava
il
possesso della caratteristica di "unicum". Ma evidentemente la parte di
analisi scientifica non è coerente con gli obiettivi del Piano, i
quali a loro volta non sono coerenti con la parte delle indicazioni
progettuali!
La questione delle acquisizioni costituisce una delle maggiori
contraddizioni nel Piano del Parco. Il Presidente cita le acquisizioni
come «obiettivo da perseguire» (pag. 13 RGP), parla di una
«prospettiva di un incremento costante delle proprietà
pubbliche» (pag. 14 RGP), segnala «un importantissimo aumento
delle proprietà pubbliche della Valle della Caffarella»
(pag.
13 RGP) mentre sono solo 5 ettari, e quindi casomai il Piano riduce il
processo di acquisizione avviato con il Piano di Utilizzazione!
Tavola «1 Il Progetto Territoriale» (limitatamente alla
Caffarella): è possibile avere l'immagine ingrandita
verde chiaro: «Territorio delle Aree Protette»; verde
scuro: «Aree Pubbliche»; azzurro: «Aree da acquisire al
Patrimonio Pubblico»; rosso: «Delocalizzazioni»; viola:
«Estensioni del Parco»; linea viola tratteggiata:
sentieristica.
La Relazione Generale di Progetto prosegue ricordando come nel D.P.R.
16
dicembre 1965 di approvazione del Piano Regolatore di Roma «il
decreto giustamente estende d'ufficio il vincolo di "parco pubblico" a
tutta la zona dell'Appia Antica"» (cap. 2 RGP pag. 21), qualifica
come «realizzata ad oggi in modo assolutamente insufficiente»
l'acquisizione pubblica delle aree (cap. 2 RGP pag. 21), parla di
«clamorosi ritardi delle procedure espropriative» (cap. 2.2
RGP pag. 25).
Ci si aspetterebbe a questo punto che il programma di acquisizioni di
aree al patrimonio pubblico sia determinato dalle esigenze di
conservazione, valorizzazione e fruizione. E invece il Piano si limita a
prevedere l'acquisizione di soli 350 ettari (pag. 14 RGP, dove oltretutto
si scrive di 100 ettari in un decennio quando sono 130 ettari in un
quinquennio) determinati sulla base di una estensione di territorio del
Comune di Roma che potrà essere messo a disposizione nel nuovo
Piano
Regolatore Generale di Roma secondo quanto affermato da un dipendente
comunale, senza che ci sia un impegno scritto dell'Amministrazione
Comunale
di Roma a sostegno di questo dato!
Se la riflessione sulle acquisizioni nasce già viziata da questa
grave contraddizione, ne consegue che tutta una serie di ulteriori
contraddizioni vizia la decisione sulle singole aree da acquisire.
La descrizione delle signole acquisizioni si trova al cap. 11.3 RGP
pag. 140-146, dove si premette che acquisizioni hanno lo scopo di
aumentare la fruizione (la necessità di evitare che le
proprietà private, con le recinzioni, ostacolino la fruizione delle
aree di maggior valore paesaggistico è indicata al capitolo
«L'ACCESSIBILITA'» della Relazione di analisi antropica pag.
196, e come esempio positivo si cita proprio la Caffarella), riconnettere
i
territori (purché sia possibile mantenere le colture e i pascoli:
limitazione che contrasta con quanto affermato al cap. 5.6 RGP pag. 62)
e
contrastare la trasformazione dei casali in residenze (purché ci
siano reali prospettive di destinazioni d'uso):
- al n. 1 si espropria via di Porta Ardeatina con una motivazione
difforme da quelle assunte dal Piano («avere la percezione immediata
del rapporto tra strada, mura e contesto paesaggistico»);
- al n. 2 si espropriano i casali di via della Travicella e non si
espropriano i casali della Caffarella (al n. 3), quando in entrambe le
aree le prospettive di destinazioni d'uso sono le stesse, e sono quelle
definite dal Piano di Utilizzazione della Caffarella;
- al n. 2 si espropriano i terreni di via della Travicella per
riconnettere l'area alla Caffarella ma senza alcuna valutazione sulla
possibilità di mantenere le colture e i pascoli, e non si
espropriano i terreni della Caffarella (al n. 3), che devono essere
riconnessi alle Tombe Latine, al Circo di Massenzio e alla via Appia
Antica, dove le prospettive di mantenere le colture e i pascoli sono
già definite dal Piano di Utilizzazione della Caffarella come le
"aree per la fruizione del paesaggio agricolo storico";
- al n. 2 si espropria l'area della Travicella perché
«l'area era
già stata inserita nel perimetro di esproprio del Piano di
Utilizzazione della Caffarella», e non si espropriano le aree della
Caffarella (al n. 3), inserita nello stesso perimetro di esproprio;
- al n. 2 si espropria l'area della Travicella pereliminare il degrado
oggi esistente, e non si espropriano le aree della Caffarella (al n. 3),
dove il degrado è lo stesso;
- al n. 3 si motiva la decisione di non espropriare l'area con
considerazioni «relative alla decadenza quinquennale delle
previsioni
espropriative», mentre le stesse considerazioni sono
inspiegabilmente
omesse all'area di via di Porta Ardeatina (n. 1), di via della Travicella
(n. 2),
- al n. 3 si motiva la decisione di non espropriare l'area con la
considerazione relativa alla «effettiva possibilità del Piano
di rinnovare quanto previsto dal Piano di Utilizzo» (sic), mentre la
stessa considerazione è inspiegabilmente omessa all'area di via
della Travicella (n. 2);
- al n. 3 si motiva la decisione di non espropriare l'area con la
considerazione relativa alla «opportunità di intervenire
ancora su un'area, qual è la Valle della Caffarella, che in parte
è già pubblica e pertanto fruibile» (sic), mentre la
stessa considerazione è inspiegabilmente omessa all'area di via di
Porta Ardeatina (n. 1), che è di fronte alle Mura Aureliane;
all'area di via della Travicella (n. 2), che è prossima al Parco
Scott e alla ex Cartiera Latina;
- al n. 3 si motiva la decisione di non espropriare l'area perché
la fruizione «trova un elemento fondamentale nel godimento
paesaggistico dei coltivi, evidenziati dalle rotazioni stagionali, oltre
che dei pascoli», mentre i terreni sono stati negli ultimi anni
coltivati a girasoli (peraltro neanche raccolti) o lasciati a prato
pascolo;
- al n. 3 si motiva la decisione di non espropriare l'area perché
«gran parte dell'attività agricola è svolta da una
Fondazione», come se questo garantisse automaticamente un uso
corretto dei terreni; viceversa proprio nel territorio della stessa
Fondazione sono segnalati incendi, discariche, fungaie, abusi edilizi,
manomissioni del territorio, apertura di cave, alloggio incontrollato di
extracomunitari, pascolo abusivo, ecc. ecc.;
- al n. 3 si motiva la decisione di non espropriare l'area per
«non trasformare i campi coltivati in pratoni simili a quelli delle
ville cittadine», quando:
- i pascoli erano visti allo stesso n. 3 come elemento fondamentale nel
godimento paesaggistico;
- i terreni del fondovalle del fiume Almone, acquisiti dal Comune di
Roma, continuano ad ospitare la pastorizia;
- al n. 5 per la tenuta Farnesiana «i terreni saranno mantenuti
secondo gli sui agricoli sia attraverso l'intervento diretto del Parco,
sia
attraverso l'eventuale concessione di questi alle aziende
limitrofe»,
omettendo la motivazione per la quale lo stesso non deve valere per la
Caffarella;
- al n. 3 si motiva la decisione di non espropriare l'area perché
la situazione «rappresenta un delicato punto di equilibrio» e
perché «una fruizione indiscriminata ed eccessiva
provocherebbe seri danni ambientali e paesaggistici»:
- senza offrire alcuna motivazione del fatto che le stesse
considerazioni
sono omesse per tutte le altre aree distinate all'esproprio;
- omettendo di descrivere come nelle aree della Caffarella che rimangono
private si riscontrano incendi, discariche, fungaie, abusi edilizi,
manomissioni del territorio, apertura di cave, costruzione di campi
sportivi, apertura di strade, alloggio incontrollato di extracomunitari,
pascolo abusivo, randagismo
- omettendo di indicare come al contrario delle aree pubbliche della
Caffarella dove questi fenomeni sono praticamente scomparsi (le
segnalazioni che più preoccupano sono quelle per i cani lasciati
senza guinzaglio dai loro padroni!);
- contraddicendo quanto affermato relativamente alla tenuta di Tor
Marancia (n. 6), dove la delicatezza dell'area diventa motivazione a
favore dell'esproprio;
- contraddicendo quanto affermato relativamente all'area su via degli
Eugenii (n. 7), dove la qualità ambientale diventa motivazione a
favore dell'esproprio;
- contraddicendo quanto affermato relativamente alle cave Fabretti e
Fiorucci (n. 12), dove la potenzialità ambientale e naturale
diventa motivazione a favore dell'esproprio;
- contraddicendo quanto affermato al capitolo
«L'ACCESSIBILITA'»
della Relazione di analisi antropica pag. 196, dove si indica la
necessità di evitare che le proprietà private, con le
recinzioni, ostacolino la fruizione delle aree di maggior valore
paesaggistico, e come esempio positivo si cita proprio la Caffarella;
- al n. 4 si espropria un'area su via di S. Sebastiano con una
motivazione difforme da quelle assunte dal Piano (realizzare
«un'area
sosta»);
- al n. 5 si espropria la tenuta Farnesiana per riconnettere l'area a
Tor Marancia ma senza alcuna valutazione sulla possibilità di
mantenere le colture e i pascoli, e non si espropriano i terreni della
Caffarella (al n. 3), che devono essere riconnessi alle Tombe Latine, al
Circo di Massenzio e alla via Appia Antica, dove le prospettive di
mantenere le colture e i pascoli sono già definite dal Piano di
Utilizzazione della Caffarella come le "aree per la fruizione del
paesaggio
agricolo storico";
- al n. 5 si espropriano i casali della tenuta Farnesiana per
«realizzare una sede di rappresentanza dell'Ente Parco» e non
si espropriano i casali della Caffarella (al n. 3), dove le prospettive
di
destinazioni d'uso sono già dettagliatamente definite dal Piano di
Utilizzazione della Caffarella;
- al n. 6 si espropria la tenuta di Tor Marancia per
«l'importanza
naturalistica di quest'area» omettendo di indicare che l'importanza
naturalistica della Caffarella (al n. 3) risulta superiore, essendo
segnalati: il sito Natura 2000 BIOITALY Valle della Caffarella (cap. 5.2
RGP pag. 62), il geosito ad elevata vulnerabilità n. 17 "Sorgenti
della Caffarella" (Relazione di analisi ambientale "IL PATRIMONIO IDRO
GEOMORFOLOGICO" cap. 4 pag. 42), tratti di corso d'acqua che presentano
le sponde e l'alveo con caratteristiche prossime a quelle naturali
(Relazione di analisi ambientale "IL PATRIMONIO IDRO GEOMORFOLOGICO" cap.
5.1 pag. 45 e "LA VEGETAZIONE" cap. 7 pag. 135), i livelli di
naturalità più elevata (Relazione di analisi ambientale "LA
VEGETAZIONE" cap. 7 pag 138), piccole aree umide di elevato valore
naturalistico (Relazione di analisi ambientale "IL PATRIMONIO IDRO
GEOMORFOLOGICO" cap. 5.1 pag. 48), la maggior ricchezza floristica (381
specie) dell'intero del Parco (Relazione di analisi ambientale "LA FLORA"
cap. 2.1 pag. 101), la presenza dell'"area rifugio" del ninfeo di Egeria
(Relazione di analisi ambientale "LA FLORA" cap. 3 pag. 103), due
boschetti di querce di tipo Quercetalia pubescenti-petraeae
(Relazione di analisi ambientale "IL PATRIMONIO ARBOREO" cap. 3 pag.
118), due specie ittiche e due specie di crostacei (Relazione di analisi
ambientale "LA FAUNA" cap. 2.2 pag. 150), 17 specie di mammiferi
(Relazione di analisi ambientale "LA FAUNA" cap. 3.1.1 pag. 152), il
maggior numero di specie di uccelli nidificanti (55) nell'intera
città di Roma dentro il G.R.A. (Relazione di analisi ambientale "LA
FAUNA" cap. 3.1.2 pag. 156), il granchio di acqua dolce (Relazione di
analisi ambientale "LA FAUNA" cap. 3.2.1 pag. 163); peraltro proprio la
Caffarella è considerata come «estremamente rappresentativa
della diversità ambientale presente nel più ampio contesto
territoriale del Parco dell'Appia Antica» (Relazione di analisi
ambientale "LA FAUNA" cap. 2.1 pag. 149);
- al n. 6 si espropria la tenuta di Tor Marancia per
«l'importanza
archeologica e storica evidenziata dal vincolo di lettera m ai sensi della
Legge 431/1985 posto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma»,
omettendo di indicare che l'importanza storico archeologica della
Caffarella (al n. 3) risulta superiore essendo anch'essa vincolata ai
sensi del Titolo II del D.Lgs. 460/97 ma con più di 40 anni di
anticipo rispetto a Tor Marancia, per non parlare di 8 vincoli
archeologici
diretti ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 460/97;
- al n. 7 si espropria un'area su via degli Eugenii con una motivazione
difforme da quelle assunte dal Piano («le aree di margine dell'Appia
Antica vadano, laddove possibile, acquisite iniziando da quelle poste in
posizioni strategiche o con connotati di qualità ambientale»);
- al n. 9 si afferma la volontà di espropriare delle aree a
Tor Fiscale per riconnettere l'area alle Tombe Latine e al sistema degli
Acquedotti, e non si espropriano i terreni della Caffarella (al n. 3),
che
devono essere riconnessi alle Tombe Latine, al Circo di Massenzio e alla
via Appia Antica;
- al n. 10 si espropria un'area al Campo Barbarico con una motivazione
difforme da quelle assunte dal Piano («liberazione delle aree a
ridosso del sistema degli Acquedotti»);
In conclusione, il Piano del Parco deve stabilire in modo indipendente
il programma di acquisizioni sulla base delle esigenze di conservazione,
valorizzazione e fruizione, incaricando gli Enti territoriali di tradurre
in pratica le prescrizioni del Piano, alla luce del fatto che il Comune di
Marino dovrà necessariamente adeguare al Piano il proprio strumento
urbanistico, e soprattutto in virtù del fatto che il nuovo Piano
Regolatore Generale del Comune di Roma è ancora in fase di
discussione in Consiglio Comunale, e quindi ci sono i tempi e i modi per
far recepire senza conflitti nella disciplina urbanistica comunale tutte
le
indicazioni del Piano del Parco.
Se dunque l'analisi è carente, la riflessione oscura, il
procedimento incoerente e le valutazioni di mercato velleitarie, non ci si
possono attendere conclusioni progettuali affidabili. Ma la cosa
più sconcertante è che proprio dove è già
esistente un enorme lavoro di analisi, dove la documentazione progettuale
è più approfondita, dove la riflessione è più
sedimentata, dove le conclusioni progettuali sono state già
approvate da tutti gli Enti competenti con lo strumento dell'accordo di
programma, cioè nella Caffarella, proprio lì le carenze, le
oscurità, le incoerenze e le velleità del Piano del Parco
convergono per annullare lo strumento già in vigore che è il
Piano di Utilizzazione della Caffarella.
Cosa propone il Piano del Parco per la Caffarella? La riconversione
dell'area da delocalizzare a via dell'Almone incrocio via Appia Nuova in
«unità paesaggistica e accesso al Parco», la
trasformazione del Casale Vigna Cardinali in Centro visita e
coordinamento,
il Casale Vigna Gualtieri in «sede della vigilanza del Parco»,
ex fienile di via Appia Antica 43/47 in «magazzini per il materiale
archeologico proveniente dagli scavi nel Territorio del Parco con annesso
laboratorio di restauro per i primi interventi e planetario in
collegamento
con l'area della Caffarella» (sic), l'edificio di via Appia Antica
58
(che è privo di trerreno) in «fattoria didattica», il
Tempio del dio Redicolo in «Antiquarium», l'edificio di via
della Caffarella 13 ex Balloon (che dovrebbe essere abbattuto) in
«sede della Agenzia Regionale dei Parchi e della struttura della
Protezione Civile della Regione Lazio»; un punto informativo da
collocare sarà destinato a Caffarella/Tombe Latine.
Questo accanimento nei confronti della Caffarella non trova altra
spiegazione che un pregiudizio ideologico, infatti la zona di intervento
n.
3. La Caffarella al cap. 11.3 RGP pag. 141 esordisce con la seguente
frase: «dopo una complessa analisi e un lungo ed articolato
confronto, si è deciso di confermare il completamento delle
acquisizioni
nella Valle della Caffarella previsto dal primo programma di espropri, in
corso di esecuzione». Appare incredibile che le acquisizioni in
corso, finanziate dalla legge per Roma capitale, siano state addirittura
oggetto di discussione!
CONTRODEDUZIONE 84
Non si può che prescindere da tutte le considerazioni di ordine
generale, nonché da tutte le valutazioni ed i giudizi sulle
modalità e le scelte che il Consiglio dell'Ente ha ritenuto di
dover porre in essere, in quanto queste non possono essere considerate
osservazioni puntualmente controdeducibili, bensì l'espressione di
legittimo parere, diverso rispetto a ciò che il Consiglio
Direttivo, altrettanto legittimamente, ha ritenuto di dover assumere.
|
Volendo seguire il percorso corretto che parte dagli obiettivi del
Piano
e, dopo l'analisi del territorio e la verifica del modo migliore per
raggiungere gli obiettivi di legge, stabilisce direttive e prescrizioni
del
Piano, ecco le proposte di emendamento, che hanno come linea guida la
conferma nel Piano del Parco del Piano di Utilizzazione della Caffarella.
- al cap. 2.1 RGP pag. 24 sostituire le parole: «Questi fattori,
che sono certamente, per i loro effetti, detrattori ambientali,
sono», con
le parole: «Questi fattori, esclusi i casi in cui l'abbandono
delle aree agricole ha creato o sta creando aree di alto interesse
naturalistico, agiscono come detrattori ambientali, e sono»
- al cap. 2.2 RGP pag. 24 sostituire le parole: «A fronte di
questa complessità si è ritenuto necessario avere un
approccio pragmatico e teso alla soluzioni dei problemi, ai recuperi ed
alle "ricuciture" territoriali, un approccio che non avesse soluzioni
precostituite. In maniera impropria si può sostenere che si
è cercato di avere un approccio "olistico", cioè teso a
valutare tutti i valori come un "unicum", un insieme cioè in cui i
valori di natura diversa sono strettamente connessi ed in alcuni casi
interdipendenti l'uno dall'altro. Non si è dunque pensato ad un
Parco che fosse solo archeologico o solo naturalistico, o che fosse una
sorta di grandissima villa urbana; abbiamo pensato a questo territorio
"come spazio ove si organizzavano attività dell'uomo, e dove tali
attività (almeno nel perdurare assai esteso delle arti tradizionali
e manuali) si sedimentano sino a formare quello spessore che perfino
fisicamente disegna lo straordinario ordito creativo della vicenda
italiana"2.», con le parole: «A fronte di questa
complessità si è ritenuto necessario valutare tutti i valori
come un "unicum", un insieme cioè in cui i valori di natura diversa
sono strettamente connessi ed in alcuni casi interdipendenti l'uno
dallÕaltro. Non si è dunque pensato ad un Parco che fosse solo
archeologico o solo naturalistico, o che fosse una sorta di grandissima
villa urbana.»
- al cap. 2.2 RGP pag. 25 sostituire le parole: «l'abusivismo ha
avuto», con le parole: «l'abusivismo e le deroghe di volta in
volta concesse dalle Amministrazioni hanno avuto»
- al cap. 2.2 RGP pag. 27 sostituire le parole: «5. Sviluppare
un'agricoltura di qualità a basso impatto:», con le parole:
«5. Sviluppare un'agricoltura di qualità a basso impatto,
esclusi i casi in cui l'abbandono delle aree agricole ha creato o sta
creando aree di alto interesse naturalistico:»
- sostituire l'ambito di intervento n. 7 al cap. 2.2 RGP pag. 27 con
il seguente: «Cambiare i criteri di mobilità delle aree del
Parco: è ormai noto che l'area dell'Appia Antica è
pesantemente interessata da un traffico di attraversamento, che nulla ha a
che fare con il Parco. Si tratta in parte di traffico da e per i Castelli
Romani, in parte di traffico da e per le zone della Tuscolana e quelle
della via Cristoforo Colombo e del quartiere Garbatella. Il Piano di
Utilizzazione della Caffarella ha già approvato un elemento
necessario al fine della soluzione di questa problematica come
l'interramento di via Cilicia e della ferrovia Roma-Pisa, mentre il tavolo
di concertazione tra l'Ente Parco ed il Comune di Roma ha consentito di
far
assumere al P.R.G. gli elementi fondamentali della realizzazione di un
sottopasso dei territori dell'Appia Antica e la chiusura parziale di via
di
Capannelle. La realizzazione di queste opere permetterà di
utilizzare le strade del Parco al solo scopo di circolazione interna
residenziale e turistica.»
- sostituire il cap. 3.2 RGP con il seguente: «3.2 Gli
strumenti Stando alla legislazione vigente, ed in particolare per
quanto previsto dall'art. 2 comma 203 L. 662/96 oltre che dal D.L.vo n.
490/1999 (che riordina interamente gli ambiti normativi dei beni
culturali), quando gli interventi coinvolgono una molteplicità di
soggetti pubblici e privati si può procedere a due diverse forme
d'intesa o di accordo: la programmazione negoziata e l'Intesa
istituzionale
di programma. Per il caso dell'Appia Antica, il Piano individua
nell'Accordo di Programma lo strumento per ottenere un coordinamento
operativo e ricondurre ad una gestione integrata ed unitaria le competenze
dei diversi soggetti. Va peraltro ricordato che esiste già il
Piano
di Utilizzazione della Caffarella approvato con Accordo di Programma
sottoscritto il 19 aprile 1996 dal Comune di Roma, dall'Ente Parco, dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Lazio,
che ha assunto fino ad oggi il ruolo di Piano dell'area naturale protetta;
se questa procedura verrà adottata, sarà possibile la
programmazione e l'attuazione concertata degli interventi tesi a favorire
la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, e anche la
pianificazione di maggiori risorse economiche sia da parte del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali che da parte della Regione
Lazio.»
- sostituire il cap. 3.3 RGP con il seguente: «3.3 Le possibili
soluzioni Com'è noto la peculiarità del Parco sta
nell'inscindibilità del binomio archeologia - natura, motivo questo
dell'inserimento dell'area nel Sistema Regionale delle Aree Naturali
Protette del Lazio. Tuttavia le leggi regionali istitutive delle aree
naturali protette non possono normare le competenze dello Stato sul
patrimonio storico archeologico, né prevedono che gli enti gestori
facciano propria la competenza nella pianificazione ordinaria disciplinata
dai Piani Regolatori e specifica dei Comuni. Come è stato
già sperimentato nel caso della Caffarella, solo con apposite
procedure di concertazione si raggiunge un'efficace azione di tutela
territoriale trasversale dove nessuno dei valori del Parco viene piegato
ad
una politica settoriale, e si ottengono le soluzioni istituzionali che
uniscono ed integrano competenze relative a valori che nel corso degli
anni
sono stati sempre considerati separati. Per questo il Piano del Parco
prevede nella Normativa di Piano il percorso dell'Accordo di Programma tra
tutte le Amministrazioni competenti (Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Regione Lazio, Comune di Roma, Comune di
Ciampino, Comune di Marino, Provincia di Roma e Ente Parco), nel quale per
l'intera area protetta o eventualmente per alcune sue parti verranno
indicate le modalità della gestione, dal bene archeologico e
monumentale fino al servizio pubblico. In questo strumento dovrà
essere necessariamente previsto anche il ruolo dei Municipi che
attualmente
rappresentano un nuovo soggetto nella gestione del territorio e nel
rapporto con la cittadinanza.»
- al cap. 4.1 RGP pag. 36 cancellare le parole da «Si è
così arrivati» a «pagina seguente)», e cancellare
lo schema a blocchi a pag. 40.
- al cap. 4.1 RGP pag. 37 sostituire le parole: «Gli obiettivi
istituzionali della salvaguardia e della tutela, che hanno determinato i
livelli irirnunciabili della qualità,» con le parole:
«Gli obiettivi istituzionali della conservazione, della
valorizzazione e della fruizione»
- al cap. 5.2 RGP pag. 46 sostituire le parole da «in parte
già espressi» a «frammentate e minacciate» con le
parole: «sono la conservazione, la valorizzazione e la fruizione
dell'area naturale protetta.»
- al cap. 5.4 RGP pag. 65 cancellare le parole da «Fin
dall'avvio» a «in particolare dell'attività
agricola.»
- cap. 5.7 RGP pag. 85 sostituire le parole: «- infrastrutture
puntiformi (recinzioni, illuminazioni, ecc.);», con le parole:
«- infrastrutture puntiformi (recinzioni, illuminazioni, sosta
incontrollata degli autoveicoli sui terreni agricoli, ecc.);»
- al cap. 6.1 RGP pag. 88 sostituire le parole da «Il paesaggio
come sostenuto dal professore» a «culturalmente e socialmente
positivo".5» con il primo paragrafo al cap. 5.2 RGP pag. 48
- al cap. 6.1 RGP pag. 89 sostituire le parole: «Quanto sino ad
oggi accaduto, caratterizzato dalla non gestione del territorio, è
sembrato orientato a lasciare come invarianti le aree archeologiche
acclarate e ricomporre invece il contesto territoriale in un'area
residenziale, a forte valore aggiunto, lasciando ai bordi del Parco il
ruolo di aree d'insediamento commerciale.», con le parole:
«Quanto sino ad oggi accaduto, caratterizzato dalla non gestione del
territorio, è sembrato orientato a ricomporre il contesto
territoriale in un'area residenziale e a forte valore aggiunto, concedendo
una sorta di extraterritorialità alle aree archeologiche acclarate
(dove scavi, crateri, montagne di terra, alterazione del suolo,
sostituzione di specie vegetali e arboree, interruzione dei percorsi e
recinzioni hanno potuto alterare impunemente il paesaggio), lasciando ai
bordi del Parco il ruolo di aree d'insediamento commerciale.»
- al cap. 6.1 RGP pag. 91 sostituire le parole: «Per quanto
riguarda il paesaggio culturale e delle aree archeologiche, sul quale
un'importante e intensa attività è svolta dalla
Soprintendenza Archeologica di Roma, deve essere certamente ricucito il
sistema storico dell'area dell'antica tenuta Farnesiana, cercando il punto
di equilibrio paesaggistico tra testimonianze di alto valore archeologico
ed i valori ambientali ed insediativi di quest'area oggi ancora agricola.
Il tema della convivenza di forti elementi naturalistici ed ambientali
nell'ambito di un territorio unitario sarà sperimentato anche con
lo
scavo e la ricerca archeologica, la gestione naturalistica, il controllo
della fruizione. Questo vale anche per la tenuta di Tormarancia,
recentemente annessa nella sua completezza al territorio del Parco, dove
più concretamente si potranno misurare le sinergie tra Ente Parco e
Soprintendenza Archeologica e quindi quelle con gli enti locali. Sinergie
necessarie anche per l'area del Circo di Massenzio, dove la riscoperta
della Villa Imperiale, la ricomposizione dei diversi regimi proprietari
che
compongono l'antica tenuta, il collegamento con la Caffarella, sono tutti
elementi che dovrebbero essere contenuti in un apposito progetto
paesaggistico ed archeologico.», con le parole: «Per quanto
riguarda il paesaggio culturale e delle aree archeologiche, sul quale
un'importante e intensa attività è svolta dalla
Soprintendenza Archeologica di Roma e dalla Sovraintendenza Comunale di
Roma, è ricucito il sistema storico dell'area dell'antica tenuta
Farnesiana, cercando il punto di equilibrio paesaggistico tra
testimonianze
di alto valore archeologico ed i valori ambientali ed insediativi di
quest'area oggi ancora agricola. Questo vale anche per la tenuta di
Tormarancia, recentemente annessa nella sua completezza al territorio del
Parco, e anche per l'area del Circo di Massenzio, dove il Piano del Parco,
recependo le indicazioni del il Piano di Utilizzazione della Caffarella,
prevede la riscoperta della Villa Imperiale, la ricomposizione dei diversi
regimi proprietari che compongono l'antica tenuta e il collegamento con la
Caffarella. Il tema della convivenza di forti elementi naturalistici ed
ambientali nell'ambito di un territorio unitario è disciplinato dal
Piano del Parco ammettendo lo scavo e la ricerca archeologica, la gestione
naturalistica, il controllo della fruizione, ma dovrà essere
perfezionato in sinergia tra Ente Parco, Sovrintendenze e Enti locali, in
un apposito progetto paesaggistico ed archeologico da redigere seguendo
l'esempio dell'accordo di programma che ha approvato il Piano di
Utilizzazione della Caffarella.»
- al cap. 6.1 RGP pag. 92 cancellare le parole da «Quest'insieme
di paesaggi, ognuno con la propria autonomia» alle parole
«e che più la unifica».
- al cap. 6.1 RGP pag. 93 sostituire le parole: «Questo
significa anche dare un valore al sistema insediativo moderno anche se
solo
in pochi casi, questa modernità, ha realizzato interventi di
qualità sul piano paesaggistico», con le parole: «Il
sistema insediativo moderno non ha realizzato interventi di qualità
sul piano paesaggistico».
- al cap. 6.2 RGP pag. 94 sostituire le parole: «Soprintendenza
Archeologica di Roma», con le parole: «Soprintendenza per i
beni architettonici ed il paesaggio del Lazio».
- al cap. 6.2 RGP pag. 96 sostituire le parole: «Via Latina:
questa strada, oggi percepibile solo per pochi tratti, dovrà essere
riscoperta attraverso la ricomposizione urbanistica di quest'area e il
collegamento con l'area degli Acquedotti;», con le parole:
«Via
Latina: questa strada, oggi percepibile solo per pochi tratti,
dovrà
essere riscoperta attraverso la ricomposizione urbanistica di quest'area,
l'acquisizione della fascia di Caffarella adiacente via dei Cessati
Spiriti, la connessione della Caffarella con le Tombe Latine, il
collegamento con l'area degli Acquedotti;»
- aggiungere ai temi di valorizzazione del sistema insediativo antico al
cap. 6.2 RGP pag. 96 il seguente: «Caffarella: il Piano
riconnette la Caffarella al sistema lineare della via Appia Antica, alle
aree archeologiche delle Tombe Latine e del Circo di Massenzio, crea le
condizioni per esplicitare i valori archeologici delle due antiche strade
romane (la via Latina e la via Appia Antica), e valorizza e ricompone
l'area del Triopio di Erode Attico.»
- al cap. 6.2 RGP pag. 96 sostituire le parole: «Via Latina:
questa strada, oggi percepibile solo per pochi tratti, dovrà essere
riscoperta attraverso la ricomposizione urbanistica di quest'area e il
collegamento con l'area degli Acquedotti;», con le parole:
«Via
Latina: questa strada, oggi percepibile solo per pochi tratti,
dovrà
essere riscoperta attraverso la ricomposizione urbanistica di quest'area,
l'acquisizione della fascia di Caffarella adiacente via dei Cessati
Spiriti, la connessione della Caffarella con le Tombe Latine, il
collegamento con l'area degli Acquedotti;»
- al cap. 7.3 RGP pag. 105 sostituire le parole: «riportando
l'uomo a presidio di terreni altrimenti destinati (soprattutto per quanto
riguarda i parchi suburbani come quello dell'Appia) al degrado,
all'incuria, alle occupazioni improprie e abusive», con le parole:
«riportando l'uomo a presidio dei terreni ogni volta che sia
dimostrata l'impssibilità di trasformarsi in aree di alto interesse
naturalistico»
- al cap. 9 RGP pag. 123 sostituire le parole: «sono state
individuate quattro zone», con le parole: «sono state
individuate cinque zone»
- al cap. 10 RGP pag. 124 sostituire le parole «obiettivo
priori
- al cap. 10 RGP pag. 126, nel paragrafo sui Centri Visita, aggiungere
dopo il n. 6 i seguenti:
- «7. casale F.C. 907 part. 14, 362, 363 e 364 - C.d.A. n. 378
(casale Tarani): sede della vigilanza del Parco;»
- «8. casale F.C. 921 part. 127, 128, 178 e 231 (casale
Buccianti): guardiania in corrispondenza con l'ingresso al Circo di
Massenzio;»
- «9. casale F.C. 899 part. 25, 26 e 35 - C.d.A. n. 357
(sepolcro di Orazio): attrezzature per la vigilanza del Parco;»
- «10. casale F.C. 899 part. 23 - C.d.A. n. 358: servizi del
Parco;»
- «11. casale F.C. 905 part. 80 e 81: via della Caffarella 15:
servizi del Parco;»
- «13. casale F.C. 895 part. 34, 49 e 53 - C.d.A. n. 343:
foresteria di servizio al Centro Studi;»
- «14. casali F.C. 899 part. 3, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 68 -
C.d.A. n. 360 (casale su resti antichi): attrezzature per la vigilanza
del
Parco e attrezzature di ristoro ;»
- al cap. 10 RGP pag. 127, nel paragrafo sui punti informativi,
aggiungere dopo il n. 8 i seguenti:
- «9. Caffarella/via Latina;»
- «10. Caffarella/Circo di Massenzio;»
- «11. Caffarella/Acqua Santa;»
- «12. Caffarella/Catacombe.»
- al cap. 10 RGP pag. 127, nel paragrafo sul sistema di offerta
culturale complessiva, sostituire il n. 2 con il seguente: «2.
casale F.C. 905 part. 18 e 45 - C.d.A. n. 369 (sepolcro di Geta) e
casale
F.C. 905 part. 29, 71, 72, 73, 74, 47 e 47 - C.d.A. n. 371 (ex fienile
di
via Appia Antica 43/47) Ð Magazzini per materiale archeologico proveniente
dagli scavi nel Territorio del Parco con annesso laboratorio di restauro
per i primi interventi in collegamento con l'area della
Caffarella;;»;
- al cap. 10 RGP pag. 127, nel paragrafo sul sistema di offerta
culturale complessiva, sostituire il n. 4 con il seguente: «4. via
Appia Antica 58 - attrezzature didattiche;»;
- al cap. 10 RGP pag. 127, nel paragrafo sul sistema di offerta
culturale complessiva, aggiungere dopo il n. 8 i seguenti:
- «9. F.C. 895 part. 64: edificio via Cilicia dopo l'area della
parrocchia S. Caterina: attrezzature socio culturali;»
- «10. F.C. 895 part. 184: edificio via delle Mura Aureliane
dopo
l'area della parrocchia S. Caterina: attrezzature culturali;»
- «11. casale F.C. 905 part. 35, 75 e 76 - C.d.A. n. 380
(casale
su sepolcro) e casale F.C. 905 part. 77 e 78 - C.d.A. n. 384/G2 (casale
e
resti di villa romana): via Appia Antica 53 e 55: attrezzature turistico
ricettive;»
- «12. edificio in via Appia Antica 57-61: sede dell'Agenzia
Regionale dei Parchi e della struttura della Protezione Civile della
Regione Lazio;»
- «13. edificio in via Appia Antica 65: centro studi e indagini di
strutture sepolte;»
- «15. edificio in via Appia Antica 87 (colombario dei Liberti di
Augusto): attrezzature didattiche;»
- «14. edificio in via Appia Antica 91 (casa che incorpora un
sepolcro laterizio del II sec. d.C.): attrezzature museali ed
espositive;»
- «16. edificio in via Appia Antica 103-105 (Villa Casali):
attrezzature museali ed espositive;»
- «17. casale F.C. 905 part. 36 - C.d.A. n. 377: via della
Caffarella 5: attrezzature turistico ricettive;»
- «18. casale F.C. 905 part. 62, 63, 64 e 65: via della
Caffarella 7-13: attrezzature turistico ricettive;»
- «19. casale F.C. 907 part. 31, 78, 79, 82, 379, 380, 381 e 382
(portale e casale): via della Caffarella: fattoria didattica;»
- «20. casale F.C. 900 part. 10, 13 e 25 - C.d.A. n. 361 (casale
e torre medievale): foresteria specializzata gruppi scuola e punto
informativo;»
- «21. casale F.C. 921 part. 250 (villa S. Urbano): scuole di
formazione e laboratori del Parco;»
- al cap. 10 RGP pag. 127, prima del paragrafo sulla fruizione
pubblica, inserire il paragrafo seguente: «In Caffarella, in
relazione con i terreni definiti nella tavola "1 La Zonizzazione" come
"zona 3: Zona di protezione - sottozona 3.1: aree agricole a prevalente
contenuto archeologico e paesaggistico", il casale F.C. 911 part. 20 -
C.d.A. n. 418, il casale F.C. 913 part. 89 e 258, il casale F.C. 913
part. 113, 114 e 115, e il casale della Vaccareccia mantengono la
vocazione agricola, che dovrà essere garantita anche attraverso
un'eventuale acquisizione pubblica; la destinazione agricola della parte
bassa del casale della Vaccareccia si accompagna alla possibilità
di
foresteria di servizio per agriturismo ed educazione ambientale nella
parte
alta del casale. Il gruppo di edifici in via Appia Nuova angolo via
dell'Almone in Caffarella F.C. 921 part. 12, 13, 111, 178, 179 e 180 con
casale C.d.A. n. 432 è destinato ad attrezzature sportive. Il
casale F.C. 921 part. 4, 6, 10, 97, 99, 149, 152 e 179: depositi ed
attività di servizio del Parco. Gli edifici di via della
Caffarella
13-15, area "ex Baloon", sono demoliti.»
- al cap. 10 RGP pag. 128 sostituire le parole: «Il Piano
inoltre, in
adempimento della l.r. Lazio n. 29/97 individua le aree di fruizione
pubblica modulando, a seconda del loro grado di fragilità e
disponibilità le modalità di questa funzione», con le
parole: «Il Piano inoltre, in adempimento della l.r. Lazio n.
29/97
e in conseguenza degli obiettivi istituzionali della conservazione, della
valorizzazione e della fruizione, individua le aree di fruizione pubblica
modulando, a seconda del loro grado di fragilità, le
modalità
di questa funzione»
- al cap. 10 RGP pag. 128 sostituire le parole: «e per questo
motivo potranno essere computate ai fini degli standards urbanistici della
città», con le parole: «e concorrono al raggiungimento
degli standard urbanistici»
- al cap. 10 RGP pag. 128, dopo le parole: «aree sosta a questi
legate.», aggiungere le parole: «Anche queste aree sono idonee
al raggiungimento degli standard urbanistici»
- sostituire la zona di intervento n. 3 al cap. 11.3 RGP pag. 141
con
la seguente: «3. La Caffarella: il 19 aprile 1996 il Comune di
Roma,
l'Ente Parco, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Lazio hanno approvato con Accordo di Programma il Piano di
Utilizzazione della Caffarella, approvato dal Sindaco del Comune di Roma
con Ordinanza n. 446 del 24 giugno 1996, che destina circa 330 ha di
Parco
a verde pubblico, con specifiche destinazioni pubbliche per tutti gli
edifici; è per di più previsto l'interramento sia del
viadotto di via Cilicia sia della Ferrovia Roma-Pisa, per riconnettere le
Mura alla Caffarella. In base all'Accordo di Programma il Piano di
Utilizzazione vale anche come Piano dell'area naturale protetta. Con
Deliberazione n. 934 del 21 marzo 1997 la Giunta comunale ha promosso
l'espropriazione per pubblica utilità dei primi 120 ettari della
Caffarella per la realizzazione del parco pubblico. L'area della
Caffarella risulta dalle Relazioni di analisi antropica e naturalistica
come una delle più importanti, se non la più importante in
assoluto nell'ambito del Parco dell'Appia Antica, per la coesistenza di
valori naturalistici e storico archeologici. Questo dato rende
prioritario
intervenire contro i detrattori territoriali ed ambientali, eliminando
l'abusivismo e riducendo l'impatto delle costruzioni moderne,
ripristinando
la destinazione agricola dei casali ora occupati da residenze private,
uffici, ambasciate e circoli sportivi, demolendo le recinzioni,
disincentivando i processi insediativi e riducendo il grado di
urbanizzazione, contrastando i fenomeni di inquinamento ambientale. Per
garantire la conservazione e il ripristino delle aree di riposo e
alimentazione per la fauna selvatica, il rafforzamento dei livelli di
naturalità, e per contribuire al bilancio ecologico delle
città di Roma sostenendo ed ampliando lo sviluppo degli ambienti
naturali, il Piano dispone l'acquisizione di tutte le aree indicate nella
Zonizzazione come zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.1: aree a
prevalente contenuto ambientale. Per garantire la fruizione del paesaggio
agricolo storico e nello stesso tempo le condizioni per la ricerca
archeologica, il Piano dispone l'acquisizione di tutte le aree indicate
nella Zonizzazione come zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.2: aree a
prevalente contenuto archeologico, quindi una fascia lungo la via Appia
Antica e l'area di S. Urbano. Per arrestare i processi di antropizzazione
del territorio, offrendo il territorio al pubblico godimento, e per
riconnettere un territorio ora frammentato, mantenendo e rafforzando gli
elementi che garantiscono la continuità paesaggistica e la lettura
ininterrotta, progressiva e senza interruzioni del territorio, il Piano
dispone l'acquisizione di tutte le aree indicate nella Zonizzazione come
zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.3: aree a prevalente contenuto
insediativo ad esclusione del complesso di edifici in via Cilicia 55. Per
garantire e sviluppare una agricoltura di qualità e a basso
impatto,
il Piano stabilisce di ammettere nella Valle della Caffarella aree private
esclusivamente destinate alle attività agricole nelle aree indicate
nella Zonizzazione come zona 3: Zona di protezione - sottozona 3.1: aree
agricole a prevalente contenuto archeologico e paesaggistico,
purché
siano evitate le recinzioni, purché tutti gli edifici siano
utilizzati funzionalmente all'attività agricola e pastorizia, e
purché non siano disposti ostacoli alla circolazione dei
cittadini; in queste aree la fruizione deve avvenire su appositi sentieri
e
disporre di aree pubbliche dedicate, trovando un elemento fondamentale nel
godimento paesaggistico dei coltivi, per i quali il Piano prevede le
rotazioni stagionali, oltre che i pascoli. Il Piano raggiunge in questo
modo l'obiettivo di riconnettere la Caffarella al sistema lineare della
via
Appia Antica, alle aree archeologiche delle Tombe Latine e del Circo di
Massenzio.»
Appare utile anche correggere la relazione introduttiva alla RGP, in
particolare dove si parla della carenza nel rispondere alle esigenze di
gestione unitaria del territorio (dicendo piuttosto che questo obiettivo
è pienamente raggiunto almeno per quanto riguarda la Caffarella), e
ancora dove si parla degli accordi istituzionali, poi dove si scrive che
la
redazione del Piano del Parco ha visto la definizione degli obiettivi del
Piano elaborata insieme agli Enti territoriali e infine nella cifra dei
350
ettari, tuttavia dato che il documento è firmato dal Presidente,
questa parte non è oggetto di emendamenti.
CONTRODEDUZIONE 84
La Relazione Generale di Progetto motiva le scelte metodologiche e
culturali assunte. Si ritiene che le modifiche proposte non cambino
sostanzialmente il senso delle scelte in essa espresse, e che le stesse
siano ininfluenti se non accompagnate dalle conseguenti proposte di
modifica delle Tavole e delle norme. Le controdeduzioni sono, pertanto,
presentate solo su quest'ultime.
|
Nella tavola «1 La Zonizzazione» per il casale in via Appia
Pignatelli di fronte al Circo di Massenzio sostituire la zona 2: Riserva
Generale - sottozona 2.3: aree a prevalente contenuto insediativo, con la
zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.2: aree a prevalente contenuto
archeologico per renderlo omogeneo al territorio circostante, così
come è stato fatto per il casale Cardinali, il casale Tarani, i
casali sotto via Bitinia e il casale in via della Caffarella.
CONTRODEDUZIONE 84 - EMENDAMENTI TAVOLE
Accolta l'osservazione relativa al Casale di via Appia
Pignatelli di fronte al Circo di Massenzio (TAV prescrittiva P1
zonizzazione). |
Tavola «1 La Zonizzazione» (limitatamente alla
Caffarella):
è possibile avere l'immagine ingrandita
verde scuro: «zona 1: Riserva Controllata»; verde chiaro:
«zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.1: aree a prevalente
contenuto naturalistico»; viola: «zona 2: Riserva Generale -
sottozona 2.2: aree a prevalente contenuto archeologico»; azzurro:
«zona 2: Riserva Generale - sottozona 2.3: aree a prevalente
contenuto insediativo»; arancione: «zona 3: Zona di protezione
- sottozona 3.1: aree agricole a prevalente contenuto archeologico e
paesaggistico»; rosso: «zona 4».
Nella tavola «1 Il Progetto Territoriale»:
- per le aree della Caffarella che nella tavola «1 La
Zonizzazione» sono definite come zona 2: Riserva Generale, con
l'eccezione del complesso di edifici di via Cilicia 55, sostituire il
retino: «Territorio delle Aree Protette», con il retino:
«Aree da acquisire al Patrimonio Pubblico»;
- per una fascia di 25 m che da via dei Cessati Spiriti si estende in
Caffarella, sostituire il retino: «Territorio delle Aree
Protette», con il retino: «Aree da acquisire al Patrimonio
Pubblico»;
- cancellare il simbolo di parcheggio in via Bitinia.
CONTRODEDUZIONE 84 - EMENDAMENTI TAVOLE
Non accolta la richiesta di acquisire al patrimonio pubblico il
complesso degli edifici di via Cilicia 55 (TAV progettuale Pr1
Progetto Territoriale), poiché i processi acquisitivi sono valutati
nel Piano sulla base di una loro realizzabilità nei termini
previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. L'estensione delle
acquisizioni e la loro localizzazione è stata inoltre valutata
considerando l'intero territorio del parco e quindi le esigenze di
fruizione dei diversi quadranti territoriali.
Si fa presente che le aree segnalate rischiano di aggiungere molto
poco alla fruizione della Valle della Caffarella e rischiano di costituire
un pregiudizio per l'acquisizione di terreni in altre zone cruciali del
parco.
Le zone in questione sono comunque sottoposte a precisi vincoli e
distinazioni d'uso, indipendentemente dalla proprietà e un loro
eventuale iter acquisitivo, sarebbe particolarment complesso e oneroso e
comunque difficilmente realizzabile contestualmente agli altri obiettivi
che in quest'ambito il piano si è dato (vedi pag. 139-141 della
Relazione Generale di Progetto). |
Va notato che la richiesta di acquisire il complesso degli edifici di
via Cilicia 55 è purtroppo un deprecabile errore di stampa, mentre
l'intenzione dell'associazione era di chiedere l'acquisizione del complesso
degli edifici di via Appia Antica 55!!! |
Riguardo al posteggio di via Bitinia, detto simbolo non compare
nella Tavola della fruizione nel luogo indicato nell'osservazione. |
Nella tavola «2 La Fruizione», per le aree della Caffarella
nella fascia adiacente la via Appia Antica che nella tavola «1 La
Zonizzazione» sono definite come zona 2: Riserva Generale -
sottozona
2.2: aree a prevalente contenuto archeologico, sovrapporre il retino
«Aree Archeologiche Monumentali»; per le aree della Caffarella
che sono senza retino, sovrapporre il retino: «Aree a Fruizione non
attrezzata da attuare tramite Acquisizioni o Convenzioni».
Aggiungere il simbolo «Monumenti a fruizione pubblica» a tutti
gli elementi censiti dalla Carta dell'Agro del Comune di Roma.
Sovrapporre
il simbolo «Punto informativo» al casale adiacente al
Colombario dei Liberti di Augusto.
CONTRODEDUZIONE 84 - EMENDAMENTI TAVOLE
Per quanto riguarda la richiesta di destinare tutte le aree della
Caffarella a "fruizione non attrezzata da attuare tramite acquisizioni o
convenzioni". si fa presente che la quasi totalità della Caffarella
è considerata in quest'ambito. Relativamente alle parti residue che
si chiede di inserire tra le acquisizioni, si rimanda a quanto sopraesposto
e per le conclusioni si sottolinea che esse sono sempre e comunque
possibili, come peraltro gi&ah=grave; avvenuto e come riportato nella
tavola della fruizione, dove sono evidenziati in maniera specifica i
"monumenti a fruizione pubblica" inseriti anche nelle aree non segnate con
il retino relativo alle aree da acquisire al patrimonio pubblico.
Relativamente alle acquisizioni si ricorda che, a differenza di ogni
ente territoriale, il Ministero per i beni e le Attività Culturali
detiene e conserva tale diritto sine die su tutti i Beni Culturali di cui
al titolo I del D.lgs 490/1999 e poiché buona parte delle aree non
retinate risultano vincolate, la possibilità acquisitiva rimane
sempre potenzialmente aperta, al di là del Piano.
Si evidenzia infine che l'Ente, in considerazione dei limiti delle
proprie competenze in questo campo, non è intervenuto con il Piano
relativamente all'acquisizione dei beni archeologici, ciononostante si
ritiene fortemente auspicabile che questi entrino tutti a far parte del
patrimonio pubblico. |
Sostituire la lettera (k) del comma 2 dell'art 7 con la seguente:
«k) il transito con mezzi motorizzati su tutta l'area del Parco,
fatte salve le strade classificate come carrabili dalle competenti
autorità; è altresì vietata la sosta dei mezzi
motorizzati su tutta l'area del Parco fuori dei parcheggi previsti dal
Piano del Parco (tavola della Fruizione), di quelli a servizio degli
edifici pubblici e di quelli pertinenziali, fatti salvi gli autoveicoli
autorizzati; restano comunque fermi gli usi speciali previsti a favore dei
mezzi di servizio del Parco e per quelli occorrenti alle attività
agricole e forestali, per i servizi anti-incendio, di protezione civile,
di
sicurezza, di ricerca scientifica, militari e del Servizio di Stato e di
emergenza sanitaria;»
Sostituire l'art 13 con il seguente: «Art. 13 Rapporti con la
strumentazione urbanistica territoriale e comunale
1. I comuni entro
dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente piano nel B.U.R.L.
provvedono a conformare gli strumenti urbanistici al contenuto e
prescrizioni del piano stesso; in tale sede dovranno altresì
procedere, d'intesa con l'ente di gestione, all'individuazione degli
ambiti
e delle aree sottoposti ad intervento diretto dei comuni e di quelli
sottoposti ad intervento diretto dell'ente stesso, definendone la relativa
disciplina in conformità alle disposizioni del presente piano.
2. Per l'attuazione degli interventi che vedono la sovrapposizione
delle competenze di altre Amministrazioni Pubbliche, le indicazioni del
Piano possono essere modificate attraverso lo strumento dell'Accordo di
Programma»
Sostituire al comma 2 art 18 le parole: «aree ad elevata
fruizione», con le parole: «aree ad elevata fruizione e a
fruizione regolamentata».
CONTRODEDUZIONE 84 - EMENDAMENTI NORMATIVA DI PIANO
In rif. all'art. 7, comma 2, lettera K (posteggi) si accoglie lo
spirito del suggerimento rinviandolo ai contenuti del Regolamento del
Parco. |
Con la Delibera
n.1 del 20 gennaio 2003 "Osservazioni al Piano d'Assetto del Parco
Regionale dell'Appia Antica" il Consiglio del IX Municipio ha approvato
una serie di osservazioni al Piano del Parco, che riguardano la zona di
piazza Galeria, il quartiere di Tor Fiscale, le acquisizioni in Caffarella,
la definizione delle aree monumentali, la definizione delle competenze
degli enti locali.
CONTRODEDUZIONE 108
Può essere accolta l'osservazione limitatamente alla
modifica del punto 7 dell'art. 12 delle Norme con l'inserimento della
parola "di culto".
- Può essere accolta la modifica della perimetrazione della zona
"4" così come indicato nella cartografia allegata.
- Le rimanenti osservazioni ed emendamenti non possono essere accolti
in quanto in contrasto con l'impostazione generale del Piano.
- Non può essere accolta infine la trasformazione della Tavola
"2" la Fruizione perché non coerente con la motivazione di Aree
Archeologiche Monumentali, che corrispondono ad aree pubbliche ed accesso
pubblico. |
Per commenti e osservazioni potete contattarci via e-mail c/o:
comitato@caffarella.it
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